Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 2
In tema di convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen., la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.
In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell'indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
1) Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 12.5.1999
2) Dott. PIETRO GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
3) Dott. VINCENZO DI NUBILA " N. 1821
4) Dott. ALFREDO TERESI " REGISTRO GENERALE
5) Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 4453/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TI IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 7.12.1998 del Tribunale del riesame di Roma Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e motivi
Con ordinanza del 7.12.1998, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di convalida del sequestro di una nave emesso ex art.355 cod.proc.pen. il 13.11.1998 dal P.M. presso la pretura di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di TI IO, indagato per il reato di cui all'art.216 d.p.r. 43 del 1973. Il TI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nullità del provvedimento di convalida sia perché la copia notificatagli non recava la sottoscrizione del P.M., sia per avere egli fornito la prova documentale che l'approdo al porto turistico "Riva di Traiano" era dovuto esclusivamente a ragioni di sicurezza della navigazione. Entrambi i motivi sono infondati: il primo perché il Tribunale ha accertato che il decreto di convalida - quello cioè menzionato dal 2^ comma dell'art.355 cod.proc.pen. - contiene sia l'indicazione dell'ufficio che la sottoscrizione del Procuratore della Repubblica;
mentre la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida, sicché una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.
Egualmente infondato è il secondo motivo.
Tanto il P.M., quanto il Tribunale del riesame, hanno infatti ritenuto configurabile nella specie il reato di cui all'art. 216 della legge 43 del 1973 che considera reato di contrabbando l'uso nel territorio dello Stato di imbarcazioni estere quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate dalla Convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 (ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961 n. 1553), facendo in particolare divieto al cittadino italiano di utilizzare, anche temporaneamente, nelle acque territoriali un mezzo navale straniero e comprendendo nel concetto di uso ogni relazione di disponibilità di fatto dell'imbarcazione.
D'altra parte, questa Corte ha più volte specificato che requisito indispensabile per l'emissione del provvedimento è l'astratta configurabilità del reato, con riferimento ad una fattispecie tipica, ipotizzabile non in base ad un eventuale sviluppo delle indagini, ma ad una possibilità pur remota collegata con elementi processuali già acquisiti in atti;
che il Tribunale del riesame ha puntualmente indicato negli accertamenti compiuti dal comando sezione operativa navale di Civitavecchia della Guardia di Finanza riportati nelle note 11, 12, 16, 17 e 19 (allegate agli atti) dello stesso Comando, nessuna delle quali è stata specificamente contestata dal ricorrente.
E poiché in tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato, al riscontro, cioè, della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa, al fatto per cui si procede, esula da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime si sovrappongono rendendo giustificata la condotta dell'indagato; che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito e nel caso concreto sono ancora da documentare rigorosamente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999