Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato, a norma dell'art. 1, ultimo comma, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, per averne il convenuto effettivamente utilizzato le prestazioni, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore, atteso che trattasi di una situazione giuridica unitaria nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza dell'illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto. Ne consegue che il termine assegnato in sede di impugnazione per provvedere all'integrazione del contraddittorio ha carattere perentorio e, come tale, è insuscettibile di essere prorogato o rinnovato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. ON LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. - Società di Trasporti e di servizi per azioni, in persona del dott. Raffaele Ruggiero Rubino, procuratore speciale per atto notaio dott. Angelo Falcone di Roma del 26 maggio 1993, repertorio n. 9705, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT NO, RI MA ME, RI MA SA, LA Placido, ELNZ EN, DI AN, CC IR, GE OS, SU IS, EL IS, ZE MA, IC ID, PE VA, RO TA, RO MA e TU RT, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via delle Terme Deciane n. 6, presso l'avv. Luigi Terrinoni, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
RI AN MA, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari n. 11, presso l'avv. Sebastiano Russo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AL NZ ed EL quali eredi di ET CÒ, LE RC, SI IO e IO SE
- intimati -
avverso la sentenza n. 17373 del Tribunale di Roma in data 28 ottobre 1994, depositata il 16 dicembre 1994 (R.G. n. 49112/90). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ dicembre 1998 dal Relatore Cons. ON RG;
Uditi gli avv.ti Gerardo Vesci, Luigi Terrinoni e Sebastiano Russo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 luglio 1990 il Pretore di Roma, accogliendo la domanda proposta da AN MA CO e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato e della impresa di pulizie S.a.s. La PE, dichiarava la illegittimità, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, legge n. 1369 del 1960, dell'appalto di servizi concluso fra i due convenuti e dichiarava tutti i ricorrenti ad ogni effetto di legge alle dipendenze, dopo il 1? aprile 1988, dell'Ente Ferrovie dello Stato. A sostegno della pretesa i lavoratori avevano dedotto di avere prestato attività lavorativa, in base a convenzioni "ad personam", a tempo determinato, con l'Ente Ferrovie dello Stato e con la qualifica di incaricati loro attribuita, svolgendo mansioni di pulizia e/o di custodia di locali, uffici, spogliatoi, dormitori o altri immobili di proprietà delle Ferrovie dello Stato e sempre per conto di queste;
che, dopo l'accordo raggiunto dal medesimo ente con le organizzazioni sindacali in data 11 giugno 1987, al quale essi non avevano prestato adesione e secondo cui parte degli incaricati era stata assorbita dalle Ferrovie dello Stato e la residua parte avrebbe dovuto continuare a prestare i servizi resi sino ad allora, ma alle dipendenze delle imprese che avrebbero ricevuto in appalto i servizi stessi, essi ricorrenti a partire dal 1^ aprile 1988, insieme con altri colleghi, erano stati iscritti nei libri paga e matricola della S.a.s. "La PE", pur continuando a svolgere le medesime mansioni nelle stesse strutture organizzative dell'Ente Ferrovie dello Stato. L'appello proposto da questo ente avverso la decisione del Pretore è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza del 28 ottobre/16 dicembre 1994. La s.p.a. Ferrovie dello Stato, nella quale nel frattempo si è trasformato l'omonimo ente, ha richiesto la cassazione della sentenza del Tribunale con due motivi ed ha depositato memorie. Con due distinti controricorsi, illustrati dalle rispettive memorie, resistono i lavoratori indicati in epigrafe, mentre nessuna attività difensiva hanno espletato RC AL, IO SI, NZ e EL LC, questi ultimi due già costituiti nel giudizio di appello quali eredi della defunta ET ED.
Non essendo stato il ricorso per cassazione proposto anche nei confronti della s.a.s. La PE, parte nei precedenti giudizi di merito, la Corte ne ha disposto la notificazione alla stessa con ordinanza del 14 maggio 1998, ritualmente comunicata alle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il più recente orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, che il Collegio condivide, afferma che ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato, a norma dell'art. 1, ultimo comma, legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, per averne il convenuto effettivamente utilizzato prestazioni, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore, atteso che trattasi di una situazione giuridica unitaria nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza dell'illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto (cfr. Cass. 13 novembre 1997 n. 11241). Anche qui i lavoratori avevano richiesto, come si è rilevato nella esposizione in fatto, che fosse accertata la sussistenza del loro rapporti di lavoro alle dipendenze della s.p.a. Ferrovie dello Stato, diretta ed immediata destinataria delle prestazioni lavorative da essi effettuate, e non della s.a.s. La PE, di cui formalmente risultavano dipendenti, per essere stati iscritti nei libri paga e matricola di quest'ultima e per essere stati dalla stessa retribuiti. Del resto la s.a.s. La PE, che i lavoratori assumono essere l'appaltatore intermedio delle loro prestazioni di loro, era stata parte nei precedenti gradi del giudizio.
La soc. La PE è dunque litisconsorte necessario nel presente giudizio, ma all'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nessuna delle parti ha adempiuto, ne' è possibile concedere alla società odierna ricorrente un ulteriore termine per provvedere a tanto, trattandosi di termine perentorio (artt. 102 e 331 cod. proc. civ.) e dovendosi escludere perciò che esso possa essere prorogato o rinnovato (Cass. 6 febbraio 1998 n. 1205), a nulla rilevando che, come dedotto in memoria dalla soc. Le Ferrovie dello Stato, i tentativi da essa compiuti per provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione al litisconsorte non abbiano avuto esito positivo per il mancato reperimento e della soc. La PE e del suo amministratore all'indirizzo indicato dalla medesima ricorrente. Va perciò dichiarata la inammissibilità del ricorso e la s.p.a. Le Ferrovie dello Stato, in applicazione del principio della soccombenza, è tenuta alla rifusione al pagamento delle spese nei confronti delle parti costituite, con diretta attribuzione, per quelle liquidate alla CO, al suo difensore avv. Sebastiano Russo per dichiarata anticipazione.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nei confronti delle parti costituite, liquidate in lire 33.000, oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per la CO, da attribuirsi direttamente all'avv. Sebastiano Russo per dichiarata anticipazione, e in lire 48.000, oltre a lire 6.000.000= (seimilioni) per gli altri controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999