Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 2
Il diritto alla riconsegna incorporato nella polizza di carico non ha la sua fonte nel contratto di trasporto, ma nella dichiarazione cartolare in essa contenuta, che svincola i diritti inerenti al trasporto dal rapporto fondamentale. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della legge regolatrice in una controversia (nella specie risalente al 1984) fra un vettore straniero ed una società italiana, non può trovare applicazione l'art. 10 del codice della navigazione, bensì l'art. 25, secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale.
Il valore della polizza di carico come titolo di credito alla riconsegna delle merci trasportate si ricollega alla sottoscrizione del documento da parte del vettore, che con essa assume l'obbligo di riconsegnare le merci indicate nel titolo al portatore della polizza stessa. In forza dei principi di autonomia e letteralità, propri dei diritti cartolari, il contenuto del diritto alla riconsegna incorporato nella polizza e della correlativa obbligazione cartolare del vettore si determina in base a quanto risulta dallo stesso documento, mentre resta impedita l'opponibilità al portatore della polizza di eccezioni estranee al titolo e ciò anche con riferimento a quelle inerenti alla disciplina negoziale del contratto di trasporto, in base al quale, dopo il caricamento, la polizza è stata emessa. La mancanza della indicazione del luogo di destinazione della merce e del luogo e della data della consegna, non infirma la validità della polizza di carico come titolo di credito, ma espone il portatore soltanto al rischio di eccezioni del vettore sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7025 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MAYFAIR CORPORATION, con sede in Monrovia (Liberia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati NICOLA BALESTRA, KRISTIAN KIELLAND, giusta procura speciale autenticata e legalizzata del 3/12/96;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 125, presso lo studio dell'avvocato CARLO MOLA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO MAGGIOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1288/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 27/06/96 e depositata il 25/09/96 (R.G. 1887/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Nicola BALESTRA;
udito l'Avvocato Angelo MAGGIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'autunno del 1983 l'E.N.E.L. acquistò dalla OA International Trading Ltd., con contratto CIF (costo del trasporto a carico del venditore), dell'olio combustibile imbarcato in Siria il 26.10.1983, che fu scaricato a Venezia dalla nave Katina, di bandiera greca, su esibizione da parte dell'ENEL della polizza di carico. Con atto di citazione del 1984 l'armatrice liberiana della nave Mayfair Corporation, premesso che aveva concluso con la OO Ranger di Panama un contratto per il trasporto di petrolio grezzo (da uno o due porti della Siria ad uno o due porti del Regno Unito/Continente e Scandinavia) e che il nolo (da versarsi al completamento della discarica) non le era stato corrisposto, convenne in giudizio l'ENEL chiedendone la condanna al pagamento di U.S. $ 242.140,15 per nolo, controstallie e danni da detenzione, oltre ai danni da svalutazione monetaria ed agli interessi.
Sostenne l'attrice che l'obbligazione di pagare il nolo era stata assunta dal ricevitore ENEL con la presentazione della polizza di carico, che tale obbligo sanciva, e che la polizza stessa non era nella specie un titolo di credito in quanto non specificava il porto di sbarco, indicato con la generica espressione "France for order";
la polizza non determinava quindi il contenuto dell'obbligazione cartolare, sicché, non essendo il documento retto dal principio della letteralità, il richiamo al charterparty (contratto di trasporto) contenuto nel modulo a stampa e ribadito con dattilo scrittura, anche se non completato con la data del contratto, era valido e vincolante per il ricevitore.
L'ENEL resistette, affermando che la presentazione della polizza, indipendentemente dalla sua natura di titolo di credito, comunque non trasferisce alcun obbligo al ricevitore, ma solo libera il vettore dalle proprie obbligazioni;
che il charterparty era stato richiamato in modo del tutto generico, onde non potevano essere fatti valere verso il ricevitore i patti intervenuti tra il vettore ed il fornitore;
che il petrolio era stato acquistato con contratto CIF, che il corrispettivo era stato versato e che la OA Trading Ltd. aveva comunicato che il prezzo del nolo era stato pagato. La OA Trading, chiamata in causa dall'ENEL, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano, su base compromissoria, in ordine alle controversie collegate al contratto intercorso con l'ENEL.
Con sentenza del 1992 l'adito tribunale di Venezia accolse la domanda della Mayfair, declinando la giurisdizione in ordine alla domanda di garanzia dell'ENEL. Osservò il tribunale che la polizza di carico era bensi un titolo di credito ("sovvenendo l'art. 461 cod. nav. quanto alla data", essendo indicato il luogo del carico ed apparendo sufficiente l'indicazione "France for order" quanto a quello di destinazione) ma che il charterparty, solo genericamente richiamato, sarebbe stato opponibile all'ENEL soltanto se fosse stato individuato o allegato. Ritenne peraltro che la legge regolatrice delle obbligazioni relative al trasporto fosse quella greca in ragione della bandiera della nave e fece dunque applicazione degli artt. 149 e 159 del codice della navigazione greco, i quali prevedono che il ricevitore, accettando la riconsegna della merce, assume l'obbligazione di pagare il nolo in solido con il noleggiatore.
2. La corte d'appello di Venezia, decidendo sul gravame principale dell'ENEL e su quello incidentale della Mayfair Corporation ha accolto il primo e rigettato il secondo, respingendo la domanda proposta dalla Mayfair nei confronti dell'ENEL. Per quanto in questa sede ancora interessa, ha osservato la corte territoriale:
- che il contratto di trasporto (charterparty), prevedente l'obbligo del ricevitore di pagare il nolo alla consegna, non era opponibile all'ENEL, limitatasi ad acquistare l'olio combustibile con contratto CIF, e che dunque neppure veniva in considerazione la legge greca, non trovando applicazione il criterio di collegamento di cui all'art. 10 del codice della navigazione, il quale presuppone un contratto di trasporto;
- che il diritto a pretendere la riconsegna può essere esercitato anche da chi sia mero possessore della polizza di carico (sia essa o no titolo di credito) ovvero proprietario della merce per averla acquistata;
- che, vertendosi in materia di obbligazioni non contrattuali, la legge applicabile è - secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale - quella del luogo in cui è avvenuto il fatto dal quale le obbligazioni derivano (luogo della riconsegna del carico) e dunque, nella specie, quella italiana, che non prevede l'obbligo del ricevitore nei confronti del vettore per il pagamento del nolo.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Mayfair Corporation sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l'ENEL. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10, in relazione agli artt. 419 e 458 cod. nav. e 1372 c.c., nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Si duole la Mayfair che la corte d'appello, sulla scorta della premessa che condizione di operatività del criterio di collegamento di cui all'art. 10 del codice della navigazione (che comporterebbe l'applicazione della legge greca come legge di bandiera della nave, prevedente l'obbligo di ricevitore di pagare il nolo) fosse l'opponibilità del contratto di trasporto (charterparty) al ricevitore ENEL, abbia ritenuto che questo fosse legittimato alla riconsegna del carico sulla base del possesso della polizza di carico senza considerare, "con ciò gravemente errando - che la polizza di carico viene emessa in base ad un contratto di trasporto (art. 458 cod. nav.) ed è considerata dalle unanimi dottrina e giurisprudenza essa stessa prova del contratto di trasporto (v., per tutte, Cass., 27 novembre 1961, n. 2438)". Quand'anche, dunque, il contratto di trasporto non fosse stato opponibile all'ENEL, ciò non di meno l'art. 10 cod. nav. avrebbe dovuto trovare ugualmente applicazione, in quanto il diritto incorporato nella polizza di carico è retto dalla legge che disciplina il trasporto ed è quindi soggetto all'art. 10 citato.
2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 cod. nav., 153 del codice marittimo greco e, nei limiti della loro applicabilità, 1153, 1372, 1411, 1689, 1692, 1992 e segg. cod. civ., 458, 460 e 467 cod. nav., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
La corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la legittimazione alla riconsegna della merce possa nascere dalla proprietà del carico in se stessa, a prescindere dal possesso della polizza di carico che, ai sensi dell'art. 1996 c.c., attribuisce il possesso delle merci ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. Di fronte al vettore, possesso della polizza e proprietà della merce si identificano, per cui non può esservi diritto di proprietà diverso da quello che appare dal possesso del titolo che attribuisca legittimazione al ricevitore per ottenere la riconsegna del carico.
Anche da tale angolazione, pertanto, in ragione di quanto osservato nell'illustrazione del primo motivo, la posizione del ricevitore non può sottrarsi alla legge che disciplina il trasporto. In nessun caso la corte d'appello avrebbe potuto fare applicazione dell'art. 25, secondo comma, delle preleggi ad un trasporto marittimo in violazione dell'art. 1 del cod. nav. sulla gerarchia delle fonti di diritto della navigazione, quasi che la Mayfair avesse avanzato una domanda aquiliana.
3. Col terzo motivo la sentenza è censurata, in riferimento agli all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per "violazione e falsa applicazione degli artt. 10 cod. nav., 153 del codice marittimo greco e, nel caso di sua applicabilità, l'art. 1 del Bill of Loading Act inglese del 1855. Violazione, nei limiti di loro applicabilità, degli artt. 1153, 1372, 1411, 1689, 1692, 1992 e segg. cod. civ., 455, 458 460 e 467 cod nav., 112 c.p.c., nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia". Premesso che, con la presa in consegna del carico, anche secondo il diritto italiano il ricevitore diventa obbligato al pagamento del nolo (vengono citate Cass., nn. 4822 del 1979 e 569 del 1948), la ricorrente rileva che all'insorgenza di tale obbligo potrebbe opporsi solo l'autonomia del diritto cartolare e la letteralità dei titoli di credito. Ma - afferma - tale natura va nella specie negata alla polizza di carico, che non enunciava il luogo di destinazione ed il luogo e la data di consegna, secondo quanto invece previsto dall'art.460 del codice della navigazione, lettere "c" ed "f". La polizza non conteneva dunque in se stessa tutti gli elementi di determinazione della prestazione che costituisce l'oggetto dell'obbligazione cartolare ed aveva valore di documento di legittimazione, il quale consente di identificare il ricevitore come beneficiario del contratto di trasporto. Da qui l'opponibilità al medesimo del contratto di trasporto, la cui clausola n. 7 stabiliva che il nolo era pagabile "immediatamente dopo il completamento della scaricazione".
4. È logicamente preliminare l'esame del terzo motivo di ricorso, col quale la società ricorrente nega che la polizza di carico avesse natura di titolo di credito, su tale assunto sostanzialmente fondando la propria pretesa creditoria (al pagamento del nolo) nei confronti del ricevitore ENEL in base sia al contratto di trasporto (charterparty) che alla legge greca, quale legge di bandiera della nave.
L'assunto è privo di pregio ed il motivo è, dunque, infondato. Il tribunale - con sentenza appellata sul punto dalla Mayfair innanzi alla corte di merito, che ha rigettato il gravame senza peraltro prendere posizione in ordine alla qualificazione giuridica della polizza di carico in questione - aveva ritenuto che la mancanza (a) della data e del luogo della consegna e (b) del luogo di destinazione non infirmassero la natura di titolo di credito della polizza, soccorrendo l'art. 461 del codice della navigazione in ordine ai primi due elementi ed apparendo la dizione "France for order" sufficiente ai fini dell'indicazione del luogo di destinazione.
L'analisi sulla forma della polizza è stata condotta alla stregua del diritto italiano, la cui applicazione non è stata contestata da alcuna delle parti ne' nel giudizio di merito ne' in questa sede, sicché non si pone il problema dell'individuazione di un diverso diritto applicabile, volta che tutti i criteri di collegamento presuppongono un'indagine, comunque implicitamente compiuta dal giudice del merito, sui fatti che ne giustificano l'applicazione. E nessuna censura è mossa sul punto. Le conclusioni cui era addivenuto il tribunale sono corrette. La valenza della polizza di carico come titolo di credito alla riconsegna delle merci trasportate è, invero, collegata alla sottoscrizione del documento da parte del vettore, che con la sottoscrizione e l'emissione della polizza assume l'obbligo di riconsegnare le merci indicate nel titolo che le rappresenta al portatore della polizza.
Trattasi di diritto cartolare, connotato dalla autonomia e dalla letteralità, la quale in altro non consiste che nella delimitazione del contenuto del diritto alla riconsegna incorporato nella polizza (e della correlativa obbligazione del vettore) in base a quanto dallo stesso documento risulta ed impedisce l'opponibilità di eccezioni estranee al titolo. La circostanza, poi, che la polizza di carico esplichi una funzione prevalentemente probatoria tra le parti del contratto di trasporto in base al quale, dopo il caricamento, è stata emessa, non incide sulla inopponibilità al portatore della polizza della disciplina negoziale del trasporto che non sia direttamente desumibile dal documento.
L'indicazione del luogo di destinazione non è essenziale ai fini che ne occupano. La sua mancanza non incide, infatti, sul diritto del portatore della polizza ad ottenere la riconsegna ma lo espone, se mai, al rischio di eccezioni del vettore sul punto. Nella specie la consegna è stata puntualmente eseguita in base alla polizza (secondo quanto dall'attuale ricorrente affermato nello stesso atto di citazione) recante l'indicazione "France for order", e non in base al contratto di trasporto, che (tra l'altro) non si afferma annoverasse Venezia tra i luoghi di destinazione. Nè il vettore formulò eccezioni di sorta.
Che la mancata indicazione del luogo di destinazione e del luogo e della data di consegna non infirmino la validità della polizza di carico come titolo di credito alla riconsegna delle merci oggetto del trasporto è, del resto, principio generalmente accettato anche nelle convenzioni internazionali, quale la "Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare", adottata ad Amburgo il 31.3.1978 - nella specie non applicabile, ma alla quale l'Italia ha aderito con l. 25.1.1983, n. 40 - laddove stabilisce che la natura giuridica del documento non è inficiata dalla mancanza di indicazioni diverse da quelle relative all'intervenuto carico delle merci da parte del vettore ed all'impegno di questi di consegnarle contro presentazione del documento stesso (art. 15, paragrafo 8, in relazione all'art. 7, paragrafo 1). Va incidentalmente aggiunto che la stessa Convenzione, all'art. 16, paragrafo 4, prevede testualmente che la polizza di carico che "non indichi il nolo o diversamente non indichi che il nolo è a carico del destinatario o non precisi il compenso di controstallia dovuto al porto di caricazione e a carico del destinatario, costituisce una presunzione prima facie, salvo prova contraria, che ne' il nolo ne' il compenso di controstallia siano a carico del destinatario", ma che "tuttavia, non è ammissibile la prova contraria da parte del vettore qualora la polizza di carico sia stata trasferita ad un qualsiasi terzo, incluso il destinatario, che abbia agito in buona fede facendo affidamento sulla mancanza di tale indicazione nella polizza di carico".
Va pertanto escluso che la clausola n. 7 del contratto di trasporto fosse opponibile al possessore della polizza (Enel).
5. Privo di fondamento è anche il primo motivo di ricorso, in quanto basato sull'erroneo l'assunto che, essendo la polizza emessa in base ad un contratto di trasporto, quand'anche il contratto non fosse stato nella specie opponibile all'ENEL, avrebbe dovuto comunque farsi applicazione, ai sensi dell'art. 10 del codice della navigazione, della legge greca prevedente l'obbligo del ricevitore di pagare il nolo, quale legge di bandiera della nave, in quanto il diritto incorporato nella polizza è retto dalla legge che disciplina il trasporto.
Il diritto alla riconsegna incorporato nella polizza non ha, infatti, la sua fonte nel contratto di trasporto, ma nella dichiarazione cartolare contenuta nella polizza di carico, che svincola i diritti inerenti al trasporto dal rapporto fondamentale. Costituendo l'emissione della polizza un atto unilaterale e ricollegandosi il diritto alla riconsegna delle merci non al contratto di trasporto ma al possesso della polizza, il criterio di collegamento è stato correttamente ricercato dalla corte di merito in applicazione dell'art. 25, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, non derogato dalla disposizione speciale di cui all'art. 10 del codice della navigazione. L'errore in cui la corte di merito è incorsa nel ritenere che, in applicazione della norma citata, la legge applicabile fosse quella del luogo in cui era avvenuta la riconsegna, anziché quella del luogo in cui era stata emessa la polizza, è irrilevante in relazione al motivo di censura, col quale si invoca la legge greca in virtù di una norma (l'art. 10 cod. nav.) la cui applicazione è stata comunque correttamente esclusa. Nè si afferma che tale legge sarebbe stata in ogni caso applicabile per essere stata la polizza emessa in Grecia (dagli atti la circostanza risulta, anzi, positivamente esclusa).
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
L'accertamento dell'eventuale errore della corte di merito nell'aver ritenuto che la legittimazione alla riconsegna delle merci potesse derivare dalla proprietà del carico in sè,
indipendentemente dal possesso della polizza di carico, non consentirebbe, invero, la cassazione della sentenza, volta che la decisione risulterebbe comunque sorretta dall'ulteriore ratio decidendi, rappresentata dal l'incontestato possesso della polizza di carico da parte dell'Enel, che ottenne la riconsegna su esibizione del titolo.
7. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 362.0000=, oltre a L. 12.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999