Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM06 66 2 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Presidente R.G.N. 20986/99 616/2000 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere n.18010 Dott. Paolo STILE Consigliere - Cro Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere- Ud. 05/03/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IT EO ER SAS, in persona del legale UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE in ROMA VIA PISISTRATO N. 11, presso lo studio per diritti € 155 9 MAG. 2002 dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e IL CANCELLIERE difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NC DI OB;
- intimato e sul 2° ricorso n° 00616/00 proposto da: 2002 DI OB, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO 911 -1- VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresentadell'avvocato e difende unitamente all'avvocato DIONIGI PORCEDDU CILIONE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SOCIETA' ER EO & C SAS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO n. 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 888/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 08/06/99 R.G.N.484/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato UMBERTO DE GIUDICE;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi -2- SVOGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Verona, giudice del lavoro, ha emesso il 1°.
4.1994 decreto ingiuntivo di pagamento, su richiesta della s.a.s. Alberto BE e C., preponente, nei confronti del sig. RT Amadio, agente, per L. 13.620.750=, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dovuta per il suo recesso in tronco dal rapporto di agenzia, al netto di quanto spettante all'agente per F.I.R.R. In accoglimento dell'opposizione dell'Amadio, con sentenza del 4 marzo 1998, il Pretore ha revocato il decreto Azey ingiuntivo opposto e ha condannato l'opposta a pagargli la somma di £. 2.996.850=, a titolo di FIRR;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di quest'ultima, volta ad ottenere risarcimento del danno costituito dal minor incasso il conseguente al venire meno della promozione dei libri scolastici nel periodo di lancio;
ha compensato fra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale la società preponente ed appello incidentale l'agente. Con sentenza 19 febbraio/8 giugno 1999 il Tribunale di Verona li ha respinti entrambi. Ha motivato prima sull' appello incidentale, ritenendolo assorbente, rilevando al riguardo che l'Amadio consegnò il 31.12.1991 atto di risoluzione unilaterale del contratto, che non risulta 3 accettata, di qui l'illegittimità del suo recesso unilaterale dal contratto. Quanto all' appello principale proposto dalla ditta A. BE e C. Sas, limitatamente al capo della decisione con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la sua domanda risarcitoria, il Tribunale ha rilevato che il calo di fatturato e di utile nel 1992, nella zona già assegnata all'agente nel 1991, non è elemento sufficiente a fare ritenere tale circostanza legata da nesso causale al recesso dell'Amadio, potendo dipendere da altri fattori, quale una diversa reattività del mercato, o dalla mancata tempestiva sostituzione dell'agente da parte della società, Азиу cui competeva l'onere di provare la difficoltà di reperimento del sostituto. Mancando la prova della sussistenza dei danni, privi di qualsiasi riscontro obiettivo di tipo fiscale, e della loro imputabilità all'agente, concludeva il Tribunale, esso non poteva procedere ad una sua valutazione equitativa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la soc. BE, con due motivi. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo;
ha proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art. 335 c.p.c. Si deve esaminare per primo il ricorso incidentale, dato il suo carattere pregiudiziale. Con esso il controricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1965 cod.civ.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha interpretato la sottoscrizione apposta dalla SOC. BE alla lettera di recesso dell'agente come apposta per LY anziché perricevuta della raccomandata a mano, accettazione delle condizioni del recesso anticipato. Riporta diligentemente, in ossequio al principio di autosufficienza, il testo della lettera in questione con la quale l'agente, facendo riferimento ad accordi telefonici dello stesso giorno, comunica il recesso in tronco e, consapevole di non avere dato il dovuto preavviso, rinuncia al fondo indennità suppletiva di clientela, a compensazione della indennità sostitutiva del preavviso. Il Tribunale ha affermato che la rinuncia dell'agente non risulta in alcun modo accettata, sicché il recesso si deve ritenere illegittimo;
ma non ha in alcun modo motivato circa tale suo che risulta perciò convincimento, particolare non ha motivato perché ha apodittico. In 5 ritenuto la sottoscrizione della soc. BE per ricevuta della raccomandata a mano, anziché per accettazione del recesso consensuale proposto dall'agente, asseritamente in coerenza con accordi telefonici dello stesso giorno. L'accoglimento del ricorso incidentale per vizio di omessa motivazione (che può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito omette di elementi da cui ha tratto il proprioindicare gli convincimento ovvero indica questi elementi ma senza 1 un'approfondita disamina logica e giuridica (ex plurimis Cass. 14-4-2000 n. 4891) comporta l'assorbimento dei due motivi di ricorso principale: del primo, con cui la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ.; insufficiente ○ contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per l'erronea distribuzione degli oneri probatori, in quanto, una volta affermata dal Tribunale la illegittimità del recesso, il calo dal fatturato si doveva presumere legato da nesso causale con la mancata promozione conseguente al venire meno dell'agente, sicché era onere dell'Amadio provare i fatti costituivi negativi, quali ad es. che la società BE avesse ritardato colpevolmente l'assunzione di un nuovo agente capace. 9 E' assorbito anche il secondo motivo con cui la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 comma secondo;
1223 e 1226; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere mancato di procedere alla valutazione equitativa del danno, in quanto la legittimità о meno del recesso, oggetto del ricorso incidentale, condiziona la pronuncia sull'ingiustizia del danno. Il ricorso incidentale va pertanto accolto, assorbito il principale, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Cort d'Appello di Venezia, il quale provvederà anche sulle spes del presente giudizio.
p.q.m.
riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidenta assorbito il principale, cassa la sentenza impugnat rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 5 marzo 2002. Il Presidente Lo t Saglic/1/n Il Consigliere Estensore e Marlen biffzaIL CANCELLIERE чамо Depositato in Cancelleria Aut\agenzia-amadio -9 MAG. 2002 RG 20896/99+616/00 oggi, IL CANCELLIERE zauco 7