Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
Nel giudizio conseguente all'opposizione proposta contro il decreto penale di condanna, quando il fatto risulta diverso da quello contestato, non è consentita al pubblico ministero la modifica all'imputazione al fine effettuare la relativa contestazione, in quanto non è applicabile in tale giudizio la disposizione dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue la necessità che il giudice, ove riconosca l'evidente insussistenza od irrilevanza del fatto originariamente contestato, pronunzi ex art. 129 cod. proc. pen. una sentenza di proscioglimento e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda per il diverso fatto emerso in udienza.(In motivazione la Corte ha rilevato come la preclusione di modifiche all'imputazione, con conseguente "cristallizzazione" dell'accusa, sia imposta dalle specifiche caratteristiche del rito conseguente all'opposizione e da una interpretazione adeguatrice dell'art. 516 cod. proc. pen., tale da non precludere per l'imputato, in ragione di scelte erronee della pubblica accusa, l'opportunità che si proceda mediante decreto di condanna anche riguardo al nuovo reato, con la possibilità di fruire dei vantaggi assicurati dal rito o di giovarsi delle alternative delineate all'art. 464 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2002, n. 15476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15476 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 10/01/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 14
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 39963/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EU RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 31 maggio 2001 dal giudice del tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello;
udita nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso e per la dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale;
udito il difensore avv. Gaetano Pacchi;
Svolgimento del processo
Con decreto penale di condanna del 24 ottobre 1998, il giudice per le indagini preliminari della pretura di Grosseto condannò EU RE alla pena di lire trecentomila di ammenda per il reato di cui all'art. 19, terzo comma, lett. a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per avere sostato con la propria imbarcazione nelle acque marine protette dell'isola di Giannutri.
Il EU propose opposizione al decreto penale. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., modificò l'imputazione e contestò allo imputato il reato di cui all'art. 19, terzo comma, lett. e), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per avere navigato a motore con la propria imbarcazione nelle acque marine protette dell'isola di Giannutri.
Il giudice del tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, con sentenza del 31 maggio 2001 dichiarò il EU responsabile del reato di cui all'art. 19, terzo comma, lett. e), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, contestato in udienza, e lo condannò alla pena di lire un milione di ammenda.
Il EU propone ricorso per cassazione deducendo:
a) in riferimento alla ordinanza 28 marzo 2001, emessa nel corso degli atti preliminari, la nullità del decreto penale di condanna per difetto di motivazione ex art. 460, lett. e), cod. proc. pen. Osserva che egli aveva eccepito la detta nullità perché il decreto penale non conteneva la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione era fondata, limitandosi a richiamare mere clausole di stile. Erroneamente la detta ordinanza del 28 marzo 2001 ha respinto questa eccezione. b) violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 459, terzo comma, cod. proc. pen. Osserva che con il decreto penale di condanna era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.19, terzo comma, lett. a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per avere sostato con la propria imbarcazione nelle acque marine protette dell'isola di Giannutri. Tuttavia la semplice sosta di una imbarcazione in una area protetta non integra il contestato reato di cui all'art. 19, lett. a), per cui il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al reato per il quale la richiesta era stata avanzata, anche se avesse individuato nella fattispecie un reato diverso.
c) nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 464 e 516 cod. proc. pen. Osserva che le caratteristiche proprie del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna non consentono di contestare all'imputato un reato diverso, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., poiché la condanna per il reato indicato nel decreto non opposto è suscettibile di acquistare carattere definitivo. Quindi il giudice avrebbe dovuto dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato e trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché provvedesse a contestare altra fattispecie criminosa.
d) illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 464 e 516 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché provveda a chiedere l'emissione di un nuovo decreto penale di condanna relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto, a seguito dell'opposizione, il decreto penale di condanna è stato revocato sicché è ormai irrilevante un'eventuale sua carenza di motivazione.
Sono invece fondati sia il secondo motivo (per la parte che si riflette sul presente giudizio di opposizione) sia il terzo motivo (con conseguente assorbimento del quarto motivo).
Con il decreto penale di condanna emesso il 24 ottobre 1998 conformemente alla richiesta del pubblico ministero, il EU fu condannato per il reato di cui "all'art. 19, terzo comma, lett. a), e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394" e per la condotta contestata consistente nell'"avere sostato con la propria imbarcazione nelle acque marine protette dell'isola di Giannutri".
Esattamente il ricorrente sostiene che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe dovuto invece accogliere la richiesta del pubblico ministero ed emettere il decreto di condanna, ma avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il semplice ormeggio di una imbarcazione in acque protette, ivi comprese le acque circostanti l'isola di Giannutri, non integra il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (nemmeno in riferimento all'art. 30 della legge 6 novembre 1991, n. 394), poiché manca - in questo caso - l'alterazione dello stato dei luoghi vincolati e cioè una modificazione non momentanea ma destinata a durare nel tempo;
manca, in altre parole, una condotta idonea ad incidere in maniera apprezzabile sull'assetto ambientale territoriale (cfr. Sez. 3^, 18 marzo 1993, Petrocchi, m. 193.563; Sez. 3^, 14 maggio 1993, Giglio, m. 194.170; Sez. 3^, 7 novembre 1995, Federici, m. 203.262).
Nè il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto accogliere la richiesta di condanna ritenendo che la condotta contestata costituisse reato ai sensi degli artt. 19 e 30 della legge 6 novembre 1991, n. 394. Innanzitutto, invero, il pubblico ministero aveva richiesto il decreto di condanna per il reato di cui "all'art.19, terzo comma, lett. a)" della citata legge 394/1991, disposizione la quale vieta nelle acque marine protette "la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici". Ed è di tutta evidenza che la condotta contestata al EU ("avere sostato con la propria imbarcazione nelle acque marine protette") esula completamente dall'ambito di applicazione della fattispecie di reato contestata.
Ma il giudice per le indagini preliminari neppure avrebbe potuto ritenere che la condotta contestata dal pubblico ministero integrasse invece il reato di cui alla successiva lett. e) del medesimo terzo comma dell'art. 19 della legge 394/1991, la quale vieta "la navigazione a motore" nelle acque marine protette ed emettere quindi il decreto penale ai sensi di quest'ultima disposizione. E ciò per due diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, infatti, il pubblico ministero aveva contestato la condotta consistente nella semplice sosta, intesa come ormeggio, nelle acque protette ed è evidente che tale condotta, in sè e per sè considerata, non costituisce nemmeno il reato di cui alla lett. e) del citato terzo comma della legge 394/1991, in quanto la sola sosta non può di per sè farsi rientrare nell'ambito della navigazione a motore. Il pubblico ministero, invero, non aveva contestato al EU ne' di avere sostato nelle acque protette con i motori accesi ne' di essere arrivato nel punto di ormeggio o di essersene allontanato con i motori accesi, ipotesi quest'ultime che invece ben potrebbero entrambe farsi rientrare nella fattispecie di reato della "navigazione a motore".
In secondo luogo, questa Suprema Corte, con altra decisione emanata in data odierna, ha statuito che il fatto di "avere sostato con l'imbarcazione nelle acque protette" è completamente differente, per la diversità degli elementi costitutivi e dei connotati materiali, dal fatto di "avere navigato a motore nelle acque protette", ed ha quindi affermato il principio che vi è nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nel caso sia stata contestata ad un soggetto la condotta consistente nell'"avere sostato con l'imbarcazione nelle acque protette" e lo stesso sia stato invece poi condannato per "avere navigato a motore". Quindi, anche ipotizzando che il giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto che il CC, essendo stato visto allontanarsi con l'ausilio dei motori dal luogo ove era ormeggiato, avesse commesso il reato di navigazione a motore nelle acque protette di cui all'art. 19, terzo comma, lett. e), della legge 394/1991, ugualmente non avrebbe potuto emettere decreto penale di condanna trattandosi non solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma addirittura di un fatto diverso da quello enunciato dal pubblico ministero nella richiesta di decreto penale di condanna, fatto in ordine al quale avrebbe invece dovuto emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e restituire gli atti al pubblico ministero perché procedesse per il diverso fatto integrante il reato della navigazione a motore in acque protette. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, qualora in relazione al reato per il quale è stata avanzata la richiesta di decreto penale sussistano le condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari deve pronunciare sentenza di proscioglimento anche se individua, nella fattispecie, la sussistenza di un reato diverso (Sez. 6^, 1^ marzo 1993, Pipolo, m. 195.282). E, nel caso di specie, la conclusione avrebbe dovuto essere analoga anche aderendo all'altro indirizzo giurisprudenziale, per la verità soltanto marginalmente difforme, secondo cui il giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui ritenga che la richiesta di decreto penale non possa essere accolta perché al fatto debba essere data una diversa qualificazione giuridica, deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al fatto così come originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 cod. proc. pen. (Sez. 6^, 3 marzo 1993, Cundari, m. 193.267, v. anche Sez. 2^, 28 novembre 1996, Arcidiacono, m. 206.287). Nel caso di specie, infatti, non si trattava di dare eventualmente al fatto una diversa qualificazione giuridica (lett. e), anziché lett. a), del terzo comma della legge 394/1991), bensì semplicemente di rilevare che il fatto contestato non era previsto dalla legge come reato, anche se dagli atti sarebbe forse potuto emergere un altro fatto, del tutto diverso, che in astratto avrebbe potuto integrare un'ipotesi di reato (peraltro comunque diverso da quello contestato).
Il EU, pertanto, essendosi visto emettere nei suoi confronti un decreto penale di condanna per un fatto non previsto dalla legge come reato, del tutto legittimamente e fondatamente ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo appunto che fosse emanata quella sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per non essere il fatto contestato previsto come reato, sentenza che erroneamente il giudice per le indagini preliminari aveva omesso di pronunciare a seguito della richiesta di decreto. Può anche ricordarsi che il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto emettere la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art, 129 cod. proc. peli. già solo a seguito dell'opposizione ed ancor prima di iniziare il giudizio ai sensi dell'art. 464 cod. proc. peli. Questa Suprema Corte ha infatti statuito che "nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, anche il giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo, se non ha già disposto il rinvio a giudizio, spogliandosi della cognizione del processo, della immediata declaratoria di determinale cause di non punibilità, prevista dall'art. 129 nuovo cod. proc. pen.. La formulazione letterale di tale norma ('in ogni stato e grado del processò) e la sua 'ratio' (ragioni di giustizia e di economia processuale) ne rilevano il carattere generale e ne giustificano il più ampio ambito di applicabilità" (Sez. 3^, 10 giugno 1992, Bonfante, m. 190.941). Il giudice del tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, invece, non ha accolto la fondata richiesta di proscioglimento avanzata dall'opponente perché nel corso del dibattimento, essendo emerso il fatto nuovo che il prevenuto era arrivato sul posto ove era stato trovato ormeggiato, e comunque se ne era allontanato, azionando i motori dell'imbarcazione, essendo cioè emerso che il fatto era diverso da quello descritto nel decreto che aveva disposto il giudizio, il pubblico ministero aveva contestato all'imputato, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., questo fatto nuovo ed il nuovo reato previsto dall'art. 19, terzo comma, lett. e), della legge 394/1991, consistente appunto nell'"avere navigato a motore nelle acque protette". Con la sentenza impugnata, quindi, il giudice ha ritenuto il EU responsabile e lo ha condannato per tale nuovo fatto e tale nuovo reato contestati per la prima volta in dibattimento ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. Occorre quindi esaminare l'eccezione, prontamente sollevata dall'imputato già nel corso del dibattimento, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna non sarebbe applicabile l'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui consentirebbe al pubblico ministero di contestare all'imputato opponente un fatto diverso da quello per il quale era stato emesso il decreto penale opposto e per il quale, di conseguenza, era stato emesso il decreto che disponeva il giudizio.
Ritiene questa Corte che l'eccezione è fondata.
La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione stessa in base al rilievo "secondo cui, a seguito dell'opposizione, il giudizio prosegue nelle forme della cognizione ordinaria ed è perciò soggetto alla relativa disciplina procedimentale (ivi compresa la normativa di cui all'art. 516 cod. proc. pen.)". Si tratta però di un'osservazione che appare alquanto semplicistica e che non tiene conto nemmeno delle fondate argomentazioni in senso contrario che erano state enunciate dall'opponente.
Ed infatti, a parte che non sembra nemmeno esatto ritenere che il giudizio che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale di condanna sia in tutto e per tutto identico ad un ordinario giudizio di cognizione, l'affermazione è comunque irrilevante perché non basta - ed anzi appare del tutto scorretto sul piano logico - enunciare il presupposto che il giudizio prosegue nelle forme della cognizione ordinaria per poi fame derivare, quasi come una conseguenza inevitabile, che esso sia in ogni caso insuscettibile di subire nessun tipo di deroga o di eccezione procedimentale. Al contrario, sembra evidente che il "procedimento per decreto", previsto nel titolo 5^ del libro 6^ del vigente codice di rito, considerato, come deve essere, unitariamente sia nella fase di emissione del decreto penale di condanna sia nella eventuale successiva fase del giudizio conseguente all'opposizione, sia un procedimento dotato di proprie specifiche caratteristiche, rispondenti del resto alla ratio che lo ispira e necessarie per gli scopi per i quali il legislatore lo ha previsto, di modo che non appare affatto strano o anormale che ad esso si applichino deroghe od eccezioni rispetto agli altri tipi di procedimento o non trovino applicazione disposizioni valevoli per gli altri procedimenti. Del resto, che il procedimento per decreto abbia caratteristiche proprie che lo differenziano dagli altri riti è affermazione ricorrente non solo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, ma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Quest'ultima, ad esempio, ha tra l'altro avuto modo di affermare che "la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra detti, è in contrasto con la specificità del primo, in particolare sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza (da ultimo, sentenza n. 274 del 1997), in cui l'accertamento contenuto nel provvedimento del giudice - non a caso denominato 'decreto' - viene posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464 cod. proc. pen.) allorché l'interessato, con l'opposizione, manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento"; ed ha altresì sottolineato che in questo tipo di procedimento "è l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al 'giudizio' - nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato, o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte processuali espresse dall'opponente", di modo che non è possibile un "raffronto con gli altri schemi processuali, che sono diversi e non comparabili"; ed ha ancora ritenuto che "l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine per chi vi sia sottoposto si trasferisce, nella particolarità del disegno del procedimento monitorio, nella fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, operando il decreto solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva (sentenza n. 27 del 1966;
ordinanza n. 195 del 1970), che è essenziale per garantire il diritto di difesa (ordinanza n. 277 del 1996)" (cfr. ord. n. 432 del 23 dicembre 1998). Per quanto riguarda la giurisprudenza di questa Suprema Corte può ricordarsi, ad esempio, il costante orientamento secondo cui nel procedimento per decreto non trova applicazione l'art. 415 bis cod. proc. pen. che prevede l'invio all'imputato dell'avviso di chiusura delle indagini, e ciò non soltanto perché la nullità comminata per la violazione di tale disposizione si riferisce solo ai casi in cui si proceda nelle forme ordinarie, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a giudizio dell'imputato, ma anche perché si tratta di un adempimento che si porrebbe in antinomia con i principi di massima celerità e speditezza precipui dei riti alternativi (Sez. 1^, 16 giugno 2001, Aliprandi, m. 219.947; Sez. 5^, 30 marzo 2001, Gasparini, m. 219.718; Sez. 3^, 7 luglio 2000, Capretto, m. 217.262; Sez. 1^, 5 ottobre 2000, Giuliano, m. 217.618;
Sez. 3^, 10 luglio 2000, Palazzi, m. 217.264), sicché tale avviso non deve essere inviato non solo prima della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale, ma nemmeno prima del decreto di citazione a giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, e ciò sempre in considerazione della ratio di celerità e snellezza che caratterizza il procedimento monitorio (Sez. 6^, 8 giugno 1999, Puopolo., m. 214.678).
E può ricordarsi anche l'orientamento secondo cui nel procedimento per decreto non si applica nemmeno la disposizione che prevede, prima che venga emanato il decreto di citazione a giudizio, l'emissione da parte del pubblico ministero di un invito rivolto alla persona sottoposta alle indagini e rendere interrogatorio ex art.375, terzo comma, cod. proc. pen., e ciò anche in base all'argomento logico che il legislatore ha inteso assicurare all'indagato la possibilità di espletare la propria difesa prima dell'esercizio dell'azione penale (artt. 416 e 555 cod. proc. pen.), di tal che, ove l'atto dovesse risultare liberatorio per l'indagato, costui potrebbe beneficiare dell'archiviazione; possibilità che non ha ragione di sussistere nel procedimento per decreto nel quale l'opposizione implica che l'azione penale sia stata già esercitata (Sez. 6^, 16 novembre 1999, Morandi, m. 215.313). È quindi ben possibile, ed anzi normale, che disposizioni ed istituti che trovano applicazione nei procedimenti che si svolgono nelle forme ordinarie non trovino invece applicazione nel procedimento che nasce con l'emissione di decreto penale di condanna e prosegue con il giudizio conseguente all'opposizione allo stesso. Si tratta quindi di vedere se l'art. 516 cod. proc. pen. - laddove prevede che, qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio (e quindi nel decreto penale di condanna), il pubblico ministero ha la possibilità di modificare l'imputazione e di contestare il fatto diverso emerso in dibattimento - sia applicabile anche al giudizio di cognizione previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione al decreto penale.
In altre parole si tratta di stabilire se, in base all'art. 516 cod. proc. pen., il pubblico ministero possa, nel giudizio che si svolge ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., modificare l'imputazione e contestare un fatto diverso da quello per il quale il giudice per le indagini preliminari ha già emesso una pronuncia di condanna, sia pure provvisoria e revocabile a seguito di opposizione, ed in considerazione del quale l'imputato ha esercitato la sua facoltà di scelta fra il fare acquiescenza alla condanna per decreto (in considerazione dei benefici che ne derivano) ovvero proporre opposizione contro la stessa.
E ritiene questa Corte che la soluzione debba essere nel senso della inapplicabilità dell'art. 516 cod. proc. pen. (nella parte in cui consente la contestazione tardiva di un fatto diverso) nel giudizio che si svolge ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., e ciò anche per la necessità di dare alla disposizione di cui al citato art. 516 una interpretazione adeguatrice che ne elimini ogni possibilità di contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Si è già rilevato come il giudizio che si instaura ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. a seguito della opposizione a decreto penale di condanna abbia caratteristiche proprie e distinte non solo rispetto al normale giudizio ordinario, ma anche rispetto a quello disciplinato dagli artt. 453 e segg. cod. proc. pen. (Sez. 1, 13 giugno 2000, Bollini, m. 216.172, secondo cui si tratta di giudizio adottato per scelta del legislatore, in assenza di diverse opzioni delle parti, indipendentemente dall'evidenza della prova e dalla presenza di condizioni altrimenti necessarie, fra cui, in particolare, quella costituita dal previo interrogatorio o dalla mancata comparizione di costui a seguito dell'invito a presentarsi). Del resto, il giudizio di cui all art. 464 cod. proc. pen. ha come suo presupposto un decreto penale di condanna, ossia un provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio, suscettibile di passare in giudicato e di acquistare forza esecutiva in mancanza di opposizione, e che quindi non è assimilabile al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, il quale ha carattere interlocutorio e che deve contenere soltanto l'enunciazione del fatto e l'indicazione sommaria delle fonti di prova e non deve invece essere motivato, sia pure attraverso una "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione", come è richiesto dall'art. 460 cod. proc. pen. per il decreto di condanna.
Va poi considerato che, a seguito della richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen., ha l'obbligo di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ne ricorrano i presupposti, e, in caso contrario, ha l'obbligo di restituire gli atti al pubblico ministero quando ritenga di non poter accogliere la richiesta. Quindi, poiché l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice di pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento quando, tra l'altro, riconosce che il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato, ciò significa che se invece il giudice per le indagini preliminari accoglie la richiesta del pubblico ministero ed emette il decreto penale egli ha necessariamente ritenuto quanto meno che il fatto contestato all'imputato integra una fattispecie di reato e cioè che si tratta di fatto previsto dalla legge come reato.
Nel caso di specie, quindi, il giudice per le indagini preliminari nell'emettere il decreto di condanna ha necessariamente ritenuto che il fatto contestato al EU ("avere sostato con la propria imbarcazione nelle acque marine protette") costituisse un fatto previsto come reato dalla disposizione indicata dal pubblico ministero, ossia dall'art. 19, terzo comma, lett. a), della legge 394/1991 (o tutt'al più, anche a voler ipotizzare che si fosse trattato di un errore materiale, dalla disposizione di cui alla lett. e) del medesimo terzo comma del citato art. 19).
Ora, di fronte ad un decreto penale di condanna, il condannato ha la facoltà di effettuare una scelta nel senso che può prestare acquiescenza alla condanna inflittagli con il decreto in considerazione dei benefici che può ricavarne (come, ad esempio, la possibilità che sia stata applicata una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (art. 459, secondo comma, cod. proc. pen.) o il fatto che il decreto non acquista comunque efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi (art. 460, quinto comma, cod. proc. pen.)) ovvero può proporre opposizione affrontando il conseguente giudizio ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. Ed è evidente che questa scelta che il condannato è chiamato a fare dipende certo da tutta una serie di valutazioni che egli può compiere sulla fondatezza dell'imputazione, ma dipende in primo luogo e pregiudizialmente dalla valutazione preliminare sulla corrispondenza in astratto tra il fatto contestato ed una fattispecie di reato prevista da una norma penale. È di tutta evidenza, invero, che se il soggetto ritiene che con il decreto penale è stato condannato per un fatto che non è previsto come reato da nessuna norma penale, la sua scelta sarà necessariamente orientata nel senso di proporre l'opposizione, che costituisce l'unico rimedio al quale egli può ricorrere di fronte ad una siffatta condanna. È quindi chiaro che il fatto enunciato e contestato nel decreto penale di condanna costituisce il primo fondamentale e decisivo elemento sulla base del quale il condannato opera la sua scelta tra il proporre o meno opposizione. Sicché appare anche evidente che, una volta operata la scelta nel senso dell'opposizione - con la conseguente perdita dei benefici derivanti da una condanna per decreto - per la considerazione che il fatto per il quale è stato condannato non è previsto dalla legge come reato, non può poi il soggetto, all'esito del giudizio di cui all'art. 464 cod. proc. pen. pur avendo il giudice riconosciuto che l'opposizione era fondata perché effettivamente il decreto di condanna era stato emesso per un fatto non previsto dalla legge come reato, vedersi invece condannato per un fatto diverso, che se gli fosse stato correttamente contestato fin dall'inizio e se fosse stato correttamente posto a base del decreto di condanna lo avrebbe probabilmente indotto a non proporre opposizione e ad accettare la condanna per decreto, con i relativi benefici, benefici che invece verrebbero ad essergli irragionevolmente preclusi qualora si ritenesse che al pubblico ministero fosse consentito rimediare all'errore o all'omissione commessi nella contestazione del fatto e del reato con la richiesta di decreto penale mediante la contestazione, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., del fatto diverso nel corso del giudizio che si svolge ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. Deve in altri termini ritenersi che, con l'emissione del decreto penale di condanna, si verifichi una sorta di "cristallizzazione della imputazione", la quale diviene irrevocabile ed acquista forza esecutiva in caso di mancata opposizione ma che non può poi essere più modificata qualora, in considerazione di tale imputazione, il condannato abbia invece proposto opposizione e nel conseguente giudizio ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. sia invece emerso un fatto diverso e che il fatto per il quale fu emesso il decreto di condanna non sussiste o non è previsto dalla legge come reato. In tal caso, invero, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (così come ancor prima avrebbe dovuto fare il giudice per le indagini preliminari sia a seguito della richiesta di decreto penale sia a seguito dell'opposizione, prima di emettere il decreto che dispone il giudizio) e dovrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il fatto diverso come emerso in dibattimento, eventualmente mediante una nuova richiesta di decreto penale di condanna.
Tornando al caso di specie, è di tutta evidenza che il EU, di fronte ad un decreto che lo condannava per un fatto ("avere sostato con la propria imbarcazione nelle acque marine protette") che lui fondatamente riteneva non essere previsto dalla legge come reato, del tutto legittimamente e con piena ragione ha proposto opposizione. La sua scelta è stata quindi è stata determinata, in maniera decisiva, dal fatto per il quale il decreto penale era stato emesso. Egli invece, a seguito del giudizio, è stato condannato - e senza che questa tardiva contestazione fosse in qualsiasi modo riconducibile ad una sua colpa - perché il pubblico ministero gli ha contestato il diverso fatto di "avere navigato a motore nelle acque protette". Ed appare anche evidente che, se tale fatto gli fosse stato invece contestato dal pubblico ministero fin dall'inizio - come ben avrebbe potuto fare se avesse correttamente valutato le risultanze delle indagini preliminari - e se per esso fosse stato emesso il decreto penale, il EU avrebbe probabilmente prestato acquiescenza ed omesso di proporre opposizione. Pertanto, a causa della erroneità della violazione contestatagli il ricorrente, da un lato, è stato senza sua colpa privato della possibilità di effettuare una libera e ponderata scelta difensiva nell'optare se proporre o meno opposizione, con violazione dei suoi diritti di difesa, e, dall'altro lato, sempre senza sua colpa, non ha potuto beneficiare del rito previsto dagli artt. 459 e segg. cod. proc. pen. con riferimento al fatto nuovo contestatogli tardivamente solo in sede dibattimentale, mentre di tale rito avrebbe potuto beneficiare qualora il pubblico ministero non fosse incorso in errori ed omissioni ed avesse fin dall'inizio contestato il fatto diverso, con il che egli è stato anche irragionevolmente discriminato ai fini dell'accesso al procedimento per decreto, con violazione del principio di uguaglianza.
Come si è dianzi accennato, a questa soluzione deve pervenirsi anche sulla base di una doverosa interpretazione adeguatrice delle disposizioni in considerazione, ed in particolare dell'art. 516 cod.proc.pen. La giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti,
ha affermato principi ben precisi in ordine alla possibilità del pubblico ministero di effettuare una contestazione tardiva ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. ed in ordine alla necessità che una contestazione tardiva non determini comunque una irragionevole violazione del principio di uguaglianza o una irragionevole compressione del diritto di difesa.
Vale a questo proposito ricordare soprattutto la sentenza n. 265 del 1994, la quale ha, tra l'altro, sottolineato che non può negarsi che concreti una ingiustificata compressione del diritto di difesa l'impossibilità per l'imputato di ottenere i benefici connessi ad un rito differenziato, qualora tale impossibilità si fondi sulla "tardività" della contestazione, e ciò perché "la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta sviata da aspetti di 'anomalia' caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero", almeno quando "tale anomalia deriva o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso) o dalla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso)". Tale decisione ricorda anche che la Corte aveva in precedenza già avuto modo di affermare che "le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, ditalché, quando, in presenza di unti evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali (sentenza n. 76 del 1993; cfr. anche sentenza n. 214 del 1993)". I medesimi principi sembrano applicabili anche nel caso in esame, essendo invero indubitabile che anche nel caso di decreto penale di condanna le valutazioni dell'imputato circa la convenienza di accettare il rito speciale ovvero di proporre opposizione al decreto vengono indissolubilmente a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero e cioè dalla natura dell'addebito e dal fatto per il quale è stato emesso il decreto penale di condanna, sicché anche in questo caso si verificherebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa qualora il soggetto, essendosi risoluto a proporre opposizione in considerazione della circostanza che la condanna era stata pronunciata per un determinato fatto, possa poi vedersi condannato per un fatto diverso qualora si ammettesse la possibilità per il pubblico ministero di effettuare una contestazione tardiva dopo avere chiesto ed ottenuto un decreto di condanna in base ad un altro fatto ben specificato. Del resto, come si è già messo in evidenza, un corretto esercizio del diritto di difesa esige che l'imputato sia messo in condizioni di operare una scelta libera e ponderata sull'opportunità di proporre o meno opposizione contro una condanna emessa per un fatto ben determinato, ed è evidente che la sua scelta non potrebbe ritenersi libera, e l'esercizio del diritto di difesa non potrebbe quindi ritenersi pienamente assicurato, qualora la detta scelta dovesse essere fatta sulla base di dati incerti e mutevoli consentendo al pubblico mistero, al quale pure va ricondotto l'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato, di effettuare successivamente una contestazione tardiva per un fatto diverso e di ottenere una condanna per questo fatto nuovo.
La medesima sentenza n. 265 del 1994 ha poi anche sottolineato, in relazione alle disposizioni allora sottoposte al suo giudizio, che è ravvisabile anche una violazione dell'art. 3 Cost. quando l'imputato venga "irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale alla chiusura delle indagini stesse". Ed anche qui si tratta di principi che appaiono applicabili anche nel caso in esame dal momento che è indubitabile che nella specie, sulla base degli atti in suo possesso, il pubblico ministero ben avrebbe potuto sin dall'inizio esercitare correttamente l'azione penale chiedendo il decreto penale per il fatto che ha poi tardivamente contestato solo nel corso del giudizio di opposizione. In tal caso, come si è già sottolineato, l'imputato avrebbe potuto, in relazione a tale diverso fatto, beneficiare del rito speciale del procedimento per decreto e degli effetti favorevoli che sono ad esso riconnessi, mentre perderebbe irragionevolmente questa possibilità esclusivamente a causa di un errore del pubblico ministero qualora si ammettesse la possibilità di contestare il fatto diverso nel corso del successivo giudizio di opposizione. Quindi, qualora si aderisse alla interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, a causa della erroneità della imputazione ed in dipendenza della maggiore o minore esattezza delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero, l'imputato verrebbe anche ad essere irragionevolmente discriminato ai fini della possibilità di accesso al procedimento per decreto, con conseguente violazione del principio di uguaglianza.
In conclusione, deve ritenersi che nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., non possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui consente al pubblico ministero di contestare all'imputato un fatto diverso da quello per il quale era stato emesso il decreto penale di condanna. In tal caso, se per il fatto per cui è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e per il quale l'imputato era stato condannato con il decreto penale emerge in modo evidente dagli atti che il fatto stesso non sussiste o che non è previsto dalla legge come reato, il giudice deve pronunziare sentenza di proscioglimento in ordine allo stesso, così rimediando all'errore commesso dal giudice per le indagini preliminari nell'emettere il decreto di condanna e poi il decreto che dispone il giudizio anziché pronunziare immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e deve contemporaneamente rinviare gli atti al pubblico ministero per il fatto diverso che è risultato nel corso dell'istruzione dibattimentale, mentre in ogni altro caso deve limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero in ordine al fatto diverso emerso in dibattimento, con preclusione della nuova contestazione dibattimentale.
Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata ha illegittimamente condannato il EU per avere navigato a motore nelle acque protette, ossia per un fatto completamente diverso da quello contestato con il decreto che disponeva il giudizio e per il quale era stato emesso il decreto penale di condanna, ovvero per un fatto per il quale non era mal stata legittimamente iniziata dal pubblico ministero, l'azione penale e che non era mai stato legittimamente contestato all'imputato, appunto perché, per le ragioni evidenziate, non doveva considerarsi ammissibile, e quindi valida ed efficace, la contestazione tardiva effettuata in dibattimento dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per avere illegittimamente pronunziato condanna per un fatto mai contestato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002