Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni dibattimentali, le circostanze aggravanti emerse nel corso delle indagini preliminari, ma non contestate con l'ordinanza di rinvio a giudizio, possono essere contestate nella fase dibattimentale solo qualora risultino dall'istruzione dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento del danno per ritardo del comune nel rilascio di sanatoria ediliziaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/1998, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. MARVULLI NICOLA PRESIDENTE del 15.10.1998
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " AL FR " N. 1771
3. " GN LO " REGISTRO GENERALE
4. " IO RO " N. 9127/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MULÈ Castrenze n. Palermo il 5.6.1975
MULEI Salvatore n. Camporeale il 21.6.1976
avverso la sentenza della Corte di Appello Sezione per i minorenni- di Palermo in data 19.11.1997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone
Udito il Procuratore Generale dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rinvio del processo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto riguardante la contestazione dell'aggravante.
M O T I V I
Gli imputati sono stati dichiarati colpevoli, in concorso con Mulè Raimondo del reato p.p. dagli artt. 582, 110 e 61 n. 1 c.p. per avere, in Campo reale, il 19.11.1992 per futili motivi, in concorso tra di loro e con Mulè Ignazio, cagionato a Maniscalco Massimo, aggredendolo, lesioni personali guaribili in giorni dieci. Coi ricorsi vengono dedotte:
1. la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 517 c.p.p La Corte d'Appello, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, dato che il P.M. non avrebbe potuto contestare in sede dibattimentale la circostanza aggravante, di guisa che il reato contestato al ricorrente, divenuto punibile d'ufficio, sarebbe stato punibile a querela, mancando la quale, avrebbe la Corte dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale.
Sostiene che la tardiva contestazione della circostanza aggravante ha concretizzato anche una palese violazione del diritto di difesa nella misura in cui la diversa condizione di procedibilità del fatto-reato, avrebbe potuto indurre l'imputato a valutare la possibilità di chiedere l'applicazione di un rito alternativo (Cass.Pen.n. 2694/92).
2. Carenza di motivazione sul punto.
3. Insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.. 4. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare il perdono giudiziale o quanto meno la sospensione condizionale della pena e ciò in considerazione del fatto che il danno fisico cagionato dalla parte offesa è stato di lievissima entità.
Il 3^ e il 4^ motivo di ricorso sono infondati.
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 C.P. (l'avere agito per motivi futili) è ben configurabile - quale che sia il contesto sociale nel quale si svolga l'azione - qualora l'agente cagioni lesioni alla vittima solo per sfogare i suoi impulsi aggressivi. Nessuna illogicità è data riscontrare nel diniego dei benefici essendo la motivazione della sentenza esente da vizi logici. La censura difensiva attiene in realtà a valutazioni di merito. Fondati, invece, appaiono i primi due motivi di ricorso. La Corte di appello, citando una sentenza di questa Corte del 1982 (emessa cioè in data anteriore all'emanazione del codice di rito vigente), ha affermato che "ben può il giudice procedere al dibattimento alla contestazione di una circostanza aggravante, anche se la sussistenza della stessa poteva già desumersi dall'istruttoria o dai relativi atti, ma la contestazione medesima, per una qualsiasi ragione, sia mancata".
Senonché sia il tenore letterale che lo spirito della norma sono mutati.
Mentre l'art. 445 cod. di rito previgente stabiliva che al dibattimento il Presidente (a richiesta del P.M.) doveva contestare una circostanza aggravante (o un reato concorrente o la continuazione) risultante dagli atti istruttori o nel dibattimento;
il nuovo codice, nell'art. 517 c.p.p. ha ristretto l'ambito di applicazione della nuova contestazione dibattimentale all'ipotesi in cui la circostanza aggravante (o il reato connesso) emerga "nel corso dell'istruzione dibattimentale" e solo in tal caso il P.M. (non più il Presidente) deve contestare all'imputato la circostanza (o il reato). E ciò in coerenza col principio che le indagini preliminari attengono ad una fase pre-processuale, onde gli elementi in essa acquisiti non sono di norma utilizzabili al dibattimento salvo che emergano dall'istruttoria dibattimentale.
Perciò, le circostanze aggravanti emerse nel corso delle indagini preliminari, ma non contestate con l'ordinanza di rinvio a giudizio possono essere contestate nella fase dibattimentale solo qualora risultino dall'istruzione dibattimentale. La motivazione della Corte di Appello, perciò, non appare corretta sotto il profilo giuridico in quanto, per legittimare la contestazione dell'aggravante, fa espresso riferimento alla ipotesi (che la circostanza sia desumibile dall'istruttoria-rectius indagini preliminari) non più contemplata nel nuovo codice vigente dall'art.517 c.p.p. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata sul punto ed il giudice del rinvio, dovrà accertare se la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (decisiva affinché il reato sia perseguibile di ufficio) era emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale davanti al Tribunale per i minori;
poiché, solo in tal caso, è da ritenersi formalmente corretta la contestazione.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1998