Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione della società assuntrice di lavori edili all'interno del Parco nazionale dello Stelvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2004, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Udienza pubblica del 25 novembre 2004
Registro Gen. N 0392103 Sentenza n 21вер 8 60 /05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Vittorio Vangelista consigliere
Dott. MarioGentile consigliere
Dott. Giulio Sarno consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto da CI IA ES, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte
d'appello di Milano del 27 maggio 2004; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale in persona del dott. Vittorio Meloni , il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv Cesare Zaccone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, osserva: IN FATTO
Con sentenza del 18 febbraio 2003, il tribunale di
Sondrio, in composizione monocratica, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuti i reati contestati unificati a norma dell'art. 81 comma 2. c.p.,condannava CI IA ES alla pena di nove giorni di arresto e venticinquemila euro di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quale responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110 cp 145, 156 lett. f), 151,163 D.leg.vo n. 490/99 per avere realizzato, quale assuntrice dei
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Saverio, in assenza dell' autorizzazione del Ministero per i Beni;
Culturali ed Ambientali e dell' approvazione della
Sovrintendenza, su immobile sottoposto a vincolo artistico e/o storico, in variazione essenziale dalla concessione edilizia, la costruzione di un muro in pietrame e malta di ml 30 con relativa altezza di ml 1,50 e ampliato di oltre ml 3 la strada di accesso al parcheggio,nonché per avere, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione ambientale, realizzato le seguenti opere:un manufatto da adibirsi a protezione di quadri elettrici, una canna fumaria completa di camino sull'edificio "Albergo Bagni Vecchi Belvedere", lo smantellamento di una scalinata e la ricostruzione di una nuova in cemento;
l'alloggiamento per contenitori di rifiuti solidi nell'opera muraria esistente.Fatti commessi nel Comune di
Valdidentro fino al 26.10.1999.
La Corte d'appello di Milano, adita su impugnazione dell'imputata, in parziale riforma della sentenza impugnata,convertiva la pena detentiva di 9 giorni di arresto in € 900 di ammenda. La Corte territoriale osservava che il tribunale aveva correttamente motivato la decisione prendendo in esame i singoli interventi di cui al capo d'imputazione, così come accertati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato di Valdidentro e dal funzionario del coordinamento territoriale per l'ambiente di Bormio, i quali interventi erano risultati effettuati nel territorio del suddetto comune, su vari mappali del foglio 52, in località Bagni Vecchi, in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale in base alla legge n. 1479/1939 ed al DM 10.9.73 ed in violazione D.leg.vo n. 490/99, in quanto situata all'interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, nonché sottoposta a vincolo artistico e storico con DM 13.10.1981. Precisava che, mentre taluni manufatti erano difformi rispetto a quelli indicati nella concessione edilizia n. 16/1999 del 26.2.1999 (la costruzione del muro e l'ampliamento della strada d' accesso al parcheggio) e nell'autorizzazione ambientale n. 794 del
12.2.1999, altri erano invece del tutto privi di concessione edilizia e di autorizzazione ambientale;
che non aveva alcuna rilevanza, come autorizzazione ambientale in sanatoria, il certificato di assenza di danno ambientale rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, stante la natura di reato di pericolo e non di danno dell'ipotesi in questione;
che il suddetto certificato aveva rilevanza unicamente sotto il profilo della non necessità di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché
l'amministrazione aveva valutato l'opera abusivamente realizzata compatibile con l'assetto paesaggistico. Quanto al reato sub
Des 2 b),rilevava che le opere eseguite avevano apportato modifiche e alterazioni certamente idonee ad incidere sull'integrità del :
complesso termale Bagni di Bormio, aventi valore storico e artistico;
che , trattandosi di reato formale e di pericolo, l'offensività poteva essere esclusa solo nelle ipotesi in cui neppure astrattamente potesse essere messo in pericolo il paesaggio;
che quelli in questione non potevano considerarsi interventi marginali o inoffensivi . Per quanto concerneva la posizione della CI,(gli altri due coimputati avevano patteggiato la pena) rilevava che la predetta era all'epoca presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Quadrio Curzio spa e firmataria di tutti i progetti e domande rivolte alla Pubblica Amministrazione
.Di conseguenza su di lei ricadeva l'obbligo giuridico di accertarsi che fossero stati rilasciati i necessari provvedimenti concessori e che le opere venissero poi eseguite come da concessione. D'altra parte la CI non avrebbe potuto non rendersi conto delle modificazioni, trattandosi di variazioni facilmente percepibili
Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di tre motivi
DIRITTO
La ricorrente,per mezzo del suo difensore, denuncia:
a)la violazione dell'articolo 49 comma secondo c.p.per l'insussistenza dell'offensività specifica e per avere la Corte parametrato il giudizio di "marginalità" sulla base del solo raffronto con la contestazione anziché in base ad una valutazione tecnica in ordine all'incidenza delle modifiche apportate;
b) l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 43 c.p. per la ritenuta attribuzione del fatto a titolo di colpa posto che non poteva esserle mosso alcun addebito di negligenza o imprudenza, per avere affidato l'esecuzione dei lavori a persone di fiducia(familiari) particolarmente competenti;
c)violazione di legge in relazione alla conversione della pena detentiva:infatti la sentenza impugnata sarebbe viziata perché ha ritenuto che solo con l'entrata in vigore della legge n. 134 del 2003 fosse possibile la conversione della pena 66
detentiva anche con riguardo alle contravvenzione ambientali" Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili e più precisamente è inammissibile:a) per la manifesta infondatezza dei motivi;
b) per la carenza d'interesse relativamente al motivo sub c),posto che la ricorrente ha comunque ottenuto la conversione della pena detentiva;
c) per il fatto che ripropone le stesse questioni, in merito alla dedotta inoffensività della бед
3 condotta ed alla carenza dell'elemento psicologico del reato, già formulate in appello e puntualmente respinte dalla corte territoriale.
In proposito questa Corte ha già precisato che deve considerarsi inammissibile il ricorso fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.Invero il motivo manca di specificità , non solo quando è generico o indeterminato, ma anche quando è privo di correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata, posto che l'impugnazione non può ignorare le esplicitazioni contenute nella sentenza censurata senza cadere nel vizio di aspecificità, comportante, a norma dell'articolo 591 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso(cfr Cass 18 settembre
1997, Ahmetovic) In ogni caso le censure sono manifestamente infondate.
Invero, per quanto riguarda la dedotta mancanza di offensività, va ribadito che il reato in questione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è di pericolo presunto e non di danno(cfr ex multis: Cass 22943/03;14 maggio 2002,Migliore;29 novembre 2001,ric Zecca ed altri).Pertanto per la configurabilità dell'illecito non è necessario un concreto pregiudizio per l'ambiente potendo escludersi dal novero delle condotte "
penalmente rilevanti soltanto quelle che pure in astratto si prospettano inidonee a compromettere i valori del paesaggio. Nella fattispecie la condotta posta in essere dalla prevenuta non era assolutamente inidonea per la natura degli interventi,che hanno comportato anche lavori di sbancamento. Anzi i testimoni escussi, come risulta dalla sentenza impugnata, hanno evidenziato una palese alterazione del paesaggio per l'entità degli interventi e per la manifesta mancata armonizzazione con il circostante paesaggio. Anche per quanto riguarda la riferibilità del fatto, quanto meno a titolo di colpa, alla prevenuta la sentenza impugnata non presenta vizi motivazionali censurabili in questa sede o errori giuridici. In proposito va sottolineato che a norma dell'articolo 6 della legge n. 47 del 1985, vigente all'epoca del fatto, la prevenuta quale presidente del consiglio di amministrazione della società assuntrice dei lavori, era personalmente e direttamente responsabile della conformità dell'opera alla disciplina urbanistica e paesaggistica. La norma anzidetta, quando parla di responsabilità, non allude solo a quella amministrativa o civilistica ma anche alla responsabilità penale per l'esplicito riferimento ai fini ed agli effetti delle norme
Telfs 4 contenute nel capo I della legge n. 47 del 1985, nel quale capo era appunto compreso anche l'articolo 20 Il contenuto
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dell'articolo 6 è stato riprodotto nell'articolo 29 del D.P.R n. 380 del 2001.Pertanto il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo, ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento. La responsabilità del costruttore trova quindi il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia
Nella fattispecie quanto meno la colpa è incontestabile, non essendo stata dedotta alcuna ignoranza scusabile della legge Il motivo sub c) è chiaramente inammissibile,posto che
,come già precisato, la pena detentiva è stata comunque convertita in pena pecuniaia
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 500, 00 a favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 25 novembre 2004
Il Presidente Il consigliere estensore Amedeo Postiglione Ciro Petti liz Pell-
DEPOSITATA MONE IN CO
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 GEN 2005
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott. Fiorella Donati