Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 1821
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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In tema di convalida del sequestro ex art. 355 cod. proc. pen., la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.

In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell'indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 1821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1821
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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