Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45163
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione, anche quando questa sia formulata sul presupposto che siano rimasti ignoti gli autori del reato, deve necessariamente procedere, in applicazione dell'art. 409 comma secondo cod. proc. pen., alla celebrazione di una udienza camerale nel contraddittorio tra le parti. È dunque abnorme, in quanto determina una stasi non superabile del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 415 comma primo cod. proc. pen., restituisca "de plano" gli atti al P.M. disponendo il compimento di ulteriori indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45163
    Data del deposito : 27 ottobre 2004

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