Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4511
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove il dipendente dell'appaltatore convenga in giudizio il committente perché sia dichiarato, a norma dell'art. 1, ultimo comma, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, per averne il convenuto effettivamente utilizzato le prestazioni, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore, atteso che trattasi di una situazione giuridica unitaria nell'ambito della quale non è dato postulare la sussistenza dell'illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto. Ne consegue che il termine assegnato in sede di impugnazione per provvedere all'integrazione del contraddittorio ha carattere perentorio e, come tale, è insuscettibile di essere prorogato o rinnovato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4511
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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