Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
L'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l'attivazione del procedimento esecutivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 30004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30004 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2074
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 47964/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLALUCANIA;
nei confronti di:
RI AN N. IL 03/11/1958;
avverso l'ordinanza n. 45/2012 TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, del 23/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Iscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.7.2012 il Tribunale di Vallo della Lucania, ritenuta la propria competenza quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di AN IL di revoca dell'indulto previsto dal D.P.R. n. 744 del 1981, applicatogli sulla sentenza della Corte di appello di Salerno del 25.5.1982, essendo stato successivamente condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per delitto commesso nel quinquennio.
Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania propone ricorso per cassazione deducendo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Vallo della Lucania e prospettando, alternativamente: la competenza della Corte di appello di Salerno che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile il 3.2.2011, con la quale, in riforma della sentenza 21.2.2008 del Tribunale di Vallo della Lucania, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione;
la competenza della Corte di assise di appello di Salerno che ha emesso la sentenza del 2.3.2009, irrevocabile il 3.11.2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nella parte in cui denuncia l'incompetenza funzionale del Tribunale di Vallo della Lucania.
L'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, allorché, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce necessariamente ai provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l'attivazione del procedimento esecutivo a norma degli artt. 656 e 660 cod. proc. pen.. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione del criterio cronologico di cui all'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, della data di pronuncia delle sentenze di proscioglimento (di non doversi procedere o di assoluzione).
Posto che la sentenza 21.2.2008 del Tribunale di Vallo della Lucania è stata riformata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, essa è ininfluente ai fini della individuazione del giudice competente a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4 e l'ordinanza impugnata, pronunciata da giudice funzionalmente incompetente, è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. a).
Dal certificato penale in atti risulta che la sentenza della Corte di assise di appello di Salerno del 2.3.2009, divenuta irrevocabile per ultimo il 3.11.2009, è di conferma della sentenza emessa il 27.2.2008 dalla Corte di assise di Salerno, alla quale pertanto appartiene la competenza quale giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013