Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 0 01 05/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17077/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Giuseppe Ianniruberto Dott. Presidente 107 Cro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 20 Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere novembreDott . Pasquale Picone Consigliere 2001ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente 4481
contro
De ES EN, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 113/99, decisa in data 20 maggio 1999 e pubblicata in data 11 giugno 1999, resa dal Tribunale di Pescara nel procedimento n. 19/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Franco Agostini nell'interesse del controricorrente De ES EN;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 febbraio 1998 De ES EN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pescara 1'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al fine di ottenere, per effetto dell'art. comma 18 del DL 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451, la proroga al 31 dicembre 1994 del trattamento di mobilità fruito fino al 25 dicembre 1993. Con sentenza n. 2399/98 in data 23 ottobre 12 novembre 1998, il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello 1'I.N. P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e in esito il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 113/99, emessa in data 20 maggio - 11 giugno 1999, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, 2 motivava la decisione. Osservava che la lettera della disposizione in premessa "trattamenti scaduti ○ in scadenza 'entro il primo semestre del 1994' (e non già 'tra il 1-1-1994 ed il 30 giugno 1994'), con indicazione di un riferimento temporale limite di carattere senza alcuna espressa ulteriore limitazione" escludeva assoluto, la restrittiva interpretazione accreditata dall'Istituto nel senso che sarebbero stati prorogati solamente i trattamenti in scadenza appunto nel semestre indicato. Poneva ancora in rilievo che risulterebbe ingiustamente fradiscriminatoria e irrazionale una differenza di trattamento situazioni verificatesi in tempi sostanzialmente coincidenti. Propone ricorso per cassazione 1'INPS con un unico complesso motivo. De ES EN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia la violazione e falsa 299, applicazione dell'art. comma 18 del DL 16 maggio 1994 n. convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451. Si Osserva che il testo normativo ha determinato non solo il termine finale ma anche quello iniziale per la fruizione del beneficio. La censura è fondata. Questa Corte di legittimità ha già affermato che "la proroga del trattamento di mobilità introdotta dall'art. 5 del D.L. n. 299 del 3 M 1994 realizza, senza soluzione di continuità, un prolungamento del beneficio introdotto dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 e quindi l'intervento del legislatore del 1994 che (all'art. cit.) ha fatto riferimento alla "proroga" del beneficio, implicando che il termine di scadenza dello stesso non fosse ancora spirato, ha riguardato non già i trattamenti di mobilità da lungo tempo esauriti, ma solo quelli in corso nel primo semestre del 1994. Conseguentemente solo i trattamenti scaduti durante tale. semestre e non anche quelli scaduti in precedenza (anche se di un solo giorno, come nel caso di specie) beneficiano della proroga" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 2169 del 25 febbraio 2000, rv 534430, conf. Sez. Lav., sent. n. 13989 del 24 ottobre 2000, rv 541182). Non si ravvisano ragioni per porre in discussione tale orientamento, del tutto convincente siccome fondato sul testo normativo e su una razionale ricostruzione della disciplina dell'istituto in esame, atteso che il controricorrente non avanza alcuna critica e non formula riserve di sorta, limitandosi a ncn tener conto delle sentenze sopra richiamate. Il ricorso va pertanto accolto. Questa Corte deve decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cpc, non essendo necessario alcun accertamento di fatto. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza e(1 la ) reiezione della domanda del lavoratore. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza € temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese dell'intero giudizio, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Roma, 20 novembre 20 илов IL PRESIDENTE Want You IL CONSIGLIERE ESTENSORE CindeLavilla IL CANCELLIERE' Depositato in Cancelleria ..77. GEN. 2002 oggi. CANCELLIERE IL CANCELLIERE 3 3 0 1 5 A I . S . D T S , R A N O T A ' , L 3 L L A 7 L S - O E E 8 B - P D I 1 S I I D 1 S N N A E G E T S S O G I O G A P A E D L M E O I , T A A O T I L D R R T L I E S E I T D D G N E O E R S E 5