Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7025
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Il diritto alla riconsegna incorporato nella polizza di carico non ha la sua fonte nel contratto di trasporto, ma nella dichiarazione cartolare in essa contenuta, che svincola i diritti inerenti al trasporto dal rapporto fondamentale. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della legge regolatrice in una controversia (nella specie risalente al 1984) fra un vettore straniero ed una società italiana, non può trovare applicazione l'art. 10 del codice della navigazione, bensì l'art. 25, secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale.

Il valore della polizza di carico come titolo di credito alla riconsegna delle merci trasportate si ricollega alla sottoscrizione del documento da parte del vettore, che con essa assume l'obbligo di riconsegnare le merci indicate nel titolo al portatore della polizza stessa. In forza dei principi di autonomia e letteralità, propri dei diritti cartolari, il contenuto del diritto alla riconsegna incorporato nella polizza e della correlativa obbligazione cartolare del vettore si determina in base a quanto risulta dallo stesso documento, mentre resta impedita l'opponibilità al portatore della polizza di eccezioni estranee al titolo e ciò anche con riferimento a quelle inerenti alla disciplina negoziale del contratto di trasporto, in base al quale, dopo il caricamento, la polizza è stata emessa. La mancanza della indicazione del luogo di destinazione della merce e del luogo e della data della consegna, non infirma la validità della polizza di carico come titolo di credito, ma espone il portatore soltanto al rischio di eccezioni del vettore sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7025
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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