Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2017, n. 4139
CASS
Sentenza 13 dicembre 2017

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In materia di reati edilizi, l'ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto as esso, perchè, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato. (Fattispecie relativa ad un ampliamento costituito dalla realizzazione di un vano tecnico, di un bagno a solaio piano, un muro in tufo e pietra con trave in calcestruzzo e sedute in tufo)

In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili. (Fattispecie in tema di reati edilizi in cui la S.C. ha precisato che il giudice è tenuto a dar conto, in sede di motivazione, delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo).

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  • 1Pergolato in giardino: quando serve il permesso di costruire
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2017, n. 4139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4139
Data del deposito : 13 dicembre 2017

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