Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
La sanzione, prevista dall'art. 40 del d.P.R. 27 Aprile 1968, n. 488, a carico del datore di lavoro che ometta le trattenute previste dallo stesso d.P.R. nei confronti dei lavoratori che fruiscono di trattamento pensionistico, ovvero non effettui il versamento delle stesse all'Inps, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro sia comunque a conoscenza della sussistenza della qualità di pensionato in capo al lavoratore, indipendentemente da una espressa dichiarazione di quest'ultimo in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. AL DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SNC ET AN DI ET R. & C., ET AL, ET DO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LA SPEZIA 127/B, presso lo studio dell'avvocato SISTO ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati CALANDUCCI NICOLOI, PERITORE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 20/04/98 rep. 66422;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2902/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/12/97 R.G.N. 4960/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. LD DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La s.n.c. TI ER di TI R. e C., in persona del legale rappresentante, nonché LF e LD TI, in proprio, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.186/95, con cui il Pretore giudice del lavoro di Brescia aveva intimato loro di pagare all'Inps la somma di lire 57.767.280, a titolo di trattenute sulla retribuzione omesse e relativa sanzione, ex art. 40 legge n. 488/1968, per avere occupato, dal 2.1.1991 al 31.10.1992, il pensionato NE LU, senza operare le prescritte trattenute sulla retribuzione. Deducevano che il lavoratore non aveva reso la dichiarazione della propria qualità di pensionato, solo in presenza della quale scatterebbe a carico del datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione una somma corrispondente alla pensione non dovuta a causa del divieto di cumulo tra retribuzione e pensione e di versarla all'ente gestore della forma previdenziale corrisposta e, quindi, in caso di omissione, la relativa sanzione. Radicatosi il contraddittorio con l'Inps, il Pretore, in adesione alla tesi di parte opponente, revocava il decreto opposto. Con sentenza 20 novembre/3 dicembre 1997 il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello dell'Inps, ed in riforma della sentenza pretorile, ha rigettato l'opposizione.
Il Tribunale fonda la propria decisione sul tenore letterale dell'art. 21 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, il quale, dopo avere enunciato l'obbligo del lavoratore di dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la qualità di pensionato, menziona gli obblighi del datore di lavoro conseguenti non solo alla denuncia, ma altresì all'accertamento comunque avvenuto che il dipendente è titolare di pensione.
E poiché la norma sanzionatoria (art. 40 stesso d.p.r.) collega, al 2^ comma, le sanzioni ai comportamenti di cui all'art. 21, da ciò il Tribunale fa derivare che la sanzione colpisce anche il datore di lavoro che conosca di fatto la situazione di pensionamento, indipendentemente dalla espressa dichiarazione del lavoratore. Passando ad applicare l'esposto principio alla fattispecie in giudizio, il Tribunale rileva che è pacifico in causa che il NE è stato alle dipendenze della società TI fino al 31.12.90, per poi, dopo essersi dimesso ed essere andato in pensione (circostanza anche questa pacifica), riprendere il lavoro presso quest'ultima a partire dal 2.1.1991, con orario ridotto e con pagamento fuori busta;
conclude che non vi è dubbio che la società conoscesse il suo stato di pensionato, quantomeno per l'approntamento della documentazione, resosi necessario in occasione del pensionamento, e, segnatamente, per il rilascio degli ultimi modelli 01M.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, con tre motivi.
L'intimato Istituto, costituito con sola procura, ha partecipato alla discussione orale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e dell'art. 12 preleggi (art. 360 n. 3 c.p.c.), censurano la interpretazione fornita dalla sentenza impugnata dell'art. 40 in esame, per avere arbitrariamente esteso la sanzione prevista da tale norma a condotte non previste dalla stessa;
al riguardo sostengono che presupposto unico e necessario della sanzione è che il lavoratore abbia effettuato la dichiarazione.
Il motivo è palesemente infondato.
L'art. 20 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 pone dei limiti di cumulo tra retribuzione e pensione, determinando, agli artt. 21 e 22, gli obblighi conseguenti, di denuncia della propria qualità di pensionato, a carico del lavoratore che prosegua nell'attività lavorativa, e del datore di lavoro, che lo occupi, di effettuare le trattenute sulla retribuzione, da versare all'ente gestore della pensione.
Il quadro è completato, ovviamente, da una norma sanzionatoria, l'art. 40, 2^ comma, il quale recita:
"Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti".
La norma sanzionatoria, benché nomini solo l'ipotesi della espressa dichiarazione della qualità di pensionato, collega tuttavia la sanzione alla omissione degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 stessa legge.
E l'art. 21 dispone: Per l'applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad' annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all'istituto nazionale della previdenza sociale. Errano dunque i ricorrenti ad interpretare l'art. 40 avulso dal suo contesto sistematico e dai precisi rinvii agli obblighi di cui all'art. 21.
Viceversa, la sentenza impugnata, che ha correttamente interpretato la normativa in esame, è immune dalla censura di violazione e falsa applicazione di legge.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censurano l'accertamento di fatto del Tribunale sulla conoscenza della qualità di pensionato del dipendente, deducendo il ritardo dell'Inps nell'emanare i provvedimenti di riconoscimento della pensione e la non decisività della richiesta contenuta nel mod. 01M.
Anche questo motivo è infondato. I ricorrenti non censurano il fondamento in fatto della motivazione del Tribunale, che ha basato il proprio convincimento sulla circostanza che il NE era stato fino a poco tempo prima dipendente della medesima società, dimettendosi per pensionamento;
d'altra parte il ragionamento presuntivo della sentenza impugnata, che da tale fatto pacifico ha presunto la conoscenza dello stato di pensionamento da parte dei ricorrenti, appare dotato dei caratteri che, a norma dell'art. 2729 cod.civ., consentono l'impiego di presunzioni semplici ai fini della decisione.
In terzo luogo i ricorrenti deducono omessa motivazione e contraddittorietà della pronuncia per avere il Tribunale ignorato la censura di nullità del decreto ingiuntivo, che ha ingiunto il pagamento altresì di somme aggiuntive ex L. 48/1988, eccedenti il titolo risultante dalla documentazione allegata alla richiesta monitoria, attinente esclusivamente alla sanzione ex art. 40 comma 2 dpr 488/1968. Il motivo è inammissibile, perché, nonostante che i ricorrenti dichiarino che la censura, proposta in primo grado, era stata reiterata nella comparsa di costituzione in appello ex art. 436 c.p.c., la circostanza non trova riscontro nell'atto citato.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 20.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 20.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001