Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI0 9 0 73/ 0 се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto PAGAMENTO SOMMA SEZIONE PRIMA CIVILE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21802/99 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 24673 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere 1826 Rep. Dott. Aldo - Consigliere CECCHERINI Ud. 08/02/2002 - ConsigliereDott. Onofrio FITTIPALDI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 6678 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE FORESTALI, MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li Richiesta copia studio dal Sig. Sole rappresenta e difende ope legis;
per diritti € 3.10 - ricorrenti || 26.06.02 IL CANCELLIERE contro 1500 AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA SOC. COOP. a CONSORZIO CANCELLI r.l., in persona del Presidente pro tempore, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA presso l'avvocato MASSIMO CONFORTINI, che 298 MASSIMO 33, 1 lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Massimo Pagano di Siena rep.. n. 6074 del 17.12.1999; controricorrente avverso la sentenza n. 2939/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Frances co FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia. Svolgimento del processo 1 Il Consorzio agrario provinciale di Siena, con citazione 9 dicembre 1992, conveniva dinanzi al Tribu- nale di Roma il Ministero dell'agricoltura e il Mini- stero del Tesoro, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 19.123.135.018 a titolo di rimborso di spese sostenute per conto dello Stato per la gestio- ne degli ammassi di prodotti agricoli, sino al 1962. Deduceva che l'importo su detto, quantificato al 31 dicembre 1991, corrispondeva a quello riconosciuto dall'Amministrazione alla data del 31 gennaio 1982, pa- ri a lire 3.205.507.464, con gli interessi nella misura del T.U.S. maggiorato del 4,40% con capitalizzazione 2 semestrale. Nel contraddittorio fra le parti, il Tribunale rigettava la domanda nei confronti del Ministero del Tesoro, mentre la accoglieva parzialmente nei confronti del Ministero dell'Agricoltura, condannandolo al paga- mento in favore del Consorzio della somma capitale di lire 3.205.507.464, con gli interessi nella misura del T.U.S., escludendo la capitalizzazione semestrale degli interessi richiesta. La sentenza veniva impugnata solo su tale ultimo punto e la Corte di appello di Roma, con sentenza depo- sitata il 5 ottobre 1998, accoglieva il gravame, con- - nel dannando il Ministero delle politiche agricole quale era stato nel frattempo trasformato il Ministero dell'Agricoltura al pagamento della su detta somma di lire 3.205.507.464, oltre IVA, con gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4.40 punti e "da capitalizzarsi semestralmente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 1982", così riconoscendo al Consorzio provinciale di Siena an- che gli interessi anatocistici con la capitalizzazione semestrale. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Consorzio il 17 novembre 1999, il Ministero delle politiche agricole e 3 forestali e il Ministero del Tes oro, del Bilancio e della Programmazione economica, formulando tre motivi di gravame. Il Consorzio resiste con controricorso. En- trambe le parti hanno illustrato con memorie le loro istanze e deduzioni in relazione alla sopravvenienza alla sentenza della Corte di appello dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e dell'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, reiterandole e svolgen- dole nella discussione orale. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., nonché dell'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 e vizi motivazionali. Si deduce che la Corte di appello ha ritenuto provato l'accordo intervenuto fra le parti circa la ca- pitalizzazione semestrale degli interessi, sulla base delle produzioni documentali effettuate costituite da intercorsa fra il Ministero corrispondenza e il Consorzio. Si censura tale sta- dell'Agricoltura tuizione in quanto "un impegno finanziario di tale gra- vità avrebbe dovuto trovare fondamento in una disposi- zione legislativa che lo quantificasse esplicitamente, ○ comunque che rimettesse a una fonte di grado inferio- re la determinazione di tali accessori, ancorandone l'entità a parametri oggettivi". Tale disposizione non risulta da alcuna delle leggi che hanno disciplinato la gestione degli ammassi e l'accordo sul punto, che la Corte di appello ha ritenuto fosse intervenuto fra le parti, sarebbe comunque nullo per carenza del potere dell'Amministrazione di stipularlo. Mancherebbe inoltre la forma scritta e non risul- terebbe, comunque, adottato con il previo parere del Consiglio di Stato e la registrazione da parte della Corte dei conti, come prescritto dall'art. 5 del r.d. n. 2440 del 1923. Con il secondo motivo si denunciano sotto altro aspetto la violazione dell'art. 1283 cod. civ. e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la Corte di appello afferma nella sentenza che sin dal 1947 il Ministero dell'Agricoltura, con propria circolare, aveva indicato quale criterio di calcolo degli interessi quello prati- cato dalle banche ai singoli Consorzi, e cioè il siste- ma della capitalizzazione per il calcolo degli interes- si anatocistici. Ma il diritto all'anatocismo, non po- trebbe fondarsi su un uso contra legem. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992, e degli artt. 117 e 118 del d.lgs. n. 385 del 1993, che considerano 5 nulle le clausole contrattuali di rinvio agli u si per la determinazione dei tassi di interesse. 2 Successivamente al deposito della sentenza della Corte di appello è stata pubblicata la legge 28 ottobre 1999, n. 410, che all'art. 8 ha così disposto al primo comma: I crediti derivanti dalle gestioni di ammassO "1 obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per con- to dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi matu- rati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante asse- gnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazio- ne economica". Lo stesso articolo, al terzo comma, ha disposto: giudizi pendenti alla data di entrata in vigore "I della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti cre- sono dichiarati estinti di ufficio con compensa- diti, zione delle spese fra le parti a seguito 6 dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma primo. I provvedimenti non ancora passati in giudicato restano privi di effetti". Successivamente, l'art. 130 della legge 23 dicem- bre 2000, n. 388, ha aggiunto al primo comma dell'art . 8 su detto il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiora- to di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale;
per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali". Dalle memoria dell'Amministrazione si evince che al Consorzio provinciale di Pisa non sono stati corri- sposti i titoli di Stato secondo quanto previsto dall'art. 8 sopra indicato. Il Ministeri ricorrenti deducono l'avvenuto paga- mento, in forza della sentenza della Corte di appello, con riserva di ripetizione, a seguito di precetto in data 11 novembre 1998, delle somme in questione, secon- do quanto stabilito dalla sentenza della Corte di ap- pello. Deducono che tali somme, per effetto della capi- talizzazione semestrale, disposta dalla Corte di appel- lo, sono superiori a quelle dovute, avendo la legge n. 388 del 2000 previsto la capitalizzazione annuale. Chiedono la declaratoria della cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio, ancorché 7 la situazione non sia stata ancora completamente defi- nita secondo la legislazione sopravvenuta per ragioni meramente contabili. Il Consorzio, nella propria memoria e nella di- scussione orale, ha dedotto che la sentenza del Tribu- nale é ormai passata in giudicato, salvo che riguardo alla capitalizzazione semestrale degli interessi, ri- spetto alla quale soltanto é stata impugnata. Deduce che, essendo stato tutto il credito già pa- gato dall'Amministrazione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 410 del 1999, questa non sarebbe applicabile alla fattispecie, essendo а tale data il credito del Consorzio già estinto per l'avvenuto paga- mento. Comunque, non essendo avvenuta alcuna assegna- zione di titoli di Stato in favore del Consorzio, non si sarebbe verificata la fattispecie disciplinata da detta legge, con le relative conseguenze. 3 Contrariamente a quanto dedotto dalla parte resi- stente, trattasi di ricorso ammissibile, in quanto fon- dato su motivi specifici e pertinenti. All'esame delle problematiche sollevate dalle par- ti deve premettersi che, al momento dell'entrata in vi- gore della legge n. 410 del 1999, si era già formato il giudicato sulla statuizione della sentenza del Tribuna- le relativa alla somma-capitale dovuta dal Ministero 8 per le politiche agricole al Consorzio provinciale di Pisa, non essendo stata la sentenza di primo grado im- pugnata sul punto. Si era parimenti formato il giudicato per la stessa ragione - sulla misura degli interessi dovuti su tale somma per il ritardato pagamento, liquidati con riferimento al tasso ufficiale di sconto più 4,5 punti. Non si era formato, invece, alcun giudicato sulla domanda relativa agli interessi anatocistici - alla quale deve riconoscersi una sua autonomia rispetto ad ogni altra essendo stata proposta sul relativo capo della sentenza del Tribunale appello da parte del Con- sorzio, e ricorso per cassazione dall'Amministrazione sul capo della sentenza della Corte di appello che ave- va deciso sul punto. Ne consegue che, pertanto, in questa sede nulla può essere statuito circa la somma capitale dovuta, già definitivamente determinata, né sugli interessi per il ritardato pagamento di detta somma-capitale, anche essi già definitivamente determinati dalla sentenza del Tribunale: a tali somme, già corrisposte al Consorzio in forza di giudicato, non potrebbe, infatti, comunque applicarsi il disposto dell'art. 8 della legge n. 410 del 1999 che, con faespressa disposizione, salvi i giudicati già esistenti. 9 Riguardo allo jus superveniens costituito dalla legge n. 410 del 1999, va considerato sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte al riguardo (Cass. 7 marzo 1998, n. 2542; SS.UU. 26 maggio 1997, n. 4676; cass. 12 ottobre 1989, n. 4158) - che il princi- pio della deducibilità e rilevabilità anche di ufficio dello jus superveniens in ogni stato e grado del giudi- zio, compreso quello di cassazione, trova applicazione solo in caso di sopravvenienza della nuova disciplina alla data di notificazione del gravame, e non anche quando essa sia anteriore alla proposizione del grava- me. Nel caso di specie deve considerarsi che il ricor- so dell'Amministrazione é stato proposto in data 17 no- con vembre 1999, senza che esso fosse invocata sotto alcun aspetto l'applicazione della legge n. 410 del 1999, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'11 novembre 1999 ed entrata in vigore il giorno successivo, secondo quanto prescritto dall'art. 12. Pertanto, sulla base del su detto principio, es- sendo la legge n. 410 del 1999 entrata in vigore prima della notificazione del ricorso per cassazione, senza che in questo ne fosse invocata sotto alcun profilo -l'applicazione, il disposto dell'art. 8 nel suo testo origininario non è per tale assorbente ragione appli- - 10 cabile alla fattispecie, in ordine alla quale non può comunque essere ritenuta in alcun modo cessata la mate- ria del contendere per effetto del pagamento di quanto disposto dalla sentenza di secondo grado, essendo tale pagamento avvenuto a seguito a precetto e quindi senza pregiudizio dell'impugnazione proposta. Peraltro come sopra si é detto successivamente alla emanazione della legge n. 410 del 1999, l'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto nel testo del previgente articolo 8 della legge n. 410 una nuova norma, che reca una disposizione specificamente diretta a regolare il regime degli interessi con rife- rimento ai crediti dei Consorzi derivanti dalle gestio- ni degli ammassi. Essendo tale norma sopravvenuta alla proposizione del ricorso, essa é applicabile anche di ufficio nel presente giudizio. La norma integra il testo dell'art. 8, risolvendo legislativamente la problematica relativa, in correla- zione con la pendenza di un contenzioso al riguardo, che in mancanza di una esplicita statuizione legislati- va avrebbe reso difficilmente praticabile l'attuazione compromettendone ratio, esplicitata dell'art. 8, la nella relazione alla nona commissione permanente del Senato nella volontà del legislatore di estinguere tut- 11 ti i debiti nei confronti dei Consorzi agrari derivanti dalla gestione degli ammassi, in quanto: "La mancata riscossione del credito, maturato ormai da oltre trenta anni, costituisce una delle cause della crisi della re- te consortile e l'ulteriore ritardo rischia di riper- cuotersi rovinosamente sui consorzi che hanno appresta- to, sin dall'origine, nell'attivo dello stato patrimo- niale dei propri bilanci, tale credito, su specifica disposizione del Ministro competente". L'art. 130 della legge 388 del 2000 (Legge finan- ziaria 2001) come si visto ha aggiunto all'art. 8, comma 1, su detto, una disposizione secondo la quale "gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 punti, con capitalizza- zione annuale, per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali". Trattasi di norma per un verso palesemente corre- e dilata al complesso delle statuizioni del comma quelli successivi;
peraltro verso idonea ad essere in- terpretata come espressiva di una statuizione generale, in ordine all'an e al quantum degli interessi anatoci- stici concessi ed alla estensione temporale della loro concessione, con riferimento ai crediti delle gestioni di ammassO oggetto dell'art. 8, fra i quali 12 l'Amministrazione non contesta appartenere quello in questione, avendo sotto altro aspetto chiesto in questa sede, in memoria nella discussione orale e $ l'applicazione dell'art.
8. Ne deriva che, in quanto espressiva di una sta- tuizione generale riferibile ai crediti su detti, la disposizione da essa dettata deve ritenersi applicabile a tutti tali crediti, ancorchè non liquidati con le mo- dalità previste dall'art. 8, apparendo tale sua inter- pretazione estensiva dovuta al fine di garantire a tutti quei crediti, fra loro omogenei, un trattamento analogo in relazione alle modalità di liquidazione de- gli interessi anatocistici. Detta norma sancisce la voluntas legis, per crediti derivanti dagli ammassi in questione, di rico- noscere ai consorzi, su di essi, gli interessi anatoci- stici: ma solo con capitalizzazione annuale e sino al 31 dicembre 1995. Ne deriva che, per quanto sopra detto, essa deve applicabile, quale jus superveniens, allaritenersi fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui anco- ra é in discussione unicamente se siano dovuti interes- si anatocistici, L'applicabilità di tale jus superveniens esime questa Corte dall'esaminare le censure prospettate nei 13 confronti della sentenza impugnata, che riman gono supe- rate dalla nuova normativa. La sentenza della Corte di appello, pertanto, va cassata limitatamente alla statuizione relativa agli interessi anatocistici, ferma rimanendo ogni altra sta- 002 tuizione, con rinvio ad altra sezione della stessa Cor- ENTRATE te di appello di Roma, che li liquiderà facendo appli- 109T 129,11 cazione, nei sensi ora detti, della normativa sopra in- 14 41,32 dicata, provvedendo anche sulle spese del giudizio di TOT: 170,43 cassazione.
P. q. m.
AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2002 La Corte di cassazione 3/ LUG. F 2878 Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnat 143 limitatamente alla statuizione relativa agli interessi IPPO) anatocistici e rinvia anche per le spese del giudizio diziari Response (Dr. M. RACC HINI) di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Delli Priscoli Francesco Felicetti With Mario Helli sПросто завины IL CANT IERE Andre Bianchi 14