Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
06746 -2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2883/2020 - Presidente - GIUSEPPE SANTALUCIA CC 05/11/2020- TERESA LIUNI R.G.N. 6088/2020 Relatore - RAFFAELLO MAGI DANIELE CAPPUCCIO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ISLAND REFINANCING S.R.L. CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA avverso il decreto del 16/09/2019 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
Ry lette/sentite le conclusioni del PG L. Giordquo, che ha chiesto l'accoplimento del ricorso 로 -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 settembre 2019 il Tribunale di Palermo, Sezione per le misure di prevenzione, ha respinto la richiesta di ammissione dei crediti vantati da Cerved Credit Management spa (d'ora in avanti Cerved) nella qualità di procuratore della Island IN RL (d'ora in avanti Island) e relativi alla erogazione di mutui alla Meccanica di precisione RL.
1.1 Giova precisare che detta decisione interviene in sede di giudizio di rinvio, dovuto alla statuizione contenuta nella sentenza emessa in data 6 dicembre 2018 dalla V Sezione Penale di questa Corte (che annulla la ordinanza emessa in data 26 maggio 2016).
2. Va dunque brevemente illustrato il contenuto della decisione rescindente.
2.1 L'annullamento deriva, essenzialmente, dalla soluzione in senso diverso da quanto deciso dal Tribunale di Palermo nel 2016 - del contrasto giurisprudenziale insorto sul tema della tutelabilità di un credito oggetto di cessione in epoca posteriore alla emissione del provvedimento di sequestro. Nel caso in esame, infatti, la originaria operazione di finanziamento (mutuo fondiario e mutuo industriale per complessivi 847 mila euro circa, garantiti da ipoteca) si è verificata nell'anno 1986, quando il Banco di Sicilia interagiva a tale scopo con la Meccanica di precisione di PE e IO ER;
nell'anno 2003 è stato emesso il sequestro di prevenzione;
nell'anno 2001 si è verificata una prima RM cessione in blocco di numerosi crediti in sofferenza del Banco di Sicila ed una seconda operazione di cessione è avvenuta nel 2007 (dunque in epoca posteriore al sequestro). Dunque la decisione della V Sezione Penale di questa Corte si fonda essenzialmente sulla adesione a quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza numero 29847 del 31 maggio 2018. In tale arresto, come è noto, si è stabilito che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede (in motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non N esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità).
2.2 In parte motiva, la Sezione V ha dunque affermato che in simili casi l'analisi del giudice del merito deve riguardare l'operazione creditizia originaria, in rapporto a quanto previsto dall'art.52 d.lgs. n.159 del 2011, e la verifica dell'assenza di accordi fraudolenti in sede di cessione.
3. Ciò posto, il Tribunale di Palermo, nell'esaminare ex novo la domanda (istanza del 2 luglio 2015), ha sviluppato le considerazioni che seguono: a) PE ER, tratto in arresto per la prima volta nel 2002 è soggetto portatore di pericolosità qualificata, e le indagini patrimoniali hanno indicato come sussistente una sproporzione tra redditi e investimenti sin dal 1976; b) la documentazione prodotta non risulta idonea a dimostrare la buona fede del creditore originario Banca di Sicilia;
c) la carenza della istruttoria viene, in particolare individuata al di là della regolarità formale in riferimento all'apprezzamento della concreta capacità - patrimoniale della società mutuataria. Si afferma che la società era stata costituita solo nel 1984, che il mutuo industriale è concesso sulla base di un semplice programma di investimento (nell'ambito del quale sarebbe affluito capitale proprio versato dai soci), che sono apodittiche le indicazioni contenute nella relazione dell'istituto relative alla affidabilità ed esperienza dei soci, con assenza di verifiche sulla effettiva capacità reddituale. Da qui la considerazione di mancata dimostrazione della buona fede in capo al RM creditore originario.
3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge - le società Cerved e Island, prima compiutamente indicate. Il ricorso articola due motivi.
3.1 Al primo motivo deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.52 d.lgs. n.159 del 2011 in punto di riconoscimento della buona fede in capo al creditore (nonché in riferimento ai contenuti di altre disposizioni incidenti sul fenomeno creditizio). I crediti sarebbero sorti, secondo le società ricorrenti, nel pieno rispetto della disciplina normativa di settore e con piena regolarità della istruttoria a suo tempo svolta dall'istituto bancario. La garanzia ipotecaria copriva ampiamente il valore del mituo erogato e il finanziamento all'impresa è stato erogato solo dopo verifica della effettiva finalizzazione delle risorse alla esecuzione del progetto. 3 Si evidenzia pertanto la sommarietà della ricognizione operata dal Tribunale e l'assenza di indicazioni metodologiche sui criteri da applicare in concreto per la verifica della 'buona fede' nell'ambito della risalente operazione creditizia. Non vi è dubbio che, sul piano soggettivo, non si sarebbe potuto rimproverare alla Banca erogante un atteggiamento di colpevole connivenza, trattandosi di una operazione di finanziamento avvenuta nel 1986, lì dove le verifiche di polizia giudiziaria relative ad uno dei soci sono avvenute solo molti anni dopo. Quanto alle criticità individuate dal Tribunale se ne afferma la apoditticità ed il mancato inquadramento delle condotte nei paradigmi operativi correlati alle specifiche operazioni poste in essere. In sintesi, il mutuo fondiario era garantito da ipoteca di primo grado e finalizzato alla ultimazione di un fabbricato di valore venale pari al almeno il doppio della somma erogata, con istruttoria ampia e con verifica di tutte le condizioni necessarie. Il mutuo industriale venne concessO sulla base di strumenti normativi di agevolazione e in rapporto ad ampia verifica delle condizioni di legge, peraltro per un importo inferiore a quello oggetto di richiesta. Era garantito da ipoteca sull'immobile aziendale e fideiussione personale due due soci, con somme erogate gradualmente ed in riferimento agli acquisti dei beni strumentali. RM Vi era stata accurata valutazione della capacità patrimoniale della società e la posizione dei soci rilevava solo in quanto fideiussori. Non vi è pertanto alcun concreto indicatore di anomalia nelle modalità di gestione della pratica di finanziamento, né l'istituto avrebbe potuto avvedersi delle relazioni con organismi mafiosi di taluno dei soci, emerse solo posteriormente.
3.2 Al secondo motivo analoghe considerazioni portano a sviluppare la deduzione di vizio di motivazione della decisione impugnata. Si pone l'accento, in particolare, sulla assenza di visibile verifica preliminare della condizione della 'strumentalità' del credito rispetto a forme di agevolazione o prosecuzione dell'attività illecita, anche in rapporto alle coordinate temporali ed all'assenza di una percepibile correlazione. Il giudizio del Tribunale circa l'assenza di concreta verifica della competenza e affidabilità imprenditoriale dei soci contrasta in modo evidente con i contenuti delle relazioni tecniche oggetto di produzione e finisce con il riprodurre una mera apparenza di motivazione, 4 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
4.1 Due sono i rilievi che portano il Collegio a ritenere fondate le complessive doglianze delle società ricorrenti.
4.1.1 Il primo riguarda la verifica, preliminare ma necessariamente coordinata in via logica a tutte le evidenze disponibili, del profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia alla realizzazione o prosecuzione della attività illecita, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca. Per quanto detto aspetto sia, essenzialmente, una componente del più ampio giudizio circa la condizione di «buona fede» del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica (come la novellazione parziale dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, intervenuta con legge n.161 del 2017 sta a dimostrare) è prevalente, nella evoluzione della giurisprudenza di legittimità, la tesi per cui detto nesso di strumentalità tra l'erogazione del credito e il consolidamento di una attività illecita non possa essere ricavato in via presuntiva, essendo necessario realizzare, in sede di decisione sulla domanda, una obriettiva ricostruzione in fatto della condizione in parola.
4.1.2 Si è infatti ritenuto, in diversi arresti, che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei RM diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. VI n. 36690 del 30.6.2015, rv 265606). Analogamente, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso о a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (Sez. VI n.55715 del 23.11.2017, rv 272232). In particolare, tale dimostrazione è da ritenersi necessaria nei casi in cui si registri un consistente «scarto temporale» tra l'erogazione del credito e la «emersione>> della condizione di pericolosità soggettiva di uno dei destinatari, come ritenuto da Sez. I n. 42084 del 19.9.2014 (ove pure si afferma che il principio secondo cui la "buona fede" in tanto è suscettibile di considerazione in quanto si riferisca all'erogazione di crediti che risultano essere stati oggettivamente funzionali all'attività illecita del sottoposto a misura di prevenzione;
mentre nel caso di 5 assenza di dimostrazione del nesso di strumentalità la disposizione citata non consente che il diritto di credito del terzo derivante da atto anteriore al sequestro, e assistito da ipoteca pure iscritta anteriormente, sia pregiudicato dalla confisca, a prescindere dall'atteggiamento "soggettivo" del creditore).
4.1.3 E' evidente infatti che se l'erogazione del credito si colloca - temporalmente - in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità del ricevente, non può dubitarsi della ricorrenza di una presunzione semplice di strumentalità della erogazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte e derivanti dalla attività illecita (con provvista impiegata per sostenere il pagamento delle rate del mutuo e apparente sostenibilità dell'acquisto immobiliare). Analogamente, tale situazione di fatto renderà altamente problematica la dimostrazione della buona fede dell'ente erogatore del credito. Ma nei casi in cui la condizione di pericolosità sia assente al momento della erogazione del credito o 'occulta' e la destinazione delle risorse sia apparentemente lecita come nel caso in esame, data la destinazione al completamento di un immobile ed all'esercizio di una attività produttiva-, risulta necessaria, non potendosi riconoscere alcuna presunzione semplice, la congrua dimostrazione del nesso di strumentalità, quale pre-condizione della scelta di addivenire o meno alla tutela della posizione creditoria. ल 4.1.4 Nel caso in esame tale verifica manca del tutto e non vi è chiarezza circa la condizione vissuta dai soggetti percettori al momento della contrattazione. L'esistenza, inoltre, di un notevole intervallo temporale tra la erogazione del mutuo e la 'emersione' della pericolosità di uno dei soci rappresenta un principio di prova a favore tanto della assenza del nesso di strumentalità che della esistenza (in caso di condizione occulta e non facilmente percepibile) di un incolpevole affidamento da parte dell'ente erogatore.
4.2 Ulteriore profilo di fondatezza del ricorso è ravvisabile nella modalità della operazione di 'rilettura' da parte del Tribunale (in sede di verifica della condizione di buona fede e affidamento incolpevole) di dati emergenti dalla istruttoria compiuta all'epoca dall'Istituto bancario in chiave di 'inadeguatezza', posto che simile rilettura pare risentire in prevalenza - di accertamenti di fatto posteriori al - momento della erogazione e non di pronta percepibilità da parte dell'impresa esercente il credito. In tal senso, va affermato che, sul piano del metodo, a fronte di una istruttoria creditizia che non presenta sul piano formale vizi di fondo o manifeste - - irregolarità, la «smentita» di valutazioni favorevoli circa la affidabilità del progetto finanziato o le capacità imprenditoriali dei soci deve basarsi su evidenze obiettive e 6 non su giudizi meramente ipotetici e formulati ex post, dovendosi porre nell'ottica dell'agente al momento del fatto da valutare. Va pertanto, in ragione di quanto sinora detto, disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione. Così deciso il 5 novembre 2020 1 Il Consigliere estensore Il Presidente PE Santalucia Raffaello Magi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2021 ILCANCELLIERE Stefania FAJELLA 7