Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2015, n. 6062
CASS
Sentenza 15 ottobre 2015

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Massime1

Il verbale di seduta di una commissione esaminatrice costituisce atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare il rapporto intersoggettivo tra i pubblici ufficiali-esaminatori e gli esaminati, sicchè la mancata annotazione in esso dell'allontanamento, anche solo per un periodo di tempo parziale, di uno dei componenti della commissione, durante lo svolgimento delle prove d'esame, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, vulnerando il valore probatorio del verbale, destinato a provare il regolare espletamento delle operazioni di esame che presuppongono la contestuale presenza di tutti i componenti della commissione.

Commentario1

  • 1Art. 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1) (3)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'AG, previsto dall'art. 374-bis, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Sez. 6, 22510/2011). Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2015, n. 6062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6062
Data del deposito : 15 ottobre 2015

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