Ordinanza collegiale 17 novembre 2016
Ordinanza collegiale 19 gennaio 2017
Dispositivo di sentenza 2 marzo 2017
Decreto cautelare 7 marzo 2017
Sentenza 14 marzo 2017
Decreto cautelare 28 marzo 2017
Ordinanza cautelare 31 marzo 2017
Decreto collegiale 11 aprile 2017
Rigetto
Sentenza 20 giugno 2017
Sentenza 3 ottobre 2017
Ordinanza cautelare 24 novembre 2017
Parere definitivo 2 maggio 2018
Parere interlocutorio 5 luglio 2018
Parere definitivo 14 novembre 2018
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, il controllo da parte del tribunale sulla sussistenza del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritto dall'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere svolto analizzando l'ordinanza cautelare nel suo complesso, prescindendo dalla sua struttura formale e dalla sua eventuale suddivisione in paragrafi dedicati all'analisi di singoli reati, in quanto la valutazione in ordine ad un singolo reato, pur mancando un paragrafo specifico allo stesso dedicato, può essere contenuta in altre parti del provvedimento, anche riferibili ad altre fattispecie criminose.
Commentario • 1
- 1. Copia incolla cautelare: legittima se .. (Cass. 43302/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
E' legittima l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benchè redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del Pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradazione delle misure costituiscono, di per sè, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 05/07/2018) 01-10-2018, n. 43302 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. DE AMICIS Gaetano - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
03067-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 1708 Giacomo Paoloni Presidente - Sent. n. sez. C.C. 03/10/2017 Pier Luigi Di Stefano R.G.N. 25603/2017 Laura Scalia Antonio Corbo - Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ST DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 07/03/2017 dal Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Alessia Panella, in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bordoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di ST DO, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dei reati: a) di associazione armata finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, della quale avrebbe ricoperto un ruolo apicale in relazione alla importazione da Bołogna di *1 droga (capo a); b) concorso nel tentativo aggravato ai sensi dell'art. 80 D.P.R. 5 9 ottobre 1990, n. 309 di importazione di una ingente quantità di cocaina (capo f). Quanto al capo f), ST, insieme ai coimputati IA IU e SS ZO, sotto la direzione di VE IU e con l'ausilio di CA AN, avrebbe concordato la importazione di un'ingente quantitativo di cocaina, "occultandola all'interno di un container da far giungere al porto di Genova, ovvero, successivamente all'interno della stiva di un aereo proveniente dal Sudamerica e diretto all'aeroporto di Lamezia Terme"; il reato non sarebbe stato consumato a causa di un sequestro "operato in altre indagini e ad altri soggetti propri quando la cocaina stava per essere spedita, dopo essere stata acquistata, presso il porto di Genova".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce la nullità dell'ordinanza genetica e di quella impugnata per assenza di autonoma motivazione. Si sostiene che il richiamo operato dal G.i.p. al fermo di indiziato di reato compiuto nel corso delle indagini preliminari non poteva soddisfare l'onere motivazionale in quanto la misura precautelare riguardava altri soggetti;
si aggiunge, quanto alla contestazione associativa, che ST, da una parte, non sarebbe stato nemmeno nominato nella parte dell'ordinanza genetica (pagg. 67- 68 69) in cui il Gip ha riassunto e descritto le singole posizioni dei soggetti interessati, e, dall'altra, che la prova non potrebbe farsi discendere dal solo reato di cui al capo f), rubricato peraltro nella forma tentata;
non diversamente, quanto al reato-fine contestato, il G.i.p. si sarebbe limitato a descrivere i fatti ed a riportare stralci di alcune conversazioni intercettate senza, tuttavia, compiere una valutazione del compendio indiziario.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione;
secondo il ricorrente nella specie non sarebbero configurabili atti preparatori rilevanti, non potendosi ritenere acquisita la circostanza che effettivamente la droga fosse nella disponibilità del gruppo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno evidenziato come "il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello 2 ん di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9" (Così, Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione del rafforzamento dell'obbligo di motivazione del giudice nella parte in cui si richiede l'idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo posto a fondamento del provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. Al Tribunale è infatti attribuito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie.
3. La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo. In maniera condivisibile si è osservato in dottrina che l'incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata. La Corte di cassazione ha spiegato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio 3 4 degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). In particolare, è stato puntualizzato che, al fine dell'autonoma valutazione non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l'uso - peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (Così, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 266428). La previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. Né, ai fini della verifica in questione, il Tribunale è tenuto ad esaminare solo il contenuto del paragrafo dell'ordinanza genetica formalmente dedicato alla trattazione del singolo reato contestato, essendo invece necessario verificare se dal complesso del provvedimento, al di là dell'analisi del tratto grafico, della struttura formale dell'ordinanza, della suddivisione o meno in paragrafi e della sintassi delle proposizioni che compongono la trama motivazionale del provvedimento, il Gip abbia valutato e verificato autonomamente la esistenza dei singoli reati contestati e la loro attribuibilità soggettiva. È necessario in particolare evitare un modo di procedere inutilmente parcellizzato, che si espone al rischio di giungere a risultati asimmetrici sulla base di variabili stilistiche dei singoli magistrati e di modelli strutturali soggettivi di articolazione dei provvedimenti;
lo standard adempitivo di diligenza esigibile dal Gip ed il contenuto della verifica della effettiva esistenza di una valutazione 4 autonoma non possono mutare a seconda che l'ordinanza sia suddivisa o meno in paragrafi o sottoparagrafi o titoli, né può essere limitata a quanto indicato nel singolo paragrafo che il Giudice decide formalmente di "dedicare" ad un dato reato, perché è possibile che, nonostante la suddivisione per paragrafi del provvedimento, l'esistenza della valutazione autonoma da parte del Giudice per quel dato reato emerga dalla lettura di altre parti del provvedimento, magari riferibili ad altri reati. Un provvedimento disordinato nella sua struttura e nell'ordine espositivo può nondimeno contenere una autonoma valutazione da parte del Giudice dei singoli reati. Il controllo da parte del Tribunale del riesame sull'adempimento da parte del Gip dell'obbligo di motivare autonomamente rispetto al Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è formalmente limitato al solo paragrafo in cui il Gip ha deciso di trattare il singolo reato per il quale si eccepisce la inesistenza della "autonoma valutazione", perché è possibile che: a) l'ordinanza non sia suddivisa in paragrafi e, nondimeno, essa contenga l'autonoma valutazione del giudice in ordine alle singole imputazioni;
b) l'ordinanza sia suddivisa in paragrafi dedicati ai singoli reati che, tuttavia, per ragioni svariate, possono non contenere al loro interno una compiuta e completa valutazione in ordine a quel dato reato da parte del giudicante che magari si è soffermato sul punto anche in altre parti del provvedimento. L'annullamento dell'ordinanza cautelare consegue dalla mancata autonoma valutazione da parte del giudice non dalla circostanza che la valutazione non vi sia nel paragrafo dedicato al reato di cui si tratta.
4. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
4.1. Quanto al reato di cui al capo f), sono state logicamente richiamate le pagg. 46-48 dell'ordinanza genetica in cui il G.i.p., nell'ambito di un'articolata ricostruzione dei fatti, ha attribuito all'odierno ricorrente un ruolo concreto, puntualmente descritto e qualificato, quale quello di soggetto collaboratore di tale VE CE, che in un certo momento storico, tenne, insieme ad un altro coindagato, i contatti al fine di assicurare al gruppo due distinte forniture di cocaina dal Sudamerica. Il G.i.p. ha indicato le ragioni giustificative poste a fondamento del riconoscimento di tale ruolo, facendo riferimento alla circostanza obiettiva che ST si fosse recato in due diverse occasioni in Francia per organizzare l'importazione dello stupefacente sul territorio nazionale da quel paese. Si è aggiunto come proprio il contenuto di alcune conversazioni intercettate, di cui meglio si dirà in prosieguo, ed intercorse tra ST ed altro coindagato, 5 h consentì di desumere che, in un dato momento, fosse stato raggiunto l'accordo per la fornitura di sostanza stupefacente, la cui spedizione in Italia era ormai imminente. Ne discende che l'assunto difensivo si rivela sul punto obiettivamente infondato.
4.2. Non diversamente, quanto al reato associativo, il G.i.p., a pag. 72 dell'ordinanza genetica, ha descritto il ruolo attribuito all'odierno ricorrente, indicandolo come soggetto dedito, insieme ad altri, a fungere da negoziatore per l'acquisto, per conto del gruppo IA Prostamo- IA, di sostanza stupefacente dal Sudamerica. Non può essere condivisa l'affermazione difensiva secondo cui la posizione di ST non sarebbe stata "oggetto di alcuna illustrazione e nemmeno viene citata". In applicazione dei principi in precedenza richiamati, il quadro di riferimento rispetto al quale è necessario compiere la verifica sulla esistenza di un'autonoma valutazione non può prescindere da quanto lo stesso G.i.p. ha evidenziato allorchè ha valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di ST in ordine alla compartecipazione di questi al reato di cui al capo f), di cui si è detto;
dalla lettura dell'ordinanza emerge come il Giudice, richiamato in altro paragrafo il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della imputazione provvisoria riguardante il reato fine, abbia poi esplicitato il senso di quel quadro indiziario anche in relazione alla contestazione del reato associativo. Ne discende la infondatezza del motivo.
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'esistenza della giurisdizione in ordine al capo f), dall'ordinanza si evince che: a) a seguito di alcune trattative, il gruppo riconducibile, secondo l'accusa, a Pititto- Prostamo Ianello e che si avvaleva del contributo economico di altre 'ndrine, aveva concordato, tramite Varone Antonio, con alcuni emissari colombiani l'acquisto e la importazione di 400 kg. di cocaina ad un prezzo di circa 7-8 mila euro al chilo;
b) fu spedito un carico di prova di 63 kg. di cocaina, di cui 20 kg. per gli acquirenti calabresi, sequestrato il 19.8.2015 nel porto di Livorno (i fatti sono quelli sussunti nel capo d) dell'ordinanza genetica). Secondo il Tribunale, dal contenuto degli atti di indagine emergerebbe che, dopo il sequestro, le trattative tra gli emissari colombiani e gli esponenti calabresi sarebbero stati tenuti da ST DO e SS ZO i quali si sarebbero recati in una prima occasione a Parigi per provare a pianificare le modalità con cui la droga sarebbe dovuta arrivare in Italia, tramite la Francia. 6 Dopo aver verificato l'impercorribilità di tale soluzione, il 9, il 13 giugno ed il 12 luglio 2005, ST avrebbe avuto contatti telefonici con tale CA, mediatore dell'affare, e sarebbe stato raggiunto l'accordo per la importazione di droga dalla Colombia a fronte del pagamento di 500.00 euro e la imminente spedizione dello stupefacente in Italia (pag. 46- 47 ordinanza genetica- pagg.12 e ss. ordinanza riesame). L'importazione non sarebbe andata a buon fine a causa dell'arresto per altri fatti, eseguito il 17.6.2015, di alcuni operatori del porto di Genova che avrebbero dovuto assicurare il recupero della droga;
a seguito di tale arresti, il gruppo avrebbe allora provato inutilmente a far arrivare in Italia la droga per via area all'aeroporto di Lamezia Terme Con specifico riferimento alla eccezione difensiva oggetto del motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giurisdizione, perché nel territorio italiano sarebbe stata compiuta, rispetto alla compartecipazione criminosa, una parte della condotta. Si tratta di un'affermazione condivisibile. Ai sensi dell'art. 6 cod. pen. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte. Nel caso di specie, non vi sono dubbi che in un dato momento il negozio traslativo e, in particolare, l'accordo sottostante in ordine all'acquisto della sostanza stupefacente fu raggiunto a seguito delle trattative condotte in Italia, sicchè, pur volendo prescindere dal tema- che esiste della corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di tentativo e non di reato consumato, non vi sono dubbi che parte dell'azione fu compiuta nel territorio dello Stato con conseguente giurisdizione.
6. Con il provvedimento che rigetta i ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giacomo Paoloni Il1. Consigliere estensore a o ресложный Fil Rietro Silvestri IL 23 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PREMAC Fee Esposito O N