Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali (art. 2, comma terzo, cod. pen.), con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni), non può applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, ancorché in linea di principio più favorevole, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, in quanto il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 134
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 016064/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ GI, N. IL 08/04/1948;
avverso SENTENZA del 14/02/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il S. Proc. Gen. Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma, per quanto qui interessa, di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Palmi il 28 aprile 2003, AZ PE venne ritenuto responsabile di lesioni volontarie in danno di Scarcella Giuseppa;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Fazio, denunciando violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, sull'assunto, in sintesi, che indebitamente la Corte territoriale avrebbe basato il giudizio di colpevolezza sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute riscontrate dalla certificazione sanitaria relativa alle lesioni da lei riportate, senza considerare il carattere interessato di dette dichiarazioni e la oggettiva possibilità che lo scontro fisico in occasione del quale le lesioni erano state prodotte fosse stato provocato dalla stessa persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che le proposte censure in altro non consistono se non nella prospettazione di una possibile "lettura" alternativa delle obiettive risultanze probatorie, assolutamente incompatibile con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, tanto più in quanto detta lettura dovrebbe basarsi non su dati oggettivi contrastanti con quelli valorizzati dal giudice di merito ma su mere ed astratte ipotesi, non dotate, per quanto rappresentato nel ricorso, di alcuna particolare credibilità;
- che pertanto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
- che non può, d'altra parte, neppure darsi luogo all'annullamento con rinvio della sentenza per rideterminazione della pena, come richiesto invece dal procuratore generale presso questa Corte, nel chiaro presupposto che, trattandosi di reato ora attribuito alla competenza del giudice di pace, avrebbe dovuto applicarsi il trattamento sanzionatorio, da considerare più favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. b); e ciò in quanto, essendo stata nella specie concessa la sospensione condizionale della pena e non essendosi, nel ricorso, prospettata doglianza alcuna in punto di pena, deve trovare applicazione, ad avviso del collegio, il principio già affermato da questa Corte, sez. 5^, 4 ottobre - 2 dicembre 2004 n. 46793, Celestino, RV 230286, secondo cui: "Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato";
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006