Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
Il sequestro preventivo può essere disposto in quanto sia ravvisabile l'esistenza di un reato: è dunque compito del giudice valutare, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il "fumus" del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall'accusa che delle argomentazioni difensive. Ne consegue che la motivazione del provvedimento deve dar conto anche delle ragioni per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest'ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2006, n. 19523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19523 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/03/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 562
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 005056/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di RAGUSA;
nei confronti di:
1) LO IN N. IL 04/05/1942;
avverso ORDINANZA del 18/01/2006 TRIB. LIBERTÀ1 di RAGUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. NC D'Urso del Foro di Modica, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 22 dicembre 2004, il Tribunale di Ragusa, a seguito di richiesta di riesame formulata dal difensore di LL IN, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Modica in data 27 novembre 2004 nel procedimento penale a carico di LL IN ed altri per il reato di abuso d'ufficio. A seguito del ricorso per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ragusa e da LL IN, la Corte Suprema con sentenza del 3/10/2005 annullava l'impugnata ordinanza rinviando per un nuovo esame al Tribunale censurato. A seguito della sentenza di rinvio, il Tribunale di Ragusa con ordinanza del 20/1/2006 reiterava l'annullamento del decreto di sequestro preventivo. Il procedimento riguardava un'ipotesi di centro direzionale-commerciale ove, tra i coindagati, PA NC era il dirigente del settore urbanistica, AR SA l'originario proprietario dell'area, LL IN il nuovo proprietario(dal 20.5.04) e GO IG era il progettista. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il 27/1/2006 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, deducendo la violazione dell'art. 628 c.p., comma 2 in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Ragusa, nel riproporre le medesime argomentazioni già cassate e nel travisare la portata di massime giurisprudenziali, non si sarebbe uniformato a quanto indicato dalla Suprema Corte nella propria decisione di rinvio. Nell'affermare la non sussistenza del fumus commissi delicti dell'abuso di ufficio, il Tribunale avrebbe compiuto una serie di accertamenti che fuoriuscivano dalla sfera dei suoi poteri e che rientravano invece in quella propria dell'organo deputato all'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Tribunale, nel momento in cui riesamina un provvedimento di sequestro preventivo, deve limitarsi a verificare l'astratta sussumibilità della fattispecie in una figura di reato, operazione che, se effettuata correttamente, avrebbe dovuto condurre il Tribunale stesso a ritenere sussistente il fumus dei reati ipotizzati dal P.M.. Lamenta quest'ultimo che l'estensore dell'ordinanza impugnata abbia utilizzato le stesse argomentazioni di quella precedentemente cassata, travisando il testo di numerose massime giurisprudenziali e travisandone la portata.
Conclude pertanto il P.M. ricorrente per l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Ragusa. L'Avv. Franco D'Urso, in data 15.3.2006, ha depositato memoria nell'interesse di LL IN con la quale ha ricostruito la vicenda amministrativa e giudiziaria, ha replicato ai motivi del ricorso del P.M. e ne ha chiesto il rigetto. Questa Corte ritiene che le censure formulate dal P.M. ricorrente non siano fondate e che il provvedimento del Tribunale del riesame abbia tenuto nel giusto conto le indicazioni della sentenza della sesta sezione della Corte, pervenendo tuttavia alla conferma del precedente provvedimento di annullamento del decreto di sequestro preventivo.
Va ricordato che la sentenza rescindente aveva fornito indicazioni nel senso che il Tribunale, ritenendo non sussistente il fumus commissi delicti dell'abuso di ufficio, si era addentrato nei dettagli del fatto-reato affermando che non risultavano "macroscopiche violazioni di legge", laddove il requisito della "macroscopicità" delle violazioni di legge non era previsto dall'art. 323 c.p.; il Tribunale poi aveva rilevato che, non risultando la collusione ed il dolo intenzionale, doveva essere di conseguenza affermata l'insussistenza del reato contestato al LL.
Nella sentenza della sesta sezione il principio di diritto indicato al Tribunale del riesame era formulato nel senso che il Tribunale medesimo dovesse limitarsi a una cognizione dell'esistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, cioè all'astratta sussumibilità della fattispecie portata al suo vaglio nella figura di un reato, nonché alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso. La sentenza in esame continuava ricordando come esulasse dal controllo del Tribunale del riesame il concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui era fondata l'accusa e dell'elemento psicologico, salva l'ipotesi, estranea al caso in esame, di palese mancanza di esso, stante la complessa ed intricata fattispecie portata all'esame del collegio, proprio in relazione al dolo.
Nell'ordinanza del Tribunale di Ragusa qui nuovamente impugnata i giudici del riesame hanno ritenuto che, anche alla luce dei rilievi mossi dalla Suprema Corte avverso l'originaria ordinanza, non potesse che pervenirsi alla conferma del precedente provvedimento di annullamento del decreto di sequestro. L'accertamento della fondatezza o meno del ricorso nuovamente presentato a questa Corte richiede la soluzione del problema dell'estensione e dei limiti dell'accertamento dell'astratta sussumibilità della fattispecie in esame nell'ipotesi di reato contestata. Secondo la tesi del P.M. ricorrente "astratta sussumibilità" significa impossibilità per il giudice del riesame di procedere all'accertamento degli elementi costitutivi del reato e dell'elemento psicologico, posto che questi sono demandati al giudice della notizia di reato a seguito dell'esercizio dell'azione penale. Tale affermazione è fondata ed ha già trovato accoglimento nella sentenza della sesta sezione di questa Corte. Tuttavia, al fine di verificare se il nuovo provvedimento del Tribunale del riesame abbia o meno fatto corretta applicazione dei principi indicati, occorre meglio definire cosa si intenda per "astratta sussumibilità". Infatti, se è vero che l'accertamento degli elementi costitutivi del reato e dell'elemento psicologico spettano al giudice del merito dell'azione penale, tuttavia ciò non esclude, ma anzi richiede, che l'accertamento del giudice della cautela si estenda alla verifica del fumus di tale elementi, oltre che del periculum. Accertare il fumus significa verificare se, nei fatti riferiti ed in base agli elementi di sia pur sommaria portata probatoria già acquisiti agli atti, sia possibile individuare, con un certo grado di probabilità (appunto di fumus), la fattispecie reato ascritta e sulla cui base si giustifica la misura cautelare disposta. Si tratta quindi di "qualcosa di meno" rispetto all'accertamento del reato, ma di "qualcosa di più" della semplice verifica della rispondenza dei capi di imputazione rispetto al fatto in essi enucleato, prescindendo del tutto dalla valutazione degli elementi e delle circostanze offerti in contraddittorio da accusa e difesa in relazione alla concreta fattispecie in esame. Appare puntuale alla problematica in esame il principio giurisprudenziale secondo cui la verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato non limita i poteri del giudice del riesame "nel senso che egli abbia a prendere atto esclusivamente della tesi accusatoria, senza svolgere alcun'altra attività. Compito imprescindibile del giudice è, pertanto, non solo quello di valutare l'astratta riconducibilità del fatto a detta fattispecie penale, ma anche quello di verificare, nel singolo caso concreto - sulla base dei fatti risultanti dagli atti ed anche alla luce delle argomentazioni difensive - se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa" (Cass. sez. 3^, 27.1.2000, n. 414, rv. 216451, P.M. in proc. NO). Secondo la giurisprudenza citata (vedi la già ricordata sentenza n. 414/2000 e prima la sent. 30 novembre 1999, ric. RU, la cui motivazione viene qui in gran parte riportata) è erronea la tesi secondo cui in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo non occorrerebbe alcuna valutazione in ordine all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non essendo questi richiamati tra i presupposti applicativi della misura cautelare, essendo la valutazione limitata al solo fumus del reato ipotizzato, da effettuarsi però non già in concreto, bensì esclusivamente in astratto, considerando cioè soltanto l'esistenza di un'imputazione che indichi, sia pure in termini essenziali, un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, senza alcuna possibilità e necessità di verificare in concreto la tesi accusatoria. Infatti, non sembra fondato ritenere che il giudice del riesame non possa nemmeno valutare l'esistenza quanto meno del fumus in concreto del reato contestato, ma la sua indagine debba limitarsi al mero accertamento dell'esistenza di un'imputazione che indichi, sia pure in termini essenziali, un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, senza alcuna possibilità e necessità di verificare in concreto almeno il fumus della tesi accusatoria e senza nemmeno potere apprezzare le risultanze processuali, ma dovendosi limitare ad assumere i fatti esclusivamente così come esposti dal Pubblico Ministero. Una simile prospettiva, infatti, delineerebbe un insanabile contrasto tra le disposizioni in esame ed una serie di fondamentali principi costituzionali, fra i quali in primo luogo il diritto di difesa - più volte definito come "inviolabile" dalla Corte costituzionale - ed il diritto di proprietà. Sarebbe infatti sufficiente che il Pubblico Ministero - ossia una delle due parti in giudizio, posta in condizioni di parità rispetto all'altra, secondo il principio costituzionale dettato dall'art. 111 Cost. - contesti all'indagato un qualsiasi fatto suscettibile di essere astrattamente inquadrato in una fattispecie di reato, per rendere possibile una grave compromissione del diritto costituzionale di proprietà, senza che sia data all'indagato stesso alcuna possibilità di difendersi. Il giudice del riesame - secondo l'ipotesi qui contestata - dovrebbe in ogni caso prendere per certi i fatti così come esposti dal Pubblico Ministero nell'imputazione, e quindi limitarsi a valutare se il fatto contestato sia astrattamente inquadrarle in un'ipotesi di reato, senza nemmeno poter valutare se i fatti esposti dall'accusa trovino o meno una corrispondenza con le risultanze processuali, senza nemmeno poter esaminare i fatti e gli argomenti che l'indagato alleghi eventualmente in sua difesa e, quindi, senza nemmeno poter valutare se vi sia, non già la presenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., bensì quanto meno il fumus in concreto del reato ipotizzato dal Pubblico Ministero, che dovrebbe essere alla base del provvedimento di sequestro. Questa interpretazione, del resto, è imposta non solo, come si è rilevato, dall'obbligo per il giudice di scegliere comunque un'interpretazione adeguatrice che non ponga la disposizione da applicare in contrasto con principi costituzionali, ma anche dal tenore letterale dello stesso art. 321 cod. proc. pen.. Il comma 1 di questo articolo prescrive, infatti, che il sequestro preventivo può essere disposto soltanto "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa...". Ossia, il codice parla espressamente di cosa pertinente al reato, e non già di cosa pertinente al fatto contestato dal Pubblico Ministero. È quindi evidente che in tanto un sequestro preventivo può essere disposto in quanto vi sia comunque il presupposto che la cosa sia appunto pertinente ad un reato e cioè che innanzitutto sia ravvisabile l'esistenza di un reato, essendo quindi altrettanto evidente che è compito imprescindibile del giudice valutare, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma quanto meno che nel singolo caso concreto - sulla base dei fatti risultanti dagli atti, anche alla luce delle argomentazioni difensive e non soltanto dai fatti così come esposti dal Pubblico Ministero - sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa, ossia se sia ragionevole ritenere, considerate tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, che un tale reato possa in seguito essere considerato davvero esistente. Quindi, è necessario che il provvedimento che dispone il sequestro sia adeguatamente motivato nel senso che debba dar conto delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la fattispecie concreta potrebbe integrare il reato ipotizzato, posto che questo costituisce antecedente logico e necessario del provvedimento stesso. A maggior ragione, poi, tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al giudice del riesame quando la sussistenza e la configurabilità del reato siano state specificamente contestate dalla difesa in sede di richiesta di riesame (cfr. Sez. 3^, 29 novembre 1996, Carli, rv. 207450). La motivazione del provvedimento e dell'ordinanza di riesame non possono consistere nella formulazione di frasi di stile, nelle quale sia meramente affermata la sussistenza del reato in concreto e dell'astratta configurabilità dell'ipotesi tipica. In particolare, il giudice del riesame deve esercitare un controllo non puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, ma penetrante e preciso, sicché è indispensabile che nell'ordinanza stessa siano indicati, in modo puntuale e coerente, gli elementi in base ai quali il tribunale ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. 3^, 1 luglio 1996, Chiatellino, rv. 206240). Nè il principio qui sostenuto si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 1994 o con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 gennaio 1997, n. 23, BA, che pure vengono spesso inesattamente richiamate a sostegno della tesi contraria, mentre in realtà le due suddette decisioni affermano proprio il principio qui adottato. Quanto alla sentenza di rigetto n. 48 del 1994 della Corte costituzionale, relativa ad una caso di sequestro preventivo, basta ricordare che essa si limita a ritenere non in contrasto con il diritto di difesa il fatto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali, non è obbligato a valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, affermazione questa che non implica certamente che il primo giudice non avrebbe nessun potere di valutazione in concreto, nemmeno quello di valutare quanto meno l'esistenza del fumus del reato cui il sequestro si ricollega. Anzi, la Corte costituzionale tenne ad affermare espressamente proprio il contrario, e cioè che il controllo rimesso al giudice è tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura. Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997, n. 23, BA, l'errore di interpretazione in cui molto spesso si cade è con tutta probabilità determinato dal fatto che gli operatori si limitano a prendere in considerazione invece che il testo integrale della motivazione la sola massima ufficiale di tale sentenza (rv. 206657), massima che però non sembra riprodurre fedelmente il contenuto della motivazione, sì da essere idonea a determinare un errore relativamente al principio di diritto realmente affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza. La predetta sentenza BA, invero, ricorda innanzitutto la precedente sentenza delle medesime Sezioni Unite del 23 aprile 1993, n. 4 ric. Gifuni, rv. 193117, la quale doveva pronunciarsi su un caso di sequestro preventivo in cui il ricorrente aveva dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del reato per la presenza d'asserita buona fede, e rammentò quindi che tale sentenza aveva evidenziato che l'accertamento sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato richiesta dal ricorrente non era possibile perché in sede di verifica della legittimità del provvedimento era "preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi" essendo il "controllo limitato all'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. La ricerca e la valutazione dell'elemento psicologico ... sono strumentali all'accertamento della concreta colpevolezza dell'accusato e sono compiti sottratti alla limitata cognizione del giudice del riesame, devoluti alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisioni del giudice del giudizio". Subito dopo, quindi, la sentenza BA tiene appunto a mettere in evidenza che "parte della giurisprudenza successiva ha estrapolato queste scarne considerazioni dal testo della pronuncia, trasformandola in principio di diritto, completamente svincolato dalla concreta fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite". Viene poi ricordata la citata sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1994, emanata in relazione all'istituto del sequestro preventivo, ed in particolare la circostanza, già dianzi evidenziata, che questa sentenza, nell'emanare una pronuncia di rigetto, si era fondata anche sul fatto che "il controllo del giudice è tutt'altro che burocratico, dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura". La sentenza BA quindi evidenzia che "la ricostruzione di questo filone interpretativo è indispensabile, per stabilire: i risultati ai quali si è pervenuti;
i criteri che devono essere di guida nell'applicazione dell'istituto del sequestro, pur nella sua differenziazione in probatorio e preventivo;
le eventuali rettifiche e precisazioni da apportare". Essa pone dunque in rilievo che la ricordata sentenza della Sezioni Unite n. 4 del 25 marzo 1993, Gifuni, si era occupata del tema con riferimento al solo elemento psicologico del reato, prospettato sotto il profilo della buona fede nelle contravvenzioni, e quindi sottolinea che "è evidente che la risposta in sede cautelare non poteva essere diversa da quella adottata e cioè l'impossibilità d'espletare un'indagine approfondita sull'asserita carenza di colpevolezza, neppure dedotta come desumibile ictu oculi". È quindi evidente, secondo le Sezioni Unite, che "la formula adottata nell'estrapolazione del principio di diritto, poi, ha spesso ingenerato l'equivoco che il controllo del giudice del riesame è limitato soltanto all'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato formulata". Precisano ancora le Sezioni Unite che "tale erronea lettura ha già subito una prima correzione con la successiva pronunzia di queste Sezioni Unite n. 20 del 29/11/94 (rv. 199172, rie. P.M. in proc. Ceolin) nel senso che dev'essere accertata l'esistenza della relazione d'immediatezza, descritta nel secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen., tra la cosa stessa e l'illecito penale e che la delibazione non può prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali, considerati giustificativi dall'accusa". Pertanto, continua la sentenza BA, "reputa il collegio che è indispensabile un'ulteriore e più netta chiarificazione, al fine d'assicurare, nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, una maggiore tutela delle posizioni individuali, contemperandole in materia di sequestro preventivo con le esigenze di protezione degli interessi collettivi ed in tema di sequestro probatorio con quelle endoprocessuali. Nè si deve omettere di tenere presente che nella Relazione al Progetto preliminare (pag. 79) tale intento del legislatore è reso evidente, laddove è precisato che dal sequestro derivano vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona. Quest'aspetto è attualmente accentuato dal danno, spesso irreparabile, prodotto anche da provvedimenti di perquisizione o sequestro illegittimi, attesa la penetrante incidenza e lo strepitus, che frequentemente derivano dalle indagini, a prescindere dal loro esito. Accade sovente, così, che gli aspetti di garanzia, avuti di mira in subiecta materia dal legislatore del 1988, solennemente affermati in teoria, vengono, poi, vanificati nella pratica con un'interpretazione erroneamente riduttiva". Prosegue la sentenza BA rilevando che "l'inesatta lettura delle decisioni delle Sezioni Unite, fondata soltanto su principi estrapolati a prescindere dall'esame delle fattispecie prese in considerazione, ha condotto spesso ad un progressivo impoverimento della funzione di terzietà della giurisdizione. Si è così appiattito il ruolo di garanzia, ristretto negli angusti steccati della semplice constatazione dell'astratta asserzione di un'ipotesi di reato, senza la verifica del collegamento con la realtà processuale". E quindi: "La mancata trasposizione delle condizioni generali d'applicabilità delle misure cautelari personali in tema di sequestro preventivo e l'opportunità - segnalata dalla Corte Costituzionale - d'evitare un processo nel processo non devono essere intese come ostative all'evidenziato raccordo - che, invece, è indispensabile - tra ipotesi tipica, indicata nella formulazione accusatoria, e fattispecie concreta. È, d'altronde, la stessa nozione normativa di corpo di reato, di cui all'art. 253 cod. proc. pen., comma 2, a richiamare in modo espresso il reato...commesso". Pertanto la sentenza BA affermò il principio di diritto secondo cui: "Al giudice spetta, quindi, il dovere d'accertare la sussistenza del cd., fumus commissi delicti, che, pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi, ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella virtuale. Il Tribunale deve, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, verificare la loro congruità, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro. Al giudice è soltanto inibito l'espletamento di un'attività dimostrativa della fondatezza concreta della contestazione mossa all'indagato". Quindi la sentenza BA ricorda che, soltanto ritenendo che al giudice del riesame spettino i suddetti poteri e doveri di valutazione, la citata sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost., proprio osservando che "neppure è a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede". Nè la diversità degli istituti (sequestro probatorio e preventivo) ha rilevanza, poiché l'art. 257 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri identici a quelli fissati nell'art. 322 c.p.p., comma 1, essendo prevista in ambedue le disposizioni la possibilità di presentare una "richiesta di riesame, anche nel merito". Appare quindi evidente che la citata sentenza BA, lungi dal confortare la tesi interpretativa seguita dal ricorrente, enuncia un principio di diritto del tutto opposto, e conforme invece a quello dianzi affermato.
In questi termini si sono espresse le sentenze RU e NO, sopra ricordate;
le argomentazioni di tali sentenze appaiono a questo collegio condivisibili e puntuali al caso di specie, essendo stati i principi di diritto in esse espressi trasfusi anche in altre più recenti pronunce (sent. n. 4399 del 29.9/12.11.04, rv. 229898, Rosellini ed altro;
n. 2635 del 13.10.2005/20.1.2006, rv. 232918, P.M. in proc. De Palma).
Ora, venendo al merito della questione nel caso in esame, ritiene questa Corte che il principio di diritto affermato dal Tribunale del riesame di Ragusa con l'ordinanza impugnata sia del tutto esatto e debba quindi essere condiviso. Infatti, il modus procedendi del Tribunale di Ragusa in sede di rinvio risulta puntualmente articolato nella direzione sopra specificata, avendo detto Tribunale sottoposto nuovamente a vaglio gli elementi in atti ed avendo proceduto a verificare se in base agli elementi portati dall'accusa e dalla difesa poteva dirsi sussistente il fumus dei reati ipotizzati. In tale processo valutativo i giudici del riesame hanno confermato il proprio precedente giudizio e sono pervenuti ad escludere che, neppure in termini al fumus commissi delicti, l'ipotesi accusatoria formulata potesse dirsi sussistente.
In esito all'esame degli elementi in atti (pagg.
3-4 dell'ordinanza impugnata) il Tribunale del riesame conclude che nel caso di specie deve ritenersi il difetto del fumus con riferimento al reato di cui all'art. 323 cod. pen. nei riguardi del PA e conseguentemente anche per gli altri due concorrenti AR ed GO, nonché della fattispecie delittuosa sub capo C) formulata nei confronti del LL. Nell'espressione di tale giudizio il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ed ha fatto corretto esercizio del potere discrezionale rimesso al giudice della cautela nella valutazione dei presupposti per la disposta misura cautelare in relazione al caso di specie. Alla luce delle considerazioni svolte non può dirsi che l'ordinanza impugnata sia caduta in violazione dell'art. 628 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 627 c.p.p., comma 3. Il ricorso proposto dal P.M. del Tribunale di Ragusa è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006