Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUI939 2/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AMIRANTE Presidente Dott. Francesco R.G.N. 502/99 PRESTIPINO Consigliere Cron.21644 Dott. Giovanni SPANO' Consigliere Dott. Alberto Rep. Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere Ud. 20/04/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OR UC, IT NO, RO RU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 6, presso lo studio dell'avvocato DONATONE RU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRENTOLAN NO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO S.P.A., SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA 22, rappresentati e difesi - 2001 dall'avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
1869 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1629/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 02/10/98 R.G. N. 780/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato GIOVANNETTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Verona del 30/1/98, la Ferrovie dello Stato SPA conveniva in giudizio OR CI, AB EF e CA NO e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Verona con la quale era stata accolta la domanda dagli stessi proposta di reintegrazione presso la sede di AN (dove erano stati in precedenza comandati, in esecuzione dell'art. 14 del DPR n. 752 del 1976, e quindi restituiti alla originaria sede di servizio), con condanna al pagamento della indennità di missione dalla data del rientro e sino a quella della reintegrazione. Gli appellati resistevano al gravame, ma il Tribunale l'accoglieva, rigettando l'originaria domanda. Precisava il giudice del riesame che infondata era l'eccezione proposta in ordine alla validità della procura alle liti, in quanto il dirigente della società che l'aveva rilasciata aveva “adeguati poteri di rappresentanza non solo processuale, ma anche sostanziale” in relazione ai rapporti dedotti in causa. Nel merito, era infondata la tesi difensiva dei ricorrenti, secondo cui il "diritto quesito” impedirebbe ogni modifica legislativa nei rapporti di durata, come quello di lavoro, già in precedenza costituiti. Nel caso di specie c'era stata una trasformazione ordinamentale delle Ferrovie dello Stato che da ente pubblico erano diventate una società di diritto privato, con la conseguenza che questa non era più tenuta al rispetto del criterio della proporzionale etnica nelle assunzioni;
da qui la inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 14 DPR n. 752 del 1976, in attesa dell'espletamento dei concorsi per i posti dei ruoli locali previsti dal precedente art. 12. La società non era più tenuta all'espletamento di detti concorsi e quindi non era tenuta a lasciare scoperti i posti locali sino al loro espletamento, salvo valersi dell'istituto del comando. Impraticabile alla società convenuta ed implicitamente abrogata per essere assorbito l'intero suo campo di applicazione- era anche la disciplina dettata dall'art. 7 del D. Lgs. N. 32 del 1991 (che disciplina le assunzioni nelle F.S. per l'attuazione della proporzionale etnica) la quale peraltro ribadiva che il personale in trasferta presso gli impianti della provincia di AN alla data della sua entrata in vigore "non fa parte della entità organica locale" e doveva essere restituito alla sede di appartenenza. Il criterio della restituzione alla sede correlato con le nuove assunzioni (previsto come semplice strumento di graduazione nell'ambito della organizzazione interna per il cessato ente pubblico e non come disciplina di tutela del rapporto di lavoro) veniva a cadere perché la società appellante non era più tenuta ad effettuare nuove assunzioni e poteva sopperire alle sue esigenze con trasferimenti interni, sia nel rispetto della disciplina del bilinguismo dettata dalla L.па n.752 del 1976 (la cui vigenza era stata riaffermata dalle leggi n. 724 del 23/12/94 e n. 446 del 24/7/96). Identica sorte competeva agli accordi collettivi aziendali del 9/12/88 e successivo, trattandosi di disciplina contrattuale specificativa delle modalità di attuazione di un istituto ormai non più attuale e che allo stesso non poteva sopravvivere. Peraltro le stesse 2 organizzazioni sindacali erano consapevoli della sopravvenuta inapplicabilità della precedente disciplina legislativa, tanto che nel verbale di incontro del 20/12/93 davano atto che la disciplina ex art. 14 era stata dettata "per le necessità aziendali" e riconoscevano la attualità del "rientro del personale articolista", salvaguardandone la gradualità ed il principio di preferenza per situazioni specifiche. Si trattava di accordo volto a regolamentare aspetti attuativi di un potere del datore di lavoro, mentre non era stata prodotta altra disciplina convenzionale e nessun apporto favorevole alla tesi dei lavoratori emergeva dal verbale di incontro 9/2/95, nel quale anzi si continuava a parlare di "rientro", che era l'opposto dell'invio in missione. Tutti i motivi di gravame dovevano essere disattesi e l'appello rigettato. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti fondato su sei motivi. Resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato SPA. MNOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D. Lgs. N. 354 del 9/9/97, 14 DPR n. 752 del 26/7/76 e 7 D. Lgs. N. 32 del 21/1/91 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la decisione impugnata si fondava esclusivamente sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico economico in società di capitali, da cui deriverebbe che quest'ultima non sarebbe più tenuta al rispetto del criterio della proporzionale etnica con conseguente inapplicabilità dell'art. 14 DPR n. 752/76. Questa conclusione era in palese contrasto con l'art. 1 del D. Lgs. N. 354 del 3 9/9/97, col quale il legislatore aveva introdotto, dopo l'art. 32 del DPR n. 752 del 1976, l'art. 32 bis, in virtù del quale “le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, .nelle società .che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste ...o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e latino, in rapporto all'ultimo censimento .."; da qui l'applicabilità anche alla SPA Ferrovie dello Stato del DPR n. 752/76 e quindi l'infondatezza ed erroneità di tutte le argomentazioni contrarie contenute nella sentenza impugnata. L'ultimo comma del citato art. 32 bis, inoltre, aveva abrogato espressamente il D. Lgs. N. 32 del 1991, che pertanto era rimasto in vigore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, con fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 354/97. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma II L. n. 218 del 30/7/90, dell'art. 2, comma II, D. L. n. 198 del 21/6/93, dell'art. 14, comma II, DPR n. 752 del 26/7/76 ed art. 7 D. Lgs. N. 32 del 21/1/91 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che ai sensi dell'art. 3 L. n. 218/90 (applicabile anche si dipendenti delle Ferrovie in virtù dell'art. 2 D. L. n. 198 del D. L. n. 198/93) per i “dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente". Evidente era l'intenzione del legislatore di evitare che la regolamentazione dei rapporti di lavoro di dipendenti di enti trasformati in società per azioni mutasse in conseguenza della 4 privatizzazione;
da ciò derivava il riconoscimento in favore dei lavoratori dei diritti ad essi già attribuiti da leggi speciali e comunque ricollegabili alla natura pubblica dell'ente. Prima della trasformazione in SPA un dipendente dell'azienda inviato in missione in Alto Adige poteva essere rinviato all'impianto di appartenenza solo alle condizioni stabilite dal DPR n. 752/76 e 32 del D. Lgs. N. 32/91 e questa disciplina doveva essere rispettata anche dopo la sua trasformazione in SPA. Peraltro, la Suprema Corte, con sentenza del 12/6/97 n. 5301, aveva precisato che la salvaguardia degli effetti rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente era cosa diversa dai diritti quesiti e riguardava, invece, diritti suscettibili di perfezionamento successivamente alla trasformazione dell'ente, con la conseguenza che l'art. 3 L. n. 218/90 comportava non la tutela dei diritti quesiti, ma l'ultrattività, per i dipendenti degli originari enti pubblici economici, del pregresso regime normativo e quindi la illegittimità della revoca del comando missione in Alto Adige. Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma II, DPR n. 752 del 26/7/76 ed art. 7 D. Lgs. N. 32 del 21/1/91 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che, pur rimanendo assorbenti le precedenti censure, doveva in ogni caso disattendersi la tesi del Tribunale secondo cui la trasformazione dell'Ente in SPA aveva comportato l'abrogazione implicita del D. Lgs. N. 32/1991 e quindi del DPR n. 752/76: il primo dettava una disciplina specifica per le Ferrovie dello Stato e quindi era in ogni caso applicabile a prescindere sia dalla struttura organizzativa delle stesse 5 (ente pubblico economico o società per azioni) e sia dalla applicabilità o meno del secondo, che si riferiva alle amministrazione pubbliche in genere. Peraltro il D. Lgs. N. 32/1991 era stato esplicitamente abrogato soltanto col D. Lgs. N. 354/1997 e quindi era rimasto in vigore anche dopo la privatizzazione delle Ferrovie e la costituzione della società per azioni che era succeduta in tutti i rapporti del vecchio ente pubblico ai sensi dell'art. 1, comma III, del D. L. n. 386 del 5/12/91. La tesi secondo cui la trasformazione in SPA avrebbe comportato la caducazione di tutta la normativa ispirata alla tutela di un pubblico interesse era smentita dal D. Lgs del 1997, che aveva previsto che le Ferrovie per le assunzioni in provincia di AN dovevano in ogni caso rispettare le quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici. Lamentando, col quarto motivo, violazione dell'art. 15 delle preleggi al c.c., deduce il ricorrente che la abrogazione tacita di una legge ricorreva solo in caso incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti;
fra la norma che prevedeva la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in SPA ed il decreto legislativo n. 32/1991 non esisteva alcun contrasto tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione;
pertanto il D. Lgs. Del 1991 non era mai stato abrogato tacitamente prima del 1997 e non c'era alcun motivo per disapplicarlo. Lamentando, col quinto motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1372, 1362 c.c. ed art 1, comma III del D. L. n. 386 del 5/12/91 -applicabilità degli accordi sindacali del 1988 e 1991- (art. 6 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che secondo il primo di detti accordi la società poteva revocare le assegnazioni quando si fosse verificata “una eccedenza nell'ambito dell'impianto del profilo della categoria dell'agente e nell'ambito dell'Alto Adige non vi fosse la possibilità di utilizzazione in altri settori"; l'accordo del 1991, in sostanza confermava il contenuto del D. Lgs n. 32/1991, prevedendo che "gli eventuali rientri potranno effettuarsi a seguito della immissione in servizio dai concorsi di cui al punto 3 del presente accordo”. Nessuna di queste condizioni si era verificata e quindi illegittima era la mancata applicazione di queste norme contrattuali;
sul punto la sentenza affermava apoditticamente che i suddetti accordi “costituiscono semplice disciplina contrattuale delle modalità di attuazione di un istituto ormai inattuale", come se avessero una valenza paragonabile a quella di regolamenti applicativi di una disposizione di legge. Gli accordi, invece, dettavano una disciplina del rientro dalle missioni in Alto Adige in modo assolutamente autonomo rispetto alle disposizioni di legge citate ed erano stati applicati dall'azienda anche successivamente, come si desumeva da un accordo sindacale del 9/2/95, secondo cui le parti avevano concordato "di fare rientrare dall'art. 14 un numero di agenti pari a quello assunto presso il deposito locomotive di AN". Con l'accodo sindacale del 19/7/95 le parti avevano stabilito che “la società FS potrà disporre la revoca e/o rientro del comando missione art. 14 e trasferimento temporaneo anche prima della scadenza stabilita a seguito di motivate esigenze tecniche, 7 organizzative, produttive". Il Tribunale non aveva preso in esame questi accordi in quanto "sono tutti o successivi alla vicenda per cui è causa, e quindi ad essa inapplicabili, ovvero concernenti altri profili professionali"; non ha considerato però che valevano a dimostrare il comportamento delle Ferrovie successivo e l'applicazione nel tempo di quegli stessi accordi sindacali che i ricorrenti assumevano violati dal provvedimento preso nei loro confronti. In ogni caso la società avrebbe dovuto revocare il provvedimento in adempimento dell'accordo sindacale del 7/11/94, in base al quale "la società revoca i provvedimenti di rientro dei macchinisti dal D. L. di AN per Verona"; non vi era alcuna limitazione personale di detto accordo e quindi lo stesso era applicabile anche per i ricorrenti, che rivestivano la qualifica di macchinisti. Irrilevante, invece, era l'accordo sindacale del 20/12/93 (secondo cui "premesso che le parti si danno atto che: l'art. 14 è stato istituito per le necessità delle F. S. il rientro del personale articolista avviene per ragioni tecniche, organizzative e produttive") sia perché lo stesso era stato stipulato successivamente al rientro dall'Alto Adige di tutti i ricorrenti, sia perché a tali generiche espressioni non poteva attribuirsi una generale portata derogatoria di tutte le disposizioni convenzionali del 1988 e del 1991, sia infine perché, trattandosi di un accordo stipulato a AN, allo stesso non poteva attribuirsi una efficacia modificativa in peius di norme di legge più favorevoli al lavoratore. In ogni caso, non sussistevano le condizioni oggettive delle 8 necessità aziendali ivi previste per l'operatività dell'accordo, posto che nello stesso periodo la società cercava personale dell'impianto di Verona da inviare in Alto Adige, come documentato con la produzione di una disposizione del 1992. Lamentando, col sesto motivo, violazione dell'art. 2103 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la questione relativa alla natura giuridica del comando missione in Alto Adige era superata dall'esistenza della normativa speciale esaminata in precedenza e quindi aveva carattere residuale. Si trattava, in ogni caso, di un vero e proprio trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., con l'unica particolarità che al dipendente venivano "attribuite un'indennità mensile e il diritto alla permanenza in Alto Adige fino all'espletamento dei concorsi di cui al DPR citato e al D. Lgs. Del 1991 n. 32"; il foglio disposizioni n. 199 del 9/12/88 prevedeva, infatti, la proroga tacita della trasferta ex art. 14, salvo disdetta dell'interessato da comunicarsi almeno 60 giorni prima;
il rientro a Verona era quindi illegittimo per difetto dei presupposti di cui all'art. 2103 C.C.. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio: "il rientro in sede dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato comandati in missione provvisoria in provincia di AN nelle more dell'espletamento dei concorsi da effettuarsi nel rispetto della proporzionale etnica ai sensi dell'art. 14 DPR n. 752 del 1976 può essere disposto senza dover attendere la graduale copertura dei relativi posti da parte dei nuovi assunti, come invece previsto 9 dall'art. 7 D. Lgs. N. 32 del 1991, attesto che la trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in SPA esclude ogni obbligo della suddetta società sia di procedere alle assunzioni tramite concorso, sia di procedere alle suddette assunzioni nel rispetto della proporzionale etnica di cui all'art. 89 dello Statuto speciale del Trentino alto Adige (trattandosi di disposizioni concernenti esclusivamente i ruoli del personale degli uffici statali), con conseguente inapplicabilità anche della disposizione di cui all'art. 7 D. Lgs. N, 32 del 1991, prevedente un rientro graduale alle sedi di provenienza del personale in missione, in relazione alle nuove assunzioni" (Cass. n. 13867 del 19/10/2000). Ed ancora: “le disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. N. 32 del 1991 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige riguardo alla cosiddetta proporzionale etnica delle assunzioni presso l'Ente Ferrovie dello Stato), che sviluppando la disciplina dell'art. 14 del DPR n. 752 del 1976,- escludono che il personale ferroviario in trasferta o trasloco temporaneo nella provincia di AN faccia parte del relativo organico e prevedono la sua restituzione graduale alle sedi di provenienza, in correlazione con le nuove assunzioni, sono divenute inapplicabili a seguito della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato (realizzata mediante la sua trasformazione da ente pubblico in società per azioni), anche prima della abrogazione espressa di detto decreto legislativo da parte dell'art. 1, comma II, del D. Lgs. N. 354 del 1997 (che disciplina la proporzionale etnica negli entri privatizzati e che, peraltro, è inapplicabile nella fattispecie, per motivi temporali), stante 10 la loro incompatibilità con la libertà di organizzazione del lavoro garantita dall'art. 41 della Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 260 del 1993).". Ciò premesso si osserva brevemente sui singoli motivi di censura: il primo è infondato, perché la Ferrovie dello Stato SPA non è più obbligata a fare i concorsi previsti dalla legge per il vecchio Ente pubblico Ferrovie, in quanto il D. Lgs. N. 32 del 1991 non è più vincolante per la società essendo in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica e quindi della organizzazione dell'impresa previsto dall'art. 41 della Costituzione. Il secondo motivo è infondato, perché non si tratta di norme poste a tutela dei lavoratori, per cui gli stessi possano invocare i c. d. diritti quesiti, ma di norme attinenti alla organizzazione del lavoro in una provincia a Statuto speciale nella quale gli uffici pubblici devono rispettare il principio della proporzionalità etnica e quindi di inapplicabilità di dette disposizioni, già previste per il vecchio ente pubblico, alla nuova società per azioni. Il terzo e quarto motivo sono infondati, perché il contrasto fra il D. Lgs. n. 32/91 ed il principio di libertà economica di cui all'art. 41 della Cost. comporta l'abrogazione tacita del primo a norma dell'art. 15 delle preleggi al c.c., sussistendo una netta incompatibilità fra l'obbligo di effettuare i concorsi e la libertà di organizzazione del lavoro. Il quinto motivo è inammissibile, perché non può essere dedotta in cassazione la violazione dei contratti collettivi, trattandosi di 11 questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sussistendo vizi di motivazione o errori interpretativi. Il sesto motivo è infondato, perché le due condizioni cui era subordinata la permanenza a AN (la indennità di missione spettante al dipendente comandato ed il rientro dello stesso alla sede di provenienza dopo l'espletamento dei concorsi da parte dell'ente ferrovie) escludono che la assegnazione a quella sede di servizio potesse essere qualificata come trasferimento in Alto Adige. Tutti i motivi devono quindi essere disattesi ed il ricorso rigettato. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 20 aprile 2001 IL CONSIGLIERE EST. Maiorano IL PRESIDENTEJovan K. IL CANCELLIERE I 3 0 A Depositato in Cancellería D S 3 4 , S 5 . O T A oggi, 11 LUG. 2001 L MA DI . T R L , E A H N O ' P A U B S E L X CANGELIERE 3 E L I 7 P E - D O N E I Z S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R I L I N L G E D E S E E R O D 12