Sentenza 19 settembre 1997
Massime • 1
La norma incriminatrice di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) è speciale rispetto a quella di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo "di provenienza illecita". Tale disposizione, infatti, vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 cod. pen., prevedendo come autonome figure di reato - limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari - situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; come si evince dal confronto delle predette norme, infatti, mentre nell'art. 648 cod. pen. si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/1997, n. 9486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9486 |
| Data del deposito : | 19 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 19.9.1997
Dott. Luigi D'Asaro Consigliere SENTENZA
Dott. Luigi Varola Consigliere N. 792
Dott. Antonio Esposito Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giacomo Fumu Consigliere N. 41151/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN ER avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento in data 27.9.1996;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu;
sentito il Pubblico Ministero, rappresentato dal sostituto procuratore generale Dott. G. Veneziano, che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado per incompetenza per materia, qualificato il fatto come reato ai sensi dell'art. 12 d.l.
3.5.1991 n. 143, con trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente;
sentito il difensore avv. Fedrizzi che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN ER ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento in data 27.9.1996 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha ritenuto colpevole del delitto di ricettazione di una carta di credito. Con un primo motivo denuncia violazione degli artt. 15 e 648 c.p., 12 d.l.
3.5.1991 n. 143, rilevando che la condotta di acquisire carte di credito o di pagamento di provenienza illecita è prevista e punita dall'art. 12 d.l. n. 143/91, che contempla un'ipotesi criminosa, da ritenersi speciale rispetto alla ricettazione, la cui cognizione è attribuita quoad poenam al tribunale. Ne deriva, secondo il ricorrente, l'incompetenza per materia del pretore che ha giudicato in primo grado e la nullità, ai sensi dell'art. 21 c.p.p., di entrambe le pronunce di merito.
La censura è infondata. Deve infatti ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che l'art. 648 c.p. sia norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12 d.l. n. 143/91, e che pertanto essa debba trovare applicazione, ai sensi dell'art. 15 c.p., nell'ipotesi di concorso apparente di norme;
in proposito ha già affermato la giurisprudenza di questa sezione, dalla quale non esistono ragioni per discostarsi, che "la disposizione di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo 'di provenienza illecita', vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 c.p., prevedendo come autonome figure di reato - limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari - situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; come si evince dal confronto delle predette norme, infatti, mentre nell'art. 648 c.p. si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza 'da delitto' del denaro o delle cose acquistate, ricevute od occultate, l'art. 12 d.l. n. 143191 contiene un riferimento generico alla 'provenienza illecita', senza alcuna particolare qualificazione, dei documenti in argomento. In questa, pertanto, deve ricomprendersi qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima anche della cosiddetta 'illiceita' contrattualè, ravvisabile, nel suo significato di 'inadempimento di una obbligazione', nel caso in cui il titolare di carta di credito ne sia rimasto in possesso in violazione del contratto concluso con l'emittente e l'abbia poi ceduta al terzo senza essere legittimato a disporne." (sez. II, 1.7.1994, Marrero Mieres, m. 199036). Non si configura, pertanto, la dedotta incompetenza per materia. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta ricezione, da parte sua, della carta di credito in oggetto, osservando come, essendo pacifico che essa fosse stata smarrita dal titolare, ben poteva egli stesso essere stato l'inventore con la conseguenza che si sarebbero potuti configurare nei suoi confronti esclusivamente i reati di appropriazione di cosa smarrita ovvero di furto.
La doglianza è infondata. Fermo restando, infatti, che nel caso di specie non può parlarsi di appropriazione di cosa smarrita, avendo ben chiari il documento in esame i segni distintivi dell'altrui legittimo possesso, ma, eventualmente, solo di furto (sez. II, 26.10.1988, Femiano, m. 182839), osserva il Collegio che correttamente, e senza effettuare alcuna inversione, la Corte di merito ha ritenuto che incombesse sull'imputato l'onere di fornire la prova dell'avvenuto impossessamento, cioè di un elemento di fatto che costituisce all'evidenza un quid pluris rispetto alla semplice ricezione della cosa proveniente da delitto e che deve essere pertanto dimostrato da chi lo allega a proprio favore. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1997