Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME082 2 1/ 0 2, REPUBBLICA IT PO O O ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto hacamento SEZIONE TERZA CIVILE - w azamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mut R.G.N. 11791/00 CARBONE Presidente Dott. Vincenzo Dott. Ugo FAVARA Consigliere - MALZONE Consigliere Cron. 22582 Rep. 1695 Dott. Ennio - Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud.20/12/01 DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 455 sul ricorso proposto da: LL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G -6 CNU 2007 IL NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FARESE, difeso dagli avvocati ANTONIO AMATUCCI, CARMEN CANCELLERIA CATAPANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DEUTSCHE BANK SPA;
intimata avverso la sentenza n. 89/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 30/11/99 (R.G. 79/97); 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2216 udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL LO conveniva innanzi al tribunale di Sa- lerno la Banca d'America e d'Italia. Deduceva: era intestatario presso la filiale di Sa- lerno della Banca di conto corrente di corrispondenza, di cui si serviva per le esigenze connesse alla propria agenzia di distribuzione di giornali;
tra la fine del Bousut 1985 e l'inizio dell'anno successivo aveva scoperto at- traverso l'esame dell'estratto conto che nelle date del 7 e del 9.8.1985 gli erano state addebitate due partite per complessive lire 750.000.000 senza che egli avesse disposto della somma ° autorizzato l'addebito; aveva appreso dalla Banca essere l'addebito avvenuto sulla base di distinte di richiesta di assegni circolari re- canti la sua firma;
aveva manifestato dubbi sull'autenticità della firma, così implicitamente di- sconoscendola, ed aveva escluso di avere richiesto l'emissione degli assegni circolari;
erano intanto tra- pelate notizie dell'avvio di azioni penali contro di- pendenti della Banca, alcuni dei quali erano stati col- piti da provvedimenti restrittivi della libertà perso- nale;
la Banca era tenuta a stornare l'addebito in quanto egli disconosceva la firma apposta sulle distin- te e l'addebito stesso era invalido ai sensi degli artt. 1427 SS. e 1433 ss. c.c.; operato lo storno, si doveva ricostruire il conto per la determinazione del saldo reale, attivo o passivo;
sussisteva responsabili- tà della Banca di natura contrattuale ed extracontrat- tuale, diretta o indiretta, per fatto proprio o dei di- pendenti con obbligo di pagamento di somma pari all'addebito e risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa. Costituitasi in giudizio, la Banca resisteva alla Bomank domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del LL al pagamento di lire 506.976.385, deducendo che da perizia grafica era risultato che delle sei fir- me apposte sulle distinte quattro erano di pugno del LL e le altre di pugno del figlio;
che a norma dell'art. 1832 C.C. gli estratti conto coinvolgenti l'addebito si dovevano considerare approvati, non es- sendo stati contestati entro i termini contrattuali;
che il LL risultava debitore della somma pretesa in via riconvenzionale. Il tribunale, istruita la causa, rigettava la do- manda attrice ed accoglieva parzialmente quella ricon- venzionale, condannando il LL al pagamento di lire 3 [ 506.976.385 con interessi legali dall'1.6.1987. La corte di appello di Salerno, con sentenza resa 30.11.1999, rigettava il gravame principale del il LL e quello incidentale della SC BA PA (già Banca d'America e d'Italia), osservando che, come giustamente rilevato dai primi giudici, “ogni questione circa l'ascrivibilità sostanziale del negozio di emis- sione al LL risulta assorbita dai successivi atti del rapporto di conto corrente bancario, con conseguen- te insussistenza dell'interesse ad agire da parte dello stesso che "in particolare significativa ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire da parte del LL è la situazione patrimoniale della sua impresa Boumun al 31.12.1985, dalla quale risulta esposta la sua pas- sività verso la Banca per lire 857.363.216"; che "avendo il LL comunque goduto degli effetti delle operazioni bancarie in contestazione, la richiesta di rinnovo di consulenza, anche a seguito dell'acquisizione della perizia effettuata in sede pe- nale, non è meritevole di accoglimento per la inconte- stabile superfluità". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il LL, deducendo tre motivi illustrati con memoria;
l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia viola- zione degli artt. 3 e 24 c.p.p., 295 c.p.c. in relazio- ne all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice per avere i giudici di merito rigettato la richiesta di sospensione del giudizio civile fino alla definizione dei procedi- menti penali a carico dei dipendenti della Banca e di esso ricorrente con la motivazione -inconsistente e ca- rente che non è stata fornita dimostrazione delle con- dizioni occorrenti per accoglierla;
dimostrazione che non era, viceversa, necessaria, vertendo su fatti noti a chiunque per la risonanza che avevano avuto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione degli artt. 191 e 196 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, stesso codice per avere i giu- dici di appello disatteso la richiesta di rinnovazione della c.t.u. senza portare la loro valutazione sulle ragioni che la sorreggevano e senza considerare che le conclusioni, cui erano approdate le consulenze espleta- une te in sede penale e civile, negative le ne e affermati- ve le altre dell'autenticità delle sottoscrizioni, avrebbero imposto l'accoglimento della richiesta stessa in modo da attingere risultati di certezza. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia viola- zione degli artt. 2043 e 2049 C.C. in relazione 5 all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che in pre- senza di richiesta di assegni circolari per somme di la consistente importo di diligenza del buon banchiere avrebbe imposto alla Banca "di sincerarsi sull'autenticità della richiesta specie nella persona del NO e del direttore, i quali quanto meno non persona di- avrebbero dovuto consegnare gli assegni a versa dal richiedente". Osserva la Corte che i giudici di appello hanno adottate due "rationes decidendi". La prima, sicuramente idonea a sorreggere da sola la decisione, è che il LL non ha alcun interesse, neppure morale, ad agire, sicchè la domanda da lui pro- posta non è suscettibile di trovare accoglimento;
la seconda, adottata "ad abundantiam", come è reso palese dalle espressioni adoperate per introdurla, è che la rinnovazione della consulenza è inutile e le operazioni Bourent bancarie, cui si riallaccia la domanda, sono state ese- guite "secondo le regole del buon banchiere ai sensi degli artt. 1856 e 1710 ss. c.c.". Ora, investendo i motivi la seconda "ratio deciden- di", il ricorso è inammissibile alla stregua del paci- fico principio, secondo il quale qualora la sentenza del giudice di merito è fondata su più ragioni autono- me, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a 6 sorreggerla, l'omessa impugnazione con il ricorso per cassazione di una di tali ragioni rende inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa alle al- tre, atteso che la sentenza resterebbe ferma in base alle ragioni non impugnate (ex plurimis Cass. 18.4.1998 n. 3951; Cass. 28.3.1997 n. 2770). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 20.12.2001. IL PRESIDENTEIL CONSIGLIERE EST. Вино дигаты 1097/29,11 IL CANCELLIERE C1 ELLIERE 456T 20,66 Dotissa Maye Alsto TOT. 149,77 09 Depositata in Cancelleria Oggi, .06.07 E L L UFRE IL CANCELLIERE C1 E D Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1 G rie 4 1348.8. Versate €. 149,77 al n. (euro CENTOQUARANTANOVE/77....) p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) ондей