Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In tema di misure coercitive in materia di estradizione per l'estero, la sussistenza del pericolo di fuga deve essere valutata anche con riferimento alla gravità del reato contestato, nel senso che, quanto più lieve è la sanzione prevista dalla norma, tanto più rigorosa dovrà essere la motivazione in ordine alla possibilità che l'estradando si sottragga al processo; detta motivazione deve essere fondata su elementi concreti e non su dati ipotetici, semplicemente desumibili in base ad un criterio meramente probabilistico. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che, in considerazione delle disponibilità economiche del soggetto da estradare e della vicinanza della sua abitazione al confine di Stato, aveva respinto l'istanza di remissione in libertà o di concessione di arresti domiciliari all'estradando, che era stato tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare emessa dalla autorità giudiziaria straniera con riferimento al reato di emissione di assegni a vuoto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 2 6.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N.2675
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N.49091/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da VA TO nato il [...];
Avverso la ordinanza emessa il 27 novembre 1998 dalla Corte di Appello di Milano, che ha respinto una richiesta di VA TO di revoca o di attenuazione del provvedimento cautelare della custodia in carcere contro di lui emesso nel processo distradizione n. 17/98;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Letta la requisitoria del PG presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva:
VA TO il 19 novembre 1998 veniva tratto in arresto in esecuzione dei mandato di cattura emesso il 7 aprile 1998 dall'A.G. di Lavella Andorra per il reato di emissione di assegni a vuoto. Il 20 novembre 1998 la Corte di Appello di Milano convalidava l'arresto e disponeva il mantenimento in carcere del VA TO, perché unica misura cautelare idonea ad evitare il pericolo di fuga.
Con istanza dei 24 novembre 1998 VA TO chiedeva la revoca o quanto meno l'attenuazione del provvedimento cautelare non concretamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.
Con ordinanza del 27 novembre 1998 la Corte di Appello di Milano rigettava l'istanza.
Proponeva ricorso per cassazione VA TO deducendo violazione di legge con riferimento alle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p., perché l'ordinanza di rigetto della Corte di Appello non era concretamente motivata in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.
Il motivo posto a fondamento del ricorso contrariamente a quanto sostenuto dal PG presso la Corte di Cassazione, è fondato. In effetti il VA TO aveva prestato il suo consenso alla estradizione aveva comunicato la sua disponibilità al deposito della somma indicata nell'assegno ed aveva prospettato di subordinare a tale deposito la concessione degli arresti domiciliari da scontarsi presso la famiglia NO di Gravellona, dichiaratasi disponibile alla ospitalità.
A fronte di tali elementi la Corte di merito si è limitata a considerare che le disponibilità economiche palesate denotano la capacità del VA TO di reggere un periodo di latitanza e che pertanto era concreto il pericolo di fuga non ovviabile con gli arresti domiciliari perché Gravellona è troppo vicina al confine svizzero.
D'altra parte osservava la Corte la volontà risarcitoria è "stata meramente affermata".
In realtà a ben vedere non vi è alcuna motivazione su elementi concreti oggettivi e soggettivi che denotino un reale pericolo di fuga del ricorrente e non è in alcun modo spiegato perché la più lieve misura degli arresti domiciliari non sia adeguata al caso di specie.
Il riferimento generico alle disponibilità economiche , peraltro non tenute nel debito conto per valutare la serietà dell'offerta risarcitoria, idonee a garantire un periodo di latitanza è invero, in assenza di consistenti, specifici e validi elementi, assolutamente inidoneo a manifestare un concreto pericolo che il ricorrente si dia alla fuga.
Inoltre anche nel procedimento di estradizione è necessario che il giudice valuti la adeguatezza e la ragionevolezza della misura imposta ed indichi con chiarezza e precisione quali elementi militano per la applicazione della misura cautelare più grave, in rapporto alle altre pure astrattamente applicabili.
Sul punto nell'ordinanza impugnata non vi è alcuna motivazione, a meno che non si voglia considerare tale la vicinanza della abitazione, indicata per gli arresti domiciliari, al confine svizzero.
Del resto le estradizioni possono essere richieste perché l'estradando debba scontare pene già definitive oppure perché sia sottoposto a processo per fatti puniti più o meno gravemente. Anche di tali circostanze obbiettive il giudice deve tenere conto per valutare la esistenza in concreto di un pericolo di fuga, poiché è lecito supporre che sia più probabile una fuga per sottrarsi alla esecuzione di una pena già definitiva o alla custodia cautelare per un grave delitto.
Si vuol dire, cioè, che quanto più lieve è il reato per il quale l'estradando è perseguito - nel caso di specie si tratta di emissione di un assegno a vuoto tanto che la legislazione italiana non consente la emissione di misure cautelari tanto meno è logico ipotizzare un concreto pericolo di fuga e tanto più si impone, allora, una motivazione più rigorosa sia in ordine al concreto pericolo di fuga che alla idoneità ed alla adeguatezza della misura imposta.
Le considerazioni svolte, che denotano una sostanziale assenza della motivazione, impongono l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di Appello di Milano. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per un nuovo esame;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 2 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999