Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ove sia accertata la autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice,tipica di una impresa vera e propria, non sono applicabili gli elementi presuntivi (impiego da parte dell'appaltatore di capitale, macchine ed attrezzature forniti dall'appaltante) di cui al terzo comma dello stesso articolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la configurabilità dell'appalto di mano d'opera con riguardo al servizio prestato dal ricorrente, dipendente di una società di vigilanza privata con la qualifica di guardia di quarto livello, il quale aveva richiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze di altra società, la quale aveva appaltato alla prima il servizio di trasporto e vigilanza valori, assumendo di avere in realtà svolto, quale autista, attività di trasporto, carico e scarico valori e di addetto alle operazioni relative ai macchinari per bancomat, sotto il controllo e la direzione tecnica di quest'ultima società, e su autofurgoni di proprietà di questa. Nell'occasione, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda ponendo in evidenza che la società appaltatrice era titolare di licenza trasporti ed era dotata di una propria organizzazione di mezzi, che nell'ambito dell'appalto intercorso con la committente aveva messo a disposizione il complesso degli apparati esistenti nella propria centrale operativa, senza che potesse assumere rilevanza la circostanza della utilizzazione di furgoni di proprietà della committente stessa, in quanto l'attività di trasporto valori prestata dal ricorrente era da considerarsi non diversa da quella inerente alle mansioni proprie della qualifica rivestita presso la società appaltatrice, costituendo la finalità di vigilanza sui beni in movimento la reale ragione della richiesta di prestazione di trasporto fatta dalla committente.)
Commentario • 1
- 1. Imprese funebri dopo la riforma "Biagi"Redazione · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2003
di Roberto Gandiglio Definizione di impresa funebre L'attività funebre non ha, nel nostro paese, una definizione normativamente data non essendo la materia disciplinata se non a livello igienico – sanitario (D.P.R. n. 285 del 1990 recante Regolamento di Polizia Mortuaria). Per definirla si dovrà pertanto ricorrere a norme di carattere generale e ai dati dell'esperienza sensibile. Innanzitutto l'articolo 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come “ … chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. L'impresa funebre è dunque l'impresa che fornisce professionalmente e in forma organizzata una attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5737 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA BR, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso il Dott. Gian Marco Grez, e rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Stanziola, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.A.F.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante Alberto Mattioli, elettivamente domiciliato in Roma, via Bergamo n. 3, presso l'avv. LO De Marchis, che con l'avv. Alberto Benifei lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
RP S.r.l., in persona del legale rappresentante IO ES, elettivamente domiciliato in Roma, via Bergamo n. 3, presso l'avv. LO De Marchis, che con l'avv. Alberto Benifei lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 571 del Tribunale di La Spezia depositata il 1^ ottobre 1998 (R.G. n. 1006/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 1^ settembre 1998 il Tribunale di La Spezia ha confermato la decisione del Pretore della stessa sede in data 17/24 aprile 1998, che aveva rigettato la domanda proposta dal sig. BR RI nei confronti della S.r.l. RP e della S.A.F.E. S.p.A. il RI, con il ricorso introduttivo del giudizio del 21 febbraio 1997, premesso di essere dipendente della S.r.l. RP con la qualifica di guardia di quarto livello, ma di avere, in realtà, svolto sempre attività di trasporto, carico e scarico valori e addetto ai bancomat alle dipendenze della S.A.F.E. S.p.A., aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze di quest'ultima società. Il giudice del gravame ha evidenziato che il RI nell'espletamento delle sue mansioni aveva ricevuto le necessarie direttive dal capo servizio della società RP, che questa era dotata di un organizzazione di mezzi propri, che l'attività di trasporto valori era strumentale rispetto a quella di vigilanza e rientrava nell'appalto di servizi in corso tra le due società. Per la cassazione della pronuncia del Tribunale, il RI ricorre a questa Corte, formulando due mezzi di annullamento. Le due predette società resistono con rispettivi controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e 360 n. 3 cod. proc. civ.. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere l'appalto di mere prestazioni di lavoro, rientrante nel divieto di cui alla norma denunciata: in base all'accertamento compiuto dal Tribunale è risultato - sottolinea il ricorrente - che le mansioni per le quali egli era stato assunto dalla RP, cioè guardia di quarto livello, non corrispondevano a quelle emerse dal concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, essendo stato invece impiegato, sotto il controllo e la direzione tecnica della Soc. S.A.F.E. e su autofurgoni di questa, con le mansioni di autista nel trasporto di valori e nelle operazioni di carico e scarico di valori, e nelle operazioni relative ai macchinari per i bancomat, attività che esulavano da quelle oggetto della società RP. Il motivo non può essere accolto.
Va innanzitutto evidenziata la differenza tra interposizione fittizia di persona e interposizione reale, in quanto la ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, ha fatto più volte riferimento alla prima ipotesi per sostenere la sussistenza del rapporto di lavoro con la Soc. S.A.F.E..
Osserva il Collegio che la interposizione fittizia di persona, la quale costituisce un'ipotesi di simulazione relativa e si può anche verificare nell'ambito di un rapporto di lavoro, si ha quando si finge di contrarre con una persona, ma in realtà le parti vogliono che gli effetti del negozio si producano a favore di un'altra, che è partecipe dell'accordo simulatorio. Questa ipotesi si può verificare nell'ambito del rapporto di lavoro se il soggetto in favore del quale il lavoratore svolge la sua prestazione e il lavoratore medesimo si accordano fra loro e con un terzo per far figurare quest'ultimo come datore di lavoro. Nella interposizione reale non vi è accordo simulatorio tra le persone tra cui si instaura il rapporto di lavoro, ma è chi appare come datore di lavoro che nel contratto sostituisce a sè un terzo, in favore del quale le prestazioni sono in definitiva svolte. Poiché in sostanza il ricorrente ha inteso riferirsi a tale forma di interposizione, senza dedurre la sussistenza di una sua partecipazione all'accordo simulatorio, non può avere rilievo ai fini della decisione della controversia la inesattezza del riferimento alla interposizione fittizia di persona. Ciò premesso, si deve rilevare che la censura è sostanzialmente inammissibile prima che infondata, in quanto il ricorrente attraverso la denuncia di violazione di norme di diritto tende in realtà ad un accertamento dei fatti diverso da quello ritenuto dal Tribunale. Va infatti evidenziato che il ricorrente, dopo il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e alla loro ratio, addebita al Tribunale la violazione delle finalità di detta norma, limitandosi ad affermare, contro il diverso accertamento compiuto dal giudice del merito, l'espletamento di mansioni, quali innanzi specificate, assolutamente non riconducibili alla qualifica risultante dall'inquadramento presso la società RP;
questa, prosegue il ricorrente, non era autorizzata fino ad un determinato periodo a svolgere attività di trasporto valori nella provincia di La Spezia e non era munita di un'autonoma organizzazione d'impresa. Ma proprio su questi due ultimi punti il Tribunale ha invece sottolineato che la RP era titolare di licenza trasporti e che la medesima società era dotata di una propria organizzazione di mezzi, beni e persone, tipica di un'impresa vera e propria, che l'attività svolta a favore della S.A.F.E. era soltanto una parte dell'attività globalmente svolta dalla RP. E sempre con riferimento all'accertamento compiuto dal Tribunale, vanno richiamate le specificazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui i dipendenti della società RP erano impiegati prevalentemente in ulteriori attività d'istituto, che il RI aveva svolto minoritariamente prestazione d'opera di trasporto e vigilanza richiesta dalla S.A.F.E., che nell'ambito dell'appalto intercorso con questa società la RP aveva messo a disposizione il complesso degli apparati esistenti nella sua centrale operativa (radio, allarmi, computer) e le armi in dotazione ai propri dipendenti, che i furgoni blindati, sebbene di proprietà della società appaltante, erano stati noleggiati alla società appaltatrice, secondo quanto riferito dalla testimone Ester Pacellini.
Correttamente, quindi, in considerazione dell'autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice è stata esclusa l'applicazione della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 1 legge n. 1369 del 1960 ed a tale proposito non può avere decisiva rilevanza l'utilizzazione degli autofurgoni blindati, che erano di proprietà della S.A.F.E, dovendosi osservare come l'attività di trasporto valori eseguita dal RI non possa essere considerata diversa da quella inerente alle mansioni di vigilanza, proprie della qualifica da lui rivestita presso la società RP, costituendo, come è evidente, la finalità di vigilanza di beni in movimento la vera ragione della richiesta di prestazione di trasporto (Cass. 4 maggio 1993 n. 5184) fatta dalla S.A.F.E. alla società di vigilanza privata RP e svolta dal RI, come dipendente di quest'ultima. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa valutazione della prova su di un punto decisivo della controversia in relazione all'interpretazione dell'art. 1 legge 1369/60 e relativa insufficiente motivazione e critica la sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato la prova testimoniale, e in particolare quella della Floris, in ordine alla circostanza che le guardie della Soc. RP svolgevano con sistematicità - normalità le mansioni di trasporto valori, e quella di LO PO, in ordine alle mansioni svolte per il trasporto valori.
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente adempiuto all'onere cui, per costante giurisprudenza (cfr. fra le tante Cass. sezioni unite 24 febbraio 1998 n. 1988, Cass. 11 ottobre 1999 n. 11386), era tenuto di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Il ricorso va dunque rigettato.
Il ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate per entrambe le società resistenti nella misura cumulativa indicata in dispositivo, comprensiva dell'aumento per la pluralità di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 34.000=, oltre a lire 3.000.000= (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001