Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2002, n. 15476
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Sentenza 10 gennaio 2002

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Nel giudizio conseguente all'opposizione proposta contro il decreto penale di condanna, quando il fatto risulta diverso da quello contestato, non è consentita al pubblico ministero la modifica all'imputazione al fine effettuare la relativa contestazione, in quanto non è applicabile in tale giudizio la disposizione dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue la necessità che il giudice, ove riconosca l'evidente insussistenza od irrilevanza del fatto originariamente contestato, pronunzi ex art. 129 cod. proc. pen. una sentenza di proscioglimento e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda per il diverso fatto emerso in udienza.(In motivazione la Corte ha rilevato come la preclusione di modifiche all'imputazione, con conseguente "cristallizzazione" dell'accusa, sia imposta dalle specifiche caratteristiche del rito conseguente all'opposizione e da una interpretazione adeguatrice dell'art. 516 cod. proc. pen., tale da non precludere per l'imputato, in ragione di scelte erronee della pubblica accusa, l'opportunità che si proceda mediante decreto di condanna anche riguardo al nuovo reato, con la possibilità di fruire dei vantaggi assicurati dal rito o di giovarsi delle alternative delineate all'art. 464 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2002, n. 15476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15476
    Data del deposito : 10 gennaio 2002

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