Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 2675
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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In tema di misure coercitive in materia di estradizione per l'estero, la sussistenza del pericolo di fuga deve essere valutata anche con riferimento alla gravità del reato contestato, nel senso che, quanto più lieve è la sanzione prevista dalla norma, tanto più rigorosa dovrà essere la motivazione in ordine alla possibilità che l'estradando si sottragga al processo; detta motivazione deve essere fondata su elementi concreti e non su dati ipotetici, semplicemente desumibili in base ad un criterio meramente probabilistico. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che, in considerazione delle disponibilità economiche del soggetto da estradare e della vicinanza della sua abitazione al confine di Stato, aveva respinto l'istanza di remissione in libertà o di concessione di arresti domiciliari all'estradando, che era stato tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare emessa dalla autorità giudiziaria straniera con riferimento al reato di emissione di assegni a vuoto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 2675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2675
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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