Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 210 cod. proc. pen. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso non determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Commentario • 1
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 41004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41004 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1589
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 34868/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI EL N. IL 16/05/1967;
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 11/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito il difensore Avv. BATTAGLIA Carmen.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 11.1.2013, il tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la sentenza 25.5.2011 del giudice di pace di Sarno, con la quale IA MA era stato condannato alla pena di Euro 400 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di diffamazione in danno del fratello IZ. Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 197 e 210 c.p.p.:
sono state utilizzate le dichiarazioni testimoniali di persone che rivestivano la veste di indagati per i reati di cui agli artt. 595, 486 e 368 c.p. e l'incompatibilità scatta per il solo fatto che esiste un legame di connessone o collegamento tra i due procedimenti. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, IA IZ, ugualmente indagato per un fatto commesso in danno del ricorrente, la sua deposizione doveva svolgersi nelle forme di cui all'art. 210, comma 6 e le dichiarazioni andavano valutate a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, unitamente ad altri fatti che ne confermino l'attendibilità;
2. vizio di motivazione: non è stata rispettata la norma sulla valutazione della prova dichiarativa: la S.C. deve quindi stabilire se la scelta dei giudici di merito di giungere ad una certa conclusione sarebbe stata la stessa anche senza gli elementi di prova sopra indicati;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per propalazioni diffuse non contemporaneamente tra più persone, ma - come nel caso in esame- singolarmente comunicate a ciascuna di esse.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche perché ha effettuato una ricostruzione differente da quella del primo giudice e ha valorizzato un mero sospetto o una personale congettura limitandosi ad una valutazione di "rimando" a quelle infondate, poste a base della sentenza di primo grado.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, va rilevato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (sez. 5^ n. 26206 del 14.6.2013). "La mancata osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 210 c.p.p., in tema di esame di persona indagata in un procedimento connesso determina non la inutilizzabilità della deposizione testimoniale acquisita bensì la nullità a regime intermedio della stessa, la quale non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale, per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata". Tale articolo è finalizzato a tutelare l'imputato o l'indagato nel procedimento connesso dal rischio che, deponendo nel processo principale come testimone obbligato a dire la verità, arrivi inconsapevolmente ad incriminarsi per il reato connesso o probatoriamente collegato e, comunque, a deporre contro se stesso.
Proprio per evitare il prospettato rischio, l'ordinamento prevede, per un verso, che egli debba essere avvertito della facoltà di non rispondere e, per altro verso, che sia obbligatoriamente assistito da un difensore, il quale ha diritto di partecipare all'esame. In caso di esame dibattimentale, svolto nel contraddittorio tra le parti e in presenza dei difensori, le disposizioni contenute dell'art. 64 c.p.p., comma 3, non vanno applicate in quanto esse si riferiscono all'interrogatorio dell'indagato e quindi ad una fase di assenza di contraddittorio, che impone maggior rigore a garanzia del dichiarante e dei terzi coinvolti dalle dichiarazioni (sez. 5^, n. 41886 del 24.9.2013, rv 257839; conf. sez. 5^ n. 12976 del 23.2.2012, rv 252317, secondo cui in caso di esame dibattimentale .in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., comma 2, di imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, allo stesso non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). Quando, pur sussistendone i presupposti, non si procede all'applicazione dell'art. 210 c.p.p., si ribadisce che la conseguenza dell'inosservanza è la nullità della deposizione testimoniale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), atteso che la legge non vieta l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato ma, semplicemente, prescrive che esso sia assunto secondo determinate formalità. Tale nullità, a regime intermedio, non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale, per assenza di interesse all'osservanza della disposizione violata, la cui ratio è rappresentata dalla tutela del solo dichiarante - imputato o indagato nel procedimento connesso o per il reato collegato - contro il già indicato rischio di autoincriminazione. Questo orientamento prende atto della esistenza del diverso orientamento interpretativo, richiamato dai ricorrenti, secondo il quale le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito, perché imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, (Sez. 5^, 28 ottobre 2010/11, n, 1898, Rv. 249045). Razionalmente la presente decisione si distacca da tale orientamento, per due ordini di motivi, già (in parte ) anticipati:
1. l'inutilizzabilità di una prova, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., comma 1, è la sanzione processuale prevista per l'assunzione della prova "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge" e non per le ipotesi in cui la prova, pur consentita, sia stata assunta senza l'osservanza delle formalità prescritte;
2. l'art. 197 bis c.p.p., comma 2, richiama esclusivamente dell'art. 4 c.p.p., comma 3, lett. c) e non il comma 3 bis, entrambi introdotti dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 2, sul giusto processo. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in considerazione della sua evidente genericità.
Il terzo motivo, da un lato reitera osservazioni critiche del tutto generiche, dirette sulla ricostruzione del fatto .compiuta dei giudici di merito, i quali hanno, invece, precisamente scandito l'impegno del ricorrente nel diffondere tra più persone le non vere e offensive valutazioni sull'attività commerciale svolta dal fratello;
dall'altro propone una non condivisibile interpretazione di uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il requisito della comunicazione con una pluralità di persone sussiste, sotto più profili (sez. 5^. n. 36602 del 15.7.2010, rv 248431):
a) se la diffusione tra più persone delle notizie e delle valutazioni sia avvenuta anche non simultaneamente (sez. 5^, n. 31728 del 16.6.04);
b) se la comunicazione lesiva sia avvenuta a voce alta, tanto da poter essere sentita dalle persone presenti nel luogo e nel momento della esternazione (nel caso in esame, nel corridoio dell'ospedale, percorso in quel momento da operatori, infermieri, medici e pazienti (sez. 5^, n. 10263 del 6.10.1981, rv 150986). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ricostruito con estrema precisione il percorso seguito dall'imputato per diffondere tra più persone, anche in singoli colloqui, le diffamatorie valutazioni sull'attività commerciale del fratello e hanno così acquisito un materiale probatorio, che sottoposto a comparata e razionale valutazione, ha ampiamente legittimato l'affermazione di responsabilità del ricorrente.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014