Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In seno al procedimento arbitrale non è legittimamente configurabile l'istituto processuale della contumacia, non essendo ivi prevista ne' una citazione ne' una rituale costituzione in giudizio, bensì la sola assegnazione (dopo l'instaurazione del procedimento) di un termine alle parti al fine di svolgere le proprie difese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PLOAGHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso l'avvocato RAIMONDO DETTORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE STARA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. VALLISNERI 11, presso l'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CUALBU, giusta procura in calce al controricorso;
avverso la sentenza n.34/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 29/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il resistente, l'Avvocato Pacifici, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9.3.1994 il Comune di Ploaghe, premesso:
- che, con convenzione stipulata il 7.12.1987 (in esecuzione della deliberazione 13.6.1987 della Giunta municipale) era stato conferito all'arch. GI SS l'incarico di elaborare un piano particolareggiato del centro storico cittadino;
- che il piano, redatto dal professionista ed adottato dall'amministrazione comunale con propria delibera, non aveva peraltro ricevuto l'approvazione dell'organo tutorio, il quale aveva formulato rilievi di carattere tecnico;
- che successivamente il Comune aveva deciso di revocare il piano di fabbricazione, riportando in vigore il precedente, che non comportava alcuna pianificazione per il centro storico;
- che l'arch. SS, lamentando la mancata corresponsione degli onorari, aveva promosso procedimento arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nella convenzione;
- che il collegio arbitrale, con lodo 4.1.1993, reso esecutivo con decreto del Pretore di Sassari in data 11.3.1993, aveva condannato il Comune di Ploaghe al pagamento di L. 89.517.663, con gli interessi legal/i e la rivalutazione monetaria decorrenti da 15.3.1991;
tanto premesso, il Comune di Ploaghe conveniva l'arch. SS dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, per sentir dichiarare la nullità del lodo arbitrale, sulla base dei seguenti motivi:
1) inosservanza delle forme prescritte per il giudizio sotto pena di nullità, avendo il collegio emesso una pronuncia di condanna, benché i quesiti formulati dall'arch. SS non contenessero una domanda in tal senso, ed avendo posto a fondamento della decisione documenti prodotti dall'amministrazione comunale, rimasta contumace;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 1453 c.c., per non aver considerato che l'arch. SS non aveva integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla convenzione (non avendo apportato al piano particolareggiato le modifiche richieste dall'autorità tutoria), e per non aver valutato se l'asserito inadempimento del Comune non fosse ascrivibile ad impossibilità sopravvenuta (annullamento, da parte del CO.RE.CO, della delibera di approvazione del piano particolareggiato);
3) omessa pronuncia al quesito n. 4, non avendo il lodo fornito alcuna motivazione circa la ritenuta illegittimità dell'inerzia addebitata al Comune, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., non avendo il collegio arbitrale considerato che non si erano verificate le condizioni cui era subordinato il pagamento dell'onorario;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c., non avendo il collegio arbitrale considerato che, ai sensi dell'art. 16 della convenzione, le parti potevano adire gli arbitri solo in conseguenza della mancata composizione della vertenza in via amministrativa;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 c.c. e 115 c.p.c., per avere il collegio arbitrale attribuito la rivalutazione monetaria, benché si trattasse di debito di valuta e quantunque il creditore non avesse offerto alcuna prova del maggior danno. Con sentenza 15.12.1995-29.2.1996, la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione limitatamente al quinto motivo, escludendo la rivalutazione monetaria, e la rigettava per il resto. Osservava la Corte:
- quanto al primo motivo: a) che l'arch. SS aveva specificamente richiesto, in esito ai quesiti, la condanna del Comune di Ploaghe al pagamento degli onorari a lui dovuti;
b) che, non essendo applicabile al procedimento arbitrale l'istituto della contumacia, nulla vietava agli arbitri di prendere in considerazione documenti messi a disposizione da una delle parti, ancorché tramite soggetto non munito del potere di rappresentanza in forza di procura scritta;
- quanto al secondo e terzo motivo: a) che non era ravvisabile alcun inadempimento a carico del professionista, poiché l'arch. SS aveva redatto e consegnato il piano particolareggiato al Comune committente (che l'aveva approvato con delibera consiliare del 19.3.1990), ed aveva manifestato la sua piena disponibilità ad integrare il piano sulla base dei rilievi tecnici formulati dall'organo tutorio, senza ricevere risposta da parte del Comune;
b) che l'annullamento, da parte del CO.RE.CO, della delibera di approvazione del piano particolareggiato non impediva al Comune, in modo assoluto, di avvalersi del piano stesso, dopo le modifiche ed integrazioni richieste, mentre la decisione del Comune di revocare il piano di fabbricazione adottato e riportare in vigore il precedente, pur essendo frutto di una legittima scelta politica, non poteva esimere l'ente pubblico committente dall'adempimento degli obblighi assunti con la convenzione;
c) che il pagamento degli onorari non appariva subordinato all'approvazione del piano, limitandosi l'art. 9 della convenzione a stabilire termini di pagamento, mentre la condizione prevista dall'art. 10 (erogazione del contributo regionale) doveva ritenersi verificata, avendo il Comune provveduto al versamento al professionista dell'acconto previsto dal citato art. 9;
- che il mancato esperimento di composizione in via amministrativa, non essendo previsto a pena di nullità, non costituiva "error in procedendo" idoneo ad incidere sulla validità del lodo.
Avverso tale sentenza il Comune di Ploaghe propone ricorso, corredato da memoria.
Resiste l'arch. GI SS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni d'inammissibilità del ricorso avanzate dal resistente in relazione, rispettivamente, all'asserita acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione, da parte del Comune (per avere questi pagato le somme dovute in base al lodo arbitrale), alla nullità della procura ed al difetto di sottoscrizione del ricorso.
Tutte le eccezioni sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, è noto infatti che l'acquiescenza ad una sentenza di condanna, con conseguenti effetti preclusivi dell'impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. L'acquiescenza tacita non è perciò ravvisabile quando il soccombente abbia provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorché sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione ovvero l'intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poiché l'avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l'esecuzione forzata (ex plurimis: Cass. 250/95;
942/95; 1616/97; 363/98; 5118/98).
Quanto alla seconda, la nullità della procura deriverebbe, ad avviso del resistente, dall'essere la procura stessa redatta con generica formula a stampa, relativa ad un giudizio di primo grado, mentre, quanto alla terza, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe dall'essere il medesimo sottoscritto da un solo avvocato, pur in presenza di procura conferita a due difensori. Ora, il requisito di specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c., deve ritenersi soddisfatto, nel caso di procura a margine del ricorso, quando dal tenore della stessa si evinca il conferimento per il giudizio cui inerisce l'atto, senza che rilevi in contrario la menzione di successive fasi del giudizio (Cass. 8372/96; 8896/96) e, più in generale, deve ritenersi sussistente quando, nonostante l'uso di espressioni generiche non appropriate, il tenore della procura non contenga termini che chiaramente ed univocamente escludano la volontà di proporre ricorso per cassazione (Cass. 10498/96). Qualora, poi, nella procura siano indicati contestualmente due avvocati, senza peraltro (come nella specie) l'espressa previsione che il mandato ha carattere congiunto, ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale: con la conseguenza che il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo dei due (Cass. 5389/97; 11556/95; 9979/93). Deve quindi passarsi all'esame del ricorso.
l. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 115, 816, 829, 11 comma, c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, reitera la denuncia di ultrapetizione del lodo, ribadendo che l'arch. SS si era limitato a richiedere, nei quesiti formulati, una pronuncia dichiarativa, mentre il collegio arbitrale aveva emesso una pronuncia di condanna.
La doglianza non ha pregio.
Esaminando direttamente i quesiti proposti dall'arch. SS al collegio arbitrale (com'è compito di questa Corte, essendo stato dedotto un "error in procedendo"), risulta che nella memoria datata "Nuoro 19.10.1992", a conclusione della formulazione dei sei quesiti l'arch. SS richiede espressamente che il collegio arbitrale voglia "condannare il Comune di Ploaghe al pagamento della somma dovuta al professionista nella misura che il medesimo collegio stabilirà". Deve quindi escludersi la lamentata ultrapetizione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 170, 114, 115, 816, 829, 1 comma n. 7, e II comma, c.p.c., ribadisce l'eccezione di nullità del lodo, per avere gli arbitri - tenuti ad osservare le regole di diritto - utilizzato per la loro decisione i documenti irritualmente introdotti in giudizio dal legale del Comune, non munito di procura scritta del sindaco.
Anche tale censura è infondata.
Come rilevato dalla Corte d'appello, nel procedimento arbitrale non è configurabile contumacia in senso tecnico processuale, non essendo prevista una citazione ed una costituzione in giudizio, ma solo, dopo l'instaurazione del procedimento, l'assegnazione alle parti di un termine per svolgere le proprie difese (Cass. 8469/92;
1765/86; 465/84; 1727/82; 563/82).
Nulla vietava quindi agli arbitri (non avendo le parti diversamente ed espressamente stabilito, ai sensi dell'art. 816, 11 comma, c.p.c.) di prendere in considerazione i documenti prodotti dal
Comune (e da quest'ultimo mai disconosciuti), anche se non rappresentato da avvocato munito di procura scritta.
3. Con il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti al merito della controversia, il ricorrente rispettivamente:
a) deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1217, 1218, 1256, 1453 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata, per aver escluso - da un lato - l'inadempimento del professionista e -d'altro lato - la causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'onorario rappresentata dal l'annullamento da parte del CO.RE.CO. della delibera di approvazione del piano particolareggiato, attese soprattutto le motivazioni del l'annullamento stesso., che praticamente eliminavano la possibilità di un'approvazione futura;
b) deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1355 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, lamenta che la Corte d'appello abbia escluso, senza adeguata motivazione e contro il tenore della convenzione, che il saldo dell'onorario al professionista fosse subordinato all'approvazione del piano particolareggiato da parte dell'organo tutorio, condizione che non poteva qualificarsi meramente potestativa in quanto non dipendente dalla volontà del Comune. Inoltre il ricorrente sostiene che l'erogazione del saldo del contributo regionale era necessariamente subordinata all'approvazione del piano particolareggiato da parte del CO.RE.CO, e che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che la condizione prevista dall'art. 10 della convenzione di fosse verificata per il solo fatto della corresponsione dell'acconto del 30%.
4. I punti investiti dalle suddette censure sono stati tutti esaminati nella sentenza impugnata e risolti con specifica motivazione.
In particolare, la Corte d'appello ha escluso l'inadempienza del professionista, nonché la sussistenza di una legittima causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'onorario, osservando che: a) l'arch. SS aveva consegnato il piano particolareggiato al Comune committente, il quale l'aveva approvato con deliberazione 19.3.1990 del consiglio comunale;
b) l'arch. SS aveva ripetutamente manifestato la propria disponibilità ad integrare e modificare il suddetto piano sulla base dei rilievi formulati dall'organo tutorio, senza ricevere alcuna risposta da parte del Comune;
c) l'annullamento, da parte del CO.RE.CO., della deliberazione di approvazione del piano particolareggiato non impediva in modo assoluto al Comune di avvalersi del piano suddetto, una volta apportate le modifiche ed integrazioni richieste dall'organo di controllo;
d) la decisione dell'amministrazione comunale di revocare il piano di fabbricazione adottato e di riportare in vigore quello precedente, che non prevedeva alcuna pianificazione per il centro storico, non esimeva il Comune dall'obbligo di pagare l'onorario al professionista. La Corte d'appello inoltre, interpretando l'art. 9 della convenzione, ha escluso che il pagamento dell'onorario potesse essere subordinato alla condizione dell'approvazione del piano particolareggiato, poiché tale disposizione conteneva soltanto la precisazione dei termini di pagamento: 30% dopo l'erogazione del primo acconto del finanziamento regionale, ed il saldo dopo l'approvazione del piano. L'erogazione del contributo regionale, poi, che effettivamente rappresentava una condizione per la liquidazione delle competenze al professionista (art. 10), doveva ritenersi verificata, avendo il Comune provveduto al versamento dell'acconto del 30%.
Le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello appaiono giuridicamente corrette e logicamente congrue e non sono sindacabili nel merito delle valutazioni adottate. Vertendosi, infatti, in materia di dedotti "errores in iudicando", l'esame della Corte di cassazione è limitato alla sentenza che ha respinto l'impugnazione del lodo arbitrale, e non si estende alla verifica diretta del lodo e degli atti del procedimento: conseguentemente, ove (come nella specie) la sentenza abbia fornito una motivazione scevra da errori di diritto ed immune da vizi logici, il controllo di questa Corte non può spingersi alla diretta interpretazione della convenzione ed alla valutazione del significato e dell'incidenza degli atti amministrativi emanati dagli organi comunali e regionali. Le censure mosse devono dunque essere respinte.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L 5.125.900 di cui L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999