Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2004, n. 860
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Sentenza 25 novembre 2004

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L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione della società assuntrice di lavori edili all'interno del Parco nazionale dello Stelvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2004, n. 860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 860
    Data del deposito : 25 novembre 2004

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