Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
Non è escluso il nesso causale tra la condotta omicida e l'evento morte nel caso di decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell'agente. (Nel caso di specie, l'imputato è stato condannato per il reato di omicidio, consistente nell'avere cagionato, colpendola ripetutamente con un mattarello, il decesso della suocera, verificatosi alcune settimane dopo per broncopolmonite ipostatica nell'ambito del grave quadro lesivo cranico encefalico così determinato).
Commentario • 1
- 1. Tamponamento a catena e nesso causale tra il sinistro e il decessoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 gennaio 2021
La comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli (Tribunale di Milano, Sez. X civile, Giudice Dott. D. Spera, sentenza n. 8741 del 23 dicembre 2020) I figli e l'ex moglie dell'automobilista deceduto citano a giudizio proprietario e conducente del veicolo antagonista, unitamente alla compagnia assicuratrice per la RCA, onde vederli condannati al risarcimento dei danni jure proprio e jure hereditatis conseguenti alla morte del congiunto causata dal sinistro stradale. Nello specifico, gli attori deducono che il congiunto si trovava a bordo della VW Touareg, quando, a causa dell'intenso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 43477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43477 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - N. 999
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 25077/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) IT TI N. IL *30/10/1950* C/;
avverso la sentenza n. 16/2009 CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA, del 19/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato e per l'accoglimento del ricorso del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 18 giugno 2009 il GUP del Tribunale di Chiavari, all'esito di procedimento articolatosi nelle forme del giudizio abbreviato, condannava RI IO, riconosciuto seminfermo di mente ai sensi dell'art. 89 c.p., concesse delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravate e con la riduzione rinveniente dal rito adottato, alla pena di anni nove di reclusione, perché giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 575 e 577 c.p., per aver cagionato, colpendola ripetutamente con un matterello, la morte della suocera, ZZ RI, di anni 80, da tempo allettata, decesso avvenuto settimane dopo la condotta appena descritta, il *17.3.2008*, per broncopolmonite ipostatica nell'ambito del grave quadro lesivo cranicoencefalitico, come innanzi cagionato in *Casarza Ligure*, il *10.1.2008*.
A sostegno della condanna il tribunale poneva le dichiarazioni dello stesso imputato, ammissive della condotta contestata, testimonianze familiari e mediche sullo stato di salute mentale dell'imputato, in cura con antidepressivi, la consulenza medico legale del P.M. sulla capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, gli esiti dell'incidente probatorio ancora per accertare la capacità del RI\ al momento del fatto, l'esame autoptico sul corpo della vittima, la perizia medico-legale disposta in sede di giudizio abbreviato al fine di accertare il nesso di causalità tra le lesioni cagionate ad opera dell'imputato il 10.1.2008 e la morte della vittima, avvenuta il *17.3.2008*.
2. Avverso la sentenza di prime cure proponevano appello sia l'imputato che il rappresentante della P.A..
2.1 Lamentava l'imputato che l'accertamento delle sue capacità di intendere e volere non risultava univocamente definito nei termini accreditati dal GUP del tribunale e cioè di seminfermità, giacché il primo consulente del P.M., il dott. \Mannucci\, aveva concluso per la totale incapacità e che, su tali premesse, si imponeva la considerazione, omessa dal giudice di prime cure, circa l'esistenza del dubbio sul punto della imputabilità.
Lamentava altresì la difesa appellante la contraddittorietà della motivazione articolata dal giudice di primo grado al fine di dimostrare il nesso di causalità tra le lesioni cagionate il 10.1. ed il decesso della vittima avvenuto due mesi dopo e la omessa considerazione, anche su tale decisivo punto della causa, dell'esistenza di una situazione di dubbio.
Si doleva infine l'appellante della mancata applicazione nella sua massima estensione del beneficio delle attenuanti generiche, che giudicava immotivatamente negata.
2.2 Il Procuratore Generale appellante, da parte sua, denunciava la violazione dell'art. 61 c.p., n. 4, sul rilievo della mancata applicazione della relativa aggravante la quale, pur non contestata formalmente, risultava comunque implicitamente compresa nella contestazione formulata a carico dell'imputato.
Lamentava altresì il Procuratore ricorrente l'erronea concessione delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza delle stesse sull'aggravante di cui all'art. 577 c.p., ultimo comma, nonché l'erronea applicazione nel massimo consentito della diminuente connessa al vizio parziale di mente.
2.3 La Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 19 marzo 2010, accoglieva la doglianza difensiva relativa alla mancata integrale applicazione del beneficio connesso alla concessione delle attenuanti generiche e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena a carico dell'imputato in anni sette di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, il giudice di secondo grado motivava la sua decisione sostenendo che, in ordine alla capacità dell'imputato al momento del fatto ed al nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento morte, correttamente il giudice di prime cure aveva richiamato le copiose risultanze peritali in atti, logicamente valutandole e delibandole e che, comunque, le eccezioni difensive contrastavano con la scelta del rito speciale, connotato, processualmente, dalla stabilizzazione del quadro probatorio acquisito nella fase delle indagini preliminari, al di fuori del quale si poneva unicamente la perizia medico legale sul nesso di causalità, perizia disposta nel corso dello stesso giudizio abbreviato.
Quanto, invece, all'appello del rappresentante della pubblica accusa, osservava la Corte territoriale che l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4, non risultava mai contestata all'imputato, che non poteva essere applicata soltanto perché comunque desumibile essa dalla descrizione del fatto così come contestato e che condivisibile appariva la valutazione del giudice di prime cure in ordine al trattamento sanzionatorie ed alle relative componenti, salvo, ovviamente, il diverso giudizio sul concreto riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto, come innanzi precisato, della parziale riforma di seconde cure.
3. Ricorrono per Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Assise di Appello l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ed il Procuratore Generale distrettuale.
3.1 Col primo motivo di ricorso lamenta la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, al riguardo argomentando che:
- a carico dell'imputato è stata evidenziata la patologia data da "angoscia reattiva e compulsiva in soggetto depresso già in cura presso il servizio di salute mentale";
- il CTU ha negato il vizio totale di mente perché "l'episodio è rientrato molto rapidamente";
- lo stesso CTU ha però definito "tsumani" l'effetto determinato dalla patologia anzidetta, termine questo che contrasta con la parzialità del riconoscimento e rende ininfluente ai fini della valutazione in ordine alla imputabilità, il rientro della patologia dopo i fatti, giacché prima e durante l'aggressione essa aveva, appunto, l'effetto di uno "tsumani";
- nella valutazione logica della consulenza di ufficio va inserito, altresì, l'accertamento del consulente del P.M., il quale, nell'immediatezza della condotta delittuosa, visitò il dritti e concluse per il totale vizio di mente al momento del fatto;
- ciò peraltro appare coerente con le risultanze processuali, tutte convergenti sull'indole pacata dell'imputato, sull'affetto che lo legava alla vittima che curava amorevolmente, come amorevolmente aveva curato i suoi anziani genitori.
3.2 Con il secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di omicidio, in ragione della carenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato ed il decesso della vittima.
Argomenta sul punto parte istante che:
- contraddittoria si appalesa la motivazione della perizia medicolegale fatta propria dai giudici territoriali;
- la vittima è deceduta, dato accertato in termini di certezza, per una stasi polmonare determinata dallo stato di allettamento che:
ha poi provocato la esiziale broncopolmonite;
- il CTU ha travisato lo stato clinico anteriore ai fatti di causa, omettendo di considerare che la vittima era allettata anche prima dell'aggressione del RI\;
- da ciò il consulente ha erroneamente dedotto che l'allettamento ultimo, cagione della broncopolmonite mortale, sarebbe stato cagionato dalle ferite inferte dall'imputato, al quale per questo ha poi riferito il decesso;
- il CTU non ha poi considerato lo stato della vittima all'atto delle dimissioni ospedaliere perché clinicamente guarita dagli effetti traumatici gravi conseguenza dei colpi inferti dall'imputato ed ha travisato lo stato mentale della vittima in tale tempo, asserendo erroneamente che la stessa si trovasse in coma;
- il CTU ha eluso la verifica di una possibile causa del decesso autonoma e sopravvenuta, pur desumibile dalla sequenza temporale della patologia terminale (puntualmente riportata in ricorso dal difensore);
- non risulta valutata, in alternativa a quanto peritalmente concluso, la efficacia causale sull'evento morte data dal ritardato accertamento diagnostico della patologia polmonare.
3.3 Il Procuratore Generale, da parte sua, denuncia con un unico ed articolato motivo di ricorso, difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4, in questa sede ribadendo che la medesima era desumibile in tutti i suoi elementi e requisiti nella descrizione della condotta contestata all'imputato, di guisa che irrilevante si appalesa la mancanza di una formale contestazione della medesima attraverso l'indicazione della norma di riferimento. Rileva altresì il Procuratore ricorrente che erroneo deve altresì ritenersi, sul punto, l'argomento utilizzato dal giudice a quo al fine di confutare il gravame del P.M., là dove afferma che le modalità dell'azione escludono il previo disegno di infliggere alla vittima sofferenze efferate, "previo disegno", per il P.M., proprio della premeditazione e non richiesto, invece, dalla norma per l'inveramento dell'aggravante in parola, normativamente da altro contraddistinto. Lamenta ancora il Procuratore ricorrente che proprio l'efferatezza e la violenza della condotta esclude la possibilità di riconoscere all'imputato le attenuanti generiche e che immotivato si appaleserebbe, infine, il riconoscimento nella misura massima consentita dalla legge dell'effetto del riconoscimento del vizio parziale di mente, considerato che se tale vizio parziale vi fu (circostanza, questa, non motivata in termini convincenti ad avviso del ricorrente) esso fu fugace e di scarsa intensità.
4. I ricorsi sono infondati.
4.1 Non può in primo luogo condividere la Corte la doglianza affidata dalla difesa dell'imputato al primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha contrastato le argomentazioni difensive relative agli esiti dell'accertamento del CTU designato in sede di incidente probatorio volto ad accertare la capacità dell'imputato, richiamando la disciplina del giudizio abbreviato, che, secondo superiore e noto insegnamento, costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la ures iudicanda" sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento" (Cass., Sez. Unite, 21/06/2000, n. 16, Tammaro). Ciò peraltro non implica, come erroneamente affermato dal giudice a quo, accettazione degli esiti probatori ed ancor meno accettazione degli esiti della consulenza medico legale, che prova non è (Cass., (Od.), Sez. 6^, 02/03/2006, n. 22540) e che legittimamente può essere contestata non già nella sua legittimità formale e quanto alla sua utilizzabilità, ma nel suo contenuto logico e scientifico. Peraltro anche sotto tale profilo la Corte di merito ha adeguatamente sottolineato la correttezza ed il rigore logico con il quale il consulente è pervenuto alle sue conclusioni, rispetto alle quali le considerazioni difensive in nulla incidono, dappoiché espressive di valutazioni di merito, volte a dare significati alternativi a quelli indicati dal consulente ed attraverso quest'ultimo dai giudicanti. Con riferimento esplicito, infine, alle conclusioni del consulente del P.M., opportunamente ha osservato la Corte territoriale che si trattò di giudizio espresso nella immediatezza dei fatti e comunque non in termini di certezza, di guisa che quella consulenza, anzicché contrastare, ulteriormente rafforza quella poi espletata in sede di incidente probatorio.
4.2 Del pari infondato giudica la Corte il secondo motivo di doglianza illustrato dalla difesa dell'imputato, volto a negare nella fattispecie il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento morte, imputatibile, per la difesa ricorrente, alla broncopolmonite sopravvenuta per cause indipendenti dall'azione delittuosa. È nota la lezione interpretativa di questa Corte in tema di rapporto di causalità, uno dei temi che da sempre impegna accademia e pratici del diritto: "in tema di rapporto di causalità, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della sedazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome. Ne consegue che il decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, se dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell'agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l'evento" (Cass., Sez. 1^, 20/06/2000, n. 8866 e, tra le tantissime per un suo riconosciuto rilievo scientifico, Cass., Sez. 4^, 19/12/1996, n. 578). Nel caso di specie il giudice territoriale richiama due consulenze, la prima effettuata su incarico del P.M. a seguito dell'autopsia eseguita sulla vittima e la seconda su incarico del GUP nel corso del giudizio abbreviato, entrambe concordi nell'affermare la esistenza del nesso di causalità tra le lesioni cagionate dall'imputato e la morte della vittima.
Sulla scorta di queste la Corte di merito rileva che il coma provocato dall'azione delittuosa, ancorché successivamente superato, determinò una situazione di allettamento ben diversa da quella preesistente all'aggressione, posto che in precedenza la vittima era comunque in grado di eseguire parziali movimenti, aiutando chi l'assisteva nelle operazioni, ad esempio, del mangiare. Viceversa la successiva condizione di immobilità assoluta determinata dalla condotta incriminata provocò l'insorgenza di quei problemi respiratori che portarono successivamente, ma in tempi comunque ravvicinati, agli esiti esiziali direttamente collegabili ad una broncopatia grave.
Ciò posto non può negarsi la consequenzialità causale tra gli effetti conseguenti all'azione delittuosa e l'esito finale, nonché l'inidoneità della broncopolmonite, causa diretta del decesso, a costituire quella causa del tutto autonoma da sola sufficiente a cagionare l'evento, richiesta dall'ordinamento per escludere in concreto il nesso di causalità necessario per integrare il reato.
4.3 Del pari infondate si appalesano le doglianza della pubblica accusa.
Quanto alla mancata considerazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4), non contestata ma implicitamente ravvisabile secondo il procuratore ricorrente nella descrizione della condotta descritta col capo di imputazione, osserva la Corte che la questione in tal guisa posta della contestazione implicita deve essere risolta mediante il ricorso ai principi processualistici fondanti dell'ordinamento, quali quello della contestazione dell'accusa, connesso al principio del contraddittorio ed a quello dell'esclusiva titolarità dell'azione penale in capo al pubblico ministero, principi tutti che convergono verso la necessità che l'imputazione sia chiara e precisa, che non offra elementi di dubbio e che il soggetto interessato abbia avuto la piena possibilità di difendersi. Ciò posto osserva la Corte che altro è la difesa rispetto alla condotta contestata, altro è la difesa rispetto alla qualificazione giuridica che di essa ha fatto il titolare dell'azione penale e, nel concreto, l'essersi difeso dall'accusa di omicidio volontario ammettendo la condotta ed appellandosi al vizio di mente, non implica, di per sè, una adeguata azione difensiva rispetto ai profili dati dalla violenza dell'aggressione stessa ed alla sua riferibilità ad una specifica e tipizzata aggravante.
In assenza pertanto di una possibile attività processuale esperibile da parte del P.M. in prime cure, al fine di adeguare la contestazione giuridica e formale alla descrizione del fatto così come imputato, attività però non esercitata, si poneva in termini di inammissibilità la sua doglianza in appello fondata sul principio della contestazione implicita, non avendo avuto sul punto l'imputato alcuna possibilità e prima ancora nessuna necessità, di opporre azioni difensive. Generiche poi e di merito si appalesano le ulteriori censure, quelle relative al trattamento sanzionatorio ed alla valutazione in tale ambito del vizio parziale di mente, della concedibilità o meno delle attenuanti generiche, dei contenuti del giudizio di comparazione, riferimenti tutti, questi appena elencati, rispetto ai quali è stata da questa Corte costantemente affermata la più ampia discrezionalità del giudicante, che attraverso essi esprime l'in sè della giurisdizione col solo limite della motivazione, che, per quanto premesso, ben può articolarsi rapidamente ed attraverso la valorizzazione di un elemento di giudizio rispetto ad altri neppure considerati ai fini della decisione (Cass., Sez. Un., 25/02/2010, n. 10713; Cass., Sez. 3^, 17/11/2009, n. 6641; Cass., Sez. 5^, 06/09/2002, n. 30284).
5. Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente RI\ al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso del P.G.. Rigetta il ricorso di RI IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010