Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione, è necessario che a tale omissione si aggiunga l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato. (Fattispecie di omessa astensione in un procedimento penale di un vice procuratore onorario, che in precedenza aveva svolto l'ufficio di difensore dell'imputato).
Commentari • 3
- 1. La non configurabilità dell’abuso d’ufficio in mancanza dell’ingiusto vantaggio in caso di frazionamento dei lavori comunali e loro affidamento in via diretta,…Armando Dereviziis · https://www.iusinitinere.it/
Premesse introduttive L'odierno contesto socio-culturale caratterizzato da una crescente complessità e variabilità, unitamente alla cavillosità della burocrazia e alla contestuale esigenza di una P.A. sempre più moderna ed efficiente, ha fatto sì che l'azione di quest'ultima , non fosse solo indirizzata a garantire la legittimità del singolo atto, bensì volta – benché sempre nel rigoroso rispetto delle norme – ad un agire teso alla realizzazione di risultati ed obbiettivi preventivamente fissati o nascenti in via d'urgenza. In tale contesto, l'agire della P.A deve essere diretto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, a rivestire un ruolo di centralità in qualità di erogatore di …
Leggi di più… - 2. Art. 323 c.p. Abuso di ufficiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Abuso d'ufficio: necessaria l'ingiustizia del danno anche quando è violato l'obbligo di astensioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, è necessaria l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell'obbligo di astensione. (Fattispecie relativa all'omessa astensione di un sindaco che aveva preso parte alla delibera di giunta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di un'impresa, dalla quale era stato convenuto in giudizio, ai sensi dell' art. 191 t.u.e.l. , per il soddisfacimento di un credito derivante dall'effettiva esecuzione di lavori pubblici, risultati utili per il comune. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/02/2020 , n. 12075 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2009, n. 47978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47978 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO CO - Presidente - del 27/10/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1777
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 6885/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
avverso la sentenza del 10 ottobre 2008 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ancona;
nel procedimento a carico di:
AL AL;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Bonfiglio Marzio, per l'imputata, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Ancona ha dichiarato non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti di AL AL in ordine al reato di abuso di ufficio per insussistenza del fatto.
All'imputata, vice procuratore onorario della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, era stato contestato di essere intervenuta come pubblico ministero all'udienza dibattimentale davanti alla sezione distaccata di Imola, nel procedimento a carico di OM AN, imputato di lesioni personali ai danni di CO NE, nonostante fosse stata in precedenza difensore, prima d'ufficio e poi di fiducia, dello stesso imputato AN, quindi omettendo di astenersi a norma del D.M. Giustizia 4 maggio 2005, art. 10 e di segnalare la situazione di incompatibilità al Procuratore della Repubblica di Bologna. Dall'imputazione risulta, inoltre, che la AL avrebbe condotto con "ingiustificata ostilità" gli esami della parte offesa CO NE e del teste LO IZ, al fine di far cadere in contraddizione i due testimoni e così compromettere la prospettiva accusatoria dei fatti a carico dell'imputato. 2. - Contro la sentenza di non luogo a procedere ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e il vizio di motivazione. Parte ricorrente, premesso che al vice procuratore onorario AL AL incombeva un vero e proprio obbligo di astensione, seppure derivante dall'art. 52 c.p.p., ha censurato la sentenza impugnata per avere escluso l'elemento del danno ingiusto procurato alla parte offesa, in quanto dagli atti emergerebbe l'ostilità con cui l'imputata ha condotto l'esame dei due testimoni NE e HI, tanto che il suo comportamento, in contrasto con il ruolo processuale svolto, è stato rilevato anche dal giudice del dibattimento che lo ha segnalato al Procuratore della Repubblica.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta la decisione per avere escluso anche la sussistenza del dolo intenzionale, avendo omesso di considerare come elementi sintomatici della sussistenza del dolo proprio le modalità poste in essere negli esami testimoniali condotti dall'imputata.
3. - In data 3 aprile 2009 l'avvocato Marzio Bonfiglio, nell'interesse dell'imputata, ha presentato una memoria difensiva, in cui ha contestato i motivi di ricorso presentati dal pubblico ministero.
4. - Il ricorso è infondato, dovendosi ritenere del tutto corretta la decisione del G.u.p..
Questi, dopo aver precisato che la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ipotesi di astensione per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 52 c.p.p., ha tuttavia escluso la sussistenza del reato, in quanto non ha ritenuto ravvisabile il danno ingiusto nei confronti delle persone offese, ne' riscontrabile la sussistenza del dolo intenzionale, elementi caratterizzanti il delitto di cui all'art. 323 c.p.. In particolare, il giudice ha sostenuto che in atti non fossero rinvenibili elementi per affermare che gli esami testimoniali di CO NE e di IZ LO fossero stati condotti dal pubblico ministero onorario d'udienza con "ingiustificata ostilità" ovvero con "modalità vessatorie", ne' che tali esami fossero stati "palesemente strumentalizzati" al fine di far cadere in contraddizione i testimoni, compromettendo le prove a carico dell'imputato AN, rilevando anzi che le domande rivolte ai due testi dell'accusa sono state "assolutamente legittime e funzionali all'accertamento della verità e all'imprescindibile vaglio in merito all'attendibilità dei testimoni stessi".
A quanto sostenuto dalla sentenza impugnata deve solo aggiungersi che non è ravvisabile neppure il vantaggio ingiusto in favore dell'imputato, dal momento che non vi è traccia di qualsiasi elemento patrimoniale, specificamente richiesto dalla norma. Invero, secondo una giurisprudenza ormai pacifica, anche nell'ipotesi dell'omessa astensione prevista dall'art. 323 c.p. è necessario per la sussistenza del reato che si realizzi l'evento dell'abuso, cioè il danno ingiusto ovvero l'ingiusto vantaggio patrimoniale. In conclusione, deve riconoscersi che correttamente è stato escluso il reato di abuso d'ufficio. Per queste ragioni il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009