Sentenza 28 aprile 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al P.M., senza preventiva fissazione dell'udienza camerale, così come invece espressamente previsto dall'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., poiché tale indebita regressione determina una stasi del procedimento, posto che il P.M., da un lato, non è tenuto ad eseguire un ordine illegittimamente posto e, dall'altro, non può nemmeno restituire gli atti al G.I.P.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2015, n. 22081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22081 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2015 |
Testo completo
220 8 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO N. 711 Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - REGISTRO GENERALE : - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 46790/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente : SENTENZA L sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA nei confronti di: IN IN N. IL 06/10/1970 avverso l'ordinanza n. 4072/2014 TRIBUNALE di FERRARA, del : 03/10/2014 : sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fran se SALZANO che ha chiesto l'aumilhamento sense riuvo del Provvedimento impugnato. Udit i difensor Avv.; в RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 3.10.2014 il G.I.P. del Tribunale di Ferrara ha rigettato de plano la richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di UB AB, indagata in ordine al reato di cui all'art. 323 cod. pen., sul rilievo che mancava agli atti la denuncia o esposto contenente la notizia di reato ed eventuali atti successivi, circostanza che impediva al Giudice ogni valutazione.
2. Avverso il decreto ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica : presso il Tribunale di Ferrara denunciando l'errata applicazione dell'art. . 409 cod. proc. pen. e l'abnormità del provvedimento, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il GIP non può operare al di fuori dei poteri espressamente previsti dall'art. 409 cod.proc. pen. di emettere decreto di archiviazione, disporre l'udienza camerale o formulare l'imputazione coatta, risultando, inoltre, possibile per il PM prendere notizia di propria iniziativa del reato, senza perciò che sia necessaria una formale denuncia.
3. Con requisitoria scritta il P.G., mostrando di condividere l'assunto del ricorrente in ordine all'assenza di alternativa decisoria rispetto a quella prefigurata dall'art. 409 cod. proc. pen., ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Ferrara. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. : : Osserva la Corte che le ragioni espresse a fondamento del 1. provvedimento impugnato in uno alla sua conclusione esprimono un sostanziale non liquet sulla proposta archiviazione, espressivo di un duplice esercizio di poteri non consentito dall'ordinamento e foriero, per entrambi gli aspetti che si evidenzieranno, di una non risolvibile stasi procedimentale.
2. In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. : : (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l' iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero 1 in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie "notitiae criminis", qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell' iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valutazione, ne' sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, ignoti, Rv. 217473). In particolare, è stato qualificato abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, disponga la trasmissione degli atti al P.M. - sul rilievo che, trattandosi di atti iscritti nel registro non costituente notizie di reato (cosiddetto mod. 45) spetta al P.M. provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio in quanto non vi è alcuna norma - che escluda che un atto iscritto nel suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la sussistenza di una notizia di reato ed, in tal caso, il giudice deve provvedere ex art. 409 o 411 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12601 del 02/03/2006, Ignoti, Rv. 234542).
3. Alla stregua dell'orientamento di legittimità ricordato, rileva la Corte un primo profilo di abnormità del provvedimento impugnato in quanto la sua motivazione nel negare l'esistenza di una notizia di reato e - l'ostatività di tale rilievo ad ogni valutazione da parte dell'A.G. investita - palesa, in realtà, una indebita censura in ordine alla valutazione discrezionale del Pubblico Ministero sulla iscrizione della notizia di reato a mod. 21, produttiva di una non risolvibile stasi procedimentale non potendosi da parte del P.M. revocare l'ordine di iscrizione sulla base - - della difforme valutazione del Giudice che, così, ha negato la fisiologica verifica richiesta.
4. Quanto al decisum del provvedimento impugnato va, inoltre, ricordato che è atto abnorme, contro il quale può pertanto proporsi ricorso per Cassazione, il rigetto da parte del G.I.P. di una richiesta di archiviazione formulata dal P.M., motivato con riferimento alla mancanza di qualsivoglia notizia di reato, e seguito dalla restituzione degli atti al medesimo P.M. (Sez. 1, n. 5226 del 15/10/1996, Ignoti, Rv. 206378); 2 come pure è abnorme il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari non luogo a provvedere;
ciò in quanto l'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere all'archiviazione, ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie (Sez. 5, n. 4082 del 20/09/1999, Bussolino ed altro, Rv. 214561); ancora, è abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, Ignoti, Rv. 217474). Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, le S.U. hanno ritenuto l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate.
5. Ancora, è stato affermato che il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione, anche quando questa sia formulata sul presupposto che siano rimasti ignoti gli autori del reato, deve necessariamente procedere, in applicazione dell'art. 409 comma secondo cod. proc. pen., alla celebrazione di una udienza camerale nel contraddittorio tra le parti. È dunque abnorme, in quanto determina una stasi non superabile del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 415 comma primo, cod. proc. pen., restituisca "de plano" gli atti al P.M. disponendo il compimento di ulteriori indagini. (Sez. 1, n. 45163 del 27/10/2004, Ignoti, Rv. 230011). Come ha condivisibilmente osservato la decisione < l'abnormità dell'atto, secondo la elaborazione giurisprudenziale, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché si 3 h ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo. Nella specie si è verificata, appunto, tale seconda ipotesi. Ed invero, una volta disattesa la richiesta del P.M. in ordine alla immediata archiviazione del procedimento, il GIP aveva l'obbligo di provvedere alla fissazione dell'udienza ex art. 409 comma 2^ C.P.P. nel rispetto del contraddittorio;
ciò in quanto l'art. 409, comma 2, non consente, ove la richiesta di archiviazione non sia accolta, altra alternativa al GIP che quella di fissare l'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere alla archiviazione ovvero ad indicare al Pubblico Ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie (cfr. per tutte Cass. 20.9.1999, Bussolino). Ne deriva che la regressione del processo alla fase delle indagini, disposta nel caso in esame dal GIP, si appalesa indebita e tale da determinare una stasi del procedimento non essendo il P.M. tenuto ad eseguire un ordine illegittimamente posto ma non potendo neppure restituire gli atti al GIP, il che costituisce chiaro sintomo della abnormità del provvedimento che la ha determinata>>.
6. Nella specie è, quindi, abnorme il rigetto della richiesta e della restituzione degli atti al P.M., senza il rispetto del contraddittorio camerale.
7. Il duplice profilo di abnormità della impugnata statuizione ne impone l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ferrara per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ferrara per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 28.4.2015. Il Consigliere estensore Presi Nicola Nicola Milo Angelo Capozzi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 MAG 2015 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Piera Esposito 4