Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione) impartisce allo straniero l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. La norma anzidetta non prevede, infatti, alcun obbligo di fornire detta motivazione, la quale, d'altra parte,non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma terzo, T.U., da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma quarto dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui debbasi disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2005, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/12/2005
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBRD Alfredo Maria - Consigliere - N. 2440
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 31158/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) RD ID AS, N. IL 10/01/1981;
2) ZI DI AS, N. IL 01/01/1978;
avverso sentenza del 23/05/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
udito il P.M. in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Falcolini Enrico Egidio di Roma.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino propone ricorso per Cassazione, eccependo l'erronea applicazione della legge penale, avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Torino, in data 23/05/2005, confermava la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ciascuno, inflitta a1) AR HA, nato a [...] il [...] alias AR HA, alias ARr LI e 2) FA Adil, n. a ER (ERa) il 01/01/1978, alias MI CH, alias IP MO, alias AD FA dal Tribunale di Torino, con rito abbreviato, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (erroneamente indicato nel capo d'imputazione come L. n. 189 del 2002, art. 13, comma 5 bis). Osserva il Procuratore Generale ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'interpretazione e conseguente applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, avendo ritenuto di non accogliere i motivi attinenti:
a) alla illegittimità (con conseguente disapplicazione da parte del Giudice penale) degli ordini del Questore per omessa motivazione circa la sussistenza dei due presupposti indefettibili dei citati provvedimenti, previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 e 5 bis e, cioè, da un lato, l'impossibilità di eseguire l'accompagnamento coattivo alla frontiera per uno dei motivi tassativamente indicati (soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio, indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo); e, dall'altro lato, l'impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea (o la scadenza del termine massimo di permanenza in detto centro senza aver eseguito, l'espulsione);
b) alla illegittimità (con conseguente disapplicazione da parte del Giudice penale) degli ordini del Questore per essere stati gli stessi emessi in esecuzione di provvedimenti prefettizi di espulsione emanati (e notificati all'imputato) prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta con la L. 30 luglio 2002, n. 189. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Si rende opportuno, nell'esaminare il motivo proposto, affrontare anzitutto la questione posta sub b), relativa alla configurabilità nella specie del reato in relazione alle modifiche normative introdotte con la L. 30 luglio 2002, n. 189. Secondo il P.G. ricorrente, appare del tutta estranea al sistema disegnato dalla riforma l'emissione, da parte del questore, di un provvedimento esecutivo di una espulsione disposto dal Prefetto sotto la vigenza della vecchia normativa in quanto quegli atti prefettizi avevano esaurito i loro effetti con la notifica agli stranieri. In essi, infatti, era già contenuta anche l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni e l'avviso delle conseguenze derivanti dall'inottemperanza dell'ordine, consistenti nella mera espulsione coattiva ai sensi dell'art. 13 citato, comma 4, lett. a) seconda parte.
Al riguardo la Corte di merito, dopo avere premesso in fatto che:
- in data 10 ottobre 2002 personale della Polizia effettuava un controllo presso una pensione sita in Torino, via S. Anselmo, ove venivano trovati i due imputati già colpiti da ordine di espulsione:
- agli stessi veniva notificato l'ordine del Questore, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 14, comma 5 bis, di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni;
- i due, nonostante il nuovo ordine di espulsione, venivano rintracciati il 17 ottobre 2002 in Torino, e conseguentemente arrestati per l'inottemperanza all'ingiunzione di lasciare il territorio dello Stato nei cinque giorni, così come indicato nel nuovo ordine di espulsione del Questore;
ha ritenuto infondata la questione sul rilievo che:
- l'art. 14 citato, comma 5 ter, sanziona la "violazione dell'ordine impartito dal questore", non già del decreto prefettizio d'espulsione;
- nella specie, gli ordini del questore vennero impartiti nella vigenza della modifica introdotta con la citata L. n. 189 del 2002 e - come per legge (art. 14 citato, comma 5 bis) recavano l'indicazione delle conseguenze penali della loro trasgressione;
- l'ordine del questore ha bensì come presupposto il decreto del Prefetto, del quale costituisce una modalità esecutiva (delle tre previste dalla legge); ma il fatto che tra un provvedimento dispositivo ed il conseguente provvedimento o atto esecutivo sia trascorso un lasso di tempo durante il quale è intervenuto un mutamento legislativo riguardante la fase esecutiva non incide sulla legittimità ed efficacia dell'originario provvedimento, ne' può farne venir meno la validità;
- non risulta alcuna norma che preveda una "decadenza" o perdita di efficacia o, comunque, la necessità di rinnovare il decreto prefettizio d'espulsione per il fatto che, dopo la sua emanazione, sia stata modificata la procedura volta alla sua concreta realizzazione, introducendo (anche) la norma penale in questione. Ciò posto, ritiene il Collegio che le conclusioni cui perviene la Corte di merito possano essere senz'altro condivise. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la L. n. 189 del 2002, per quanto concerne la materia dell'espulsione dello straniero, ha perseguito anzitutto l'obiettivo di impedire che la maggior parte degli intimati continuasse a restare sul territorio nazionale nonostante l'ordine di lasciare il territorio nazionale stesso. Pertanto, come afferma lo stesso ricorrente, se nella disciplina vigente del testo unico di cui al D.L. n. 286 del 1998 l'espulsione era, di regola, effettuata mediante intimazione, con le modifiche introdotte, l'accompagnamento alla frontiera diviene, con la nuova disciplina, la regola.
L'affermazione del ricorrente secondo cui l'introduzione delle nuove disposizioni comporterebbe la necessità di un nuovo decreto prefettizio, oltre a non trovare supporto in alcuna disposizione normativa, non tiene evidentemente conto del fatto che - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - la nuova disciplina concerne non già le condizioni rilevanti per l'emissione del provvedimento prefettizio ma, viceversa, unicamente le modalità della sua esecuzione.
Non si intende, dunque la ragione per la quale non possa essere emessa la nuova ingiunzione da parte del questore nei confronti di coloro che sono rimasti inottemperanti all'ordine del prefetto;
soluzione questa che oltretutto evita una evidente ingiustificata disparità di trattamento tra persone per le quali è stata comunque deciso l'allontanamento dal territorio nazionale, addirittura agevolando quanti sono rimasti inottemperanti alla precedente intimazione emessa dal prefetto.
Le considerazioni esposte costituiscono evidentemente la necessaria premessa per affrontare anche l'ulteriore tema posto dal ricorrente che sostiene comunque la necessità di una autonoma e specifica motivazione dell'ordine impartito dal questore. Al riguardo devono essere ancora una volta condivise le argomentazioni della decisione impugnata secondo le quali nessuna censura può essere mossa nei confronti degli ordini del Questore motivati con l'enunciazione che gli stessi sono stati emessi in quanto non è stato possibile trattenere lo straniero presso un C.P.T.A. ne' procedere all'accompagnamento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4. Correttamente i Giudici di merito evidenziano come l'orientamento di questa Corte sia assolutamente prevalente nel ritenere che il provvedimento con il quale il questore, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, impartisce allo straniero l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Ciò proprio in quanto il provvedimento "decisorio" è, in realtà, l'ordine di espulsione emesso dal Prefetto, rispetto al quale l'attività del questore è esecutiva. In merito alle specifiche doglianze del ricorrente va poi aggiunto che questa Corte ha già avuto modo di precisare anche che non solo la norma anzidetta non prevede alcun obbligo di fornire detta motivazione, ma che essa, d'altra parte, non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma 4 dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui debbasi disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente e tassativamente previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene. (Sez. 1^, 09/01/2004, n. 9609, Sabati;
sez. 1^, 15/10/2004 n. 47682, P.M., AR, ecc). E del resto la relazione al disegno di legge, che ancora una volta si richiama, espressamente chiarisce al riguardo, semmai ce ne fosse bisogno, che l'introduzione della D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, non ha altra finalità se non quella di prevedere una proroga del termine per consentire il riconoscimento della quasi totalità dei trattenuti in quanto i trenta giorni, originariamente previsti come termine massimo per il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, non erano in realtà sovente sufficienti per assicurare il riconoscimento del clandestino, presupposto questo indispensabile del suo rimpatrio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006