Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14928 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A 1 49 2 8 /03 REPUBBLICA ITALIANA 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. n. 22835/2000 Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Cron. 30112 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Udienza 15 gennaio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio n. 21, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - ن t ا contro ل SI CO, ZZ IA, LI RI SA, ON TA, ES ANNARITA, 198 MAZZONI PATRIZIA, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Cagna (giusta procura a margine del controricorso) ef domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Viale Parioli 80 Cavour;
elp F.L. BRASCHI о
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Parma-Sezione Lavoro n. 161/1999 dell'8 novembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 554/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Nicola De Marinis (per delega dell'avv. L. Fiorillo) e G.L. Braschi (per delega dell'avv. V. Cagna); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET-Giudice del Lavoro di Parma NC SS, NI ZZ, MA ER OL, OL AR, TA HI e RI AZ convenivano in giudizio la s.p.a. "Poste Italiane" esponendo: *) di essere dipendenti della cennata 2 società e, come tali, inquadrati nella cd. "area operativa" presso la filiale di Parma e di essere in possesso del diploma di laurea;
*) di R P 2 avere titolo, in base a tale posizione, a partecipare alle “selezioni" per accedere alla superiore "area quadri 2° livello"; *) di essere stati esclusi dall'ente datore di lavoro dalle selezioni di cui alle lett. D ed E della circolare n. 35/95; *) di essere stati successivamente - in forza di provvedimento ex art. 700 c.p.c. del Giudice del Lavoro di Parma in data 27 dicembre 1996 - ammessi alla selezione di cui alla cennata lett. D;
*) di non essere stati, invece, ammessi alla selezione di cui alla lett. E. I ricorrenti richiedevano, quindi, che venisse dichiarato il loro diritto al risarcimento del danno per non avere conosciuto i motivi della mancata promozione con riferimento alla selezione di cui alla lett. D e l'ulteriore diritto al risarcimento del danno per perdita di chances con riferimento alla mancata partecipazione alla selezione di cui alla lett. E. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "Poste Italiane" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, l'integrale rigetto. L'adito Giudice del lavoro rigettava la domanda risarcitoria dei ricorrenti con riferimento alla selezione di cui alla lett. D ed accoglieva, invece, la domanda relativa alla selezione di cui alla lett. E, pronunziando all'uopo sentenza di condanna generica. ! A seguito di appello "principale" della s.p.a. "Poste Italiane" e di appello "incidentale" degli originari ricorrenti, il Tribunale di Parma 3 -- (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava entrambi gli appelli e compensava tra le parti le spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) il punto focale è la circostanza che i ricorrenti/appellati avevano diritto di partecipare alla selezione di cui alla lettera E sulla base della loro semplice (ed incontestata appartenenza) all""area operativa" e che tale diritto non può dirsi escluso dalla circostanza che i ricorrenti - per il diverso fatto di essere in possesso di diploma di laurea -avevano diritto anche a partecipare alla ben diversa selezione di cui alla lettera D della circolare n. 35>>; b) tale diritto di partecipazione non risulta essere stato rispettato dal momento che i ricorrenti non sono stati ammessi a tale selezione, (avendo partecipato solo alla selezione di cui alla diversa lettera D) con conseguente non legittimità della condotta delle "Poste Italiane">>; c) ritenuto provato il nesso causale fra il comportamento inadempiente del datore di lavoro e la perdita di chances posto che l'accertamento delle violazioni connesse, concretatesi nei confronti dei ricorrenti nella illegittima esclusione dalla selezione di cui alla lettera E della citata circolare n. 35, è tale da far ritenere che il regolare svolgimento delle ی ک procedure selettive avrebbe comportato per i ricorrenti, se fossero stati ج ا ک س ammessi, una concreta ed effettiva possibilità di accesso all'area superiore essendo consolidata in materia, opinione la quale 4 : riconosce il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nel caso di lesione del suo interesse al corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, con conseguente perdita della possibilità di promozione già acquisita al suo patrimonio>>; d) per fondare una pronuncia di condanna in tal senso pare essere sufficiente e bastevole la prova della violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che deve intendersi raggiunta nel momento in cui - senza ragione alcuna - parte appellante ha escluso i ricorrenti dalla selezione in palese contrasto con le regole fissate dalla predetta circolare, emanata proprio dalle "Poste Italiane">>. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "Poste Italiane" propone ricorso affidato ad un motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resistono gli intimati con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697, 1362 e 1218 cod. civ. e seguenti in relazione agli artt. 50 e 51 del c.c.n.l. e della circolare 35/1995 e vizi di motivazione" - rileva che né il ET né il Tribunale hanno compiuto accertamento alcuno in tal senso la circostanza di esclusione dalla selezione, rimasta sfornita di prova, non R P 5 poteva consentire ad alcuno di concludere affermando detta esclusione e quindi un comportamento contrario a correttezza e buona fede, [mentre] la valutazione del comportamento conforme o difforme ai principi di buona fede andava compiuto in relazione all'obbligo procedimentale violato non in base a criteri etici di carattere soggettivo inventati dal ET prima e confermati dal Tribunale poi>> e deduce che la circolare 35 lettera E imponeva l'individuazione del personale da segnalare in base a criteri di massima di cui è rimasta indimostrata la violazione>>, per cui censura la decisione del Giudice di appello che ha costituito un sillogismo privo di qualsivoglia supporto fattuale e giuridico, [in quanto] le Poste avevano fornito dell'inclusione di personale laureato, la valutazione prova dell'esclusione era rimessa per volontà delle parti contrattuali ai responsabili di sede, la perdita di chances avrebbe dovuto essere argomentata con parametri minimamente presi in considerazione>> e, inoltre, in ordine al risarcimento del danno, il Tribunale non poteva limitarsi ad accertare, come ha fatto, la violazione di un iter procedimentale, ma avrebbe dovuto valutare le prove che dovevano essere fornite in maniera puntuale in ordine al danno da ciò scaturito in 1 capo a chi agisce in giudizio>>. II/a . Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. 6 Infatti, per quanto concerne il primo profilo delle censure sollevate con l'unico complesso motivo di ricorso - che, in sostanza, la decisione impugnata sarebbe stata inutiliter data per avere la società provato che gli originari ricorrenti erano stati in effetti ammessi alla selezione di cui alla lettera E) della circolare n. 35/95 -, si rileva che l'attuale ricorrente non ha indicato in ricorso quali siano state le prove che il giudice del merito avrebbe omesso di valutare, né ha specificato in quale atto difensivo depositato nel giudizio di merito (specif. nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ.) avesse ritualmente eccepito quanto ora inammissibilmente denunziato in sede di legittimità. A conferma del cennato vizio di inammissibilità si rimarca che chi deduce omessa o insufficiente motivazione della sentenza impu- gnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probato- rie, ha l'onere in considerazione del principio di autosufficienza del - ricorso per cassazione - di specificare (trascrivendole integralmente) le prove non, o male, valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7434/2001): prescrizione alla quale la società ricorrente non ha sicuramente ottemperato, donde l'inammissibilità del primo profilo di censure. II/b . Anche il secondo profilo di censure concernente l'asserito errore commesso dal Tribunale di Parma nel ritenere esistente una 7 violazione della circolare n. 35/1995 da parte della società è da -> respingere siccome inammissibile. Infatti, l'applicazione ad opera del giudice del merito della cennata circolare quale atto unilaterale (o, meglio, quale norma contrattuale in quanto attuativa di un accordo sindacale stipulato in data 26 ottobre 1995 relativo all'applicazione dell'art. 50 del c.c.n.l. relativo alla nuova strutturazione del personale della neo-società di diritto privato) per poter essere validatamente censurata in sede di legittimità avrebbe dovuto essere denunziata per erronea interpretazione della stessa specificando i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si fosse da essi discostato: per cui, non trovando questo riscontro nel ricorso in esame, si conferma l'inammissibilità del "mezzo" poiché la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Più in particolare le relative censure debbono essere rigorosamente specificate, con indicazione dei singoli canoni ا م ع ت ل س ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si 8 fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono le censure della società ricorrente che si fondano sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dalla stessa ricorrente: tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Giudice di appello essa ricorrente si è apoditticamente lamentata: donde la confermata inammissibilità delle relative censure. -. Si appalesa pure infondato il terzo profilo delle censure riferite II/C ricorrente all'asserita omessa valutazione da parte del dalla Tribunale di Parma - delle prove (e, quindi, alla pretesa inesistenza) di • un danno comunque risarcibile derivato dalla perdita di chances. 趾 Al riguardo non rileva, allo stato, la mancata prova del danno (o, meglio, della sua concreta quantificazione) atteso che - per 9 consolidata giurisprudenza - l'inadempimento contrattuale, siccome fatto potenzialmente produttivo del danno, giustifica e legittima la condanna generica al risarcimento salvo la verifica da operarsi in concreto nel separato giudizio di liquidazione del danno in questione. Di conseguenza, merita conferma la statuizione del Tribunale di Parma, che si è riportato esattamente a siffatto principio, riconoscendo il diritto alla tutela risarcitoria derivante dalla condotta inadempiente della società-datrice di lavoro e dalla lesione del diritto alla partecipazione alla selezione già acquisito al patrimonio dei lavoratori, mentre debbono essere respinte le censure della ricorrente che erroneamente (ed in modo del tutto generico) si pongono in contrasto con il cennato principio. III In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. "Poste Italiane” deve essere respinto. La società ricorrente, per effetto della soccombenza, deve condannata al pagamento a favore dei controricorrenti in essere delle spese del presente giudizio che si liquidano come in solido - dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento -a favore dei controricorrenti in solido delle spese del presente - 10 giudizio che liquida in euro onorario difensivo. Così deciso, in Roma, Il Consigliere estensore Of Duli Ri estroson 19,00 'oltre a euro 2.000,00 per il giorno 15 gennaio 2003. Jl Presidente aluate Cuore SewelleQuisie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ✓ CANCELLIERE 11