Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 6746
CASS
Sentenza 5 novembre 2020

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In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 6746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6746
    Data del deposito : 5 novembre 2020

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