Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 30004
CASS
Sentenza 5 giugno 2013

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L'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l'attivazione del procedimento esecutivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 30004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30004
    Data del deposito : 5 giugno 2013

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