Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione, anche quando questa sia formulata sul presupposto che siano rimasti ignoti gli autori del reato, deve necessariamente procedere, in applicazione dell'art. 409 comma secondo cod. proc. pen., alla celebrazione di una udienza camerale nel contraddittorio tra le parti. È dunque abnorme, in quanto determina una stasi non superabile del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 415 comma primo cod. proc. pen., restituisca "de plano" gli atti al P.M. disponendo il compimento di ulteriori indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45163 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 27/10/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4107
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 046206/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di GORIZIA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 03/11/2003 GIP TRIBUNALE di GORIZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Gorizia in data 3.11.2003 con cui, investito dalla richiesta del P.M. di archiviazione nel procedimento N. 1316/2003 R.g.n.r.i. per molestie telefoniche a carico di ignoti, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. imponendo la acquisizione del tabulato telefonico relativo al numero in uso alla persona offesa nel periodo delle telefonate di disturbo.
Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo la violazione degli artt. 568 e 606 C.P.P. trattandosi di provvedimento abnorme, che si collocava al di fuori dell'ordinamento processuale, posto che il GIP, investito dalla richiesta di archiviazione da parte del P.M., ai sensi degli artt. 415 comma 3^ e 409 comma 2^ C.P.P., non poteva che disporre l'archiviazione, ovvero, in alternativa, fissare l'udienza camerale a seguito della quale avrebbe potuto disporre ulteriori indagini. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Occorre premettere che il ricorso ha per oggetto un provvedimento ordinatorio in relazione al quale la legge processuale non prevede alcun tipo di gravame;
ne deriva, in applicazione del principio della tassatività delle impugnazioni, di cui all'art. 568 C.P.P., che la sua impugnazione può ritenersi ammissibile soltanto ove lo si ritenga affetto da abnormità, perché il ricorso per Cassazione si porrebbe come l'unico rimedio per espungerlo dall'ordinamento. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che un provvedimento, in tanto può dirsi abnorme, in quanto, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (Cass. Sez. Un. 10.12.1997, Di Battista;
Cass. Sez. Un. 24.11.1999, Magnani); l'abnormità dell'atto, secondo la elaborazione giurisprudenziale, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo. Nella specie si è verificata, appunto, tale seconda ipotesi. Ed invero, una volta disattesa la richiesta del P.M. in ordine alla immediata archiviazione del procedimento, il GIP aveva l'obbligo di provvedere alla fissazione dell'udienza ex art. 409 comma 2^ C.P.P. nel rispetto del contraddittorio;
ciò in quanto l'art. 409 comma 2 non consente, ove la richiesta di archiviazione non sia accolta, altra alternativa al GIP che quella di fissare l'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere alla archiviazione ovvero ad indicare al Pubblico Ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie (cfr. per tutte Cass. 20.9.1999, Bussolino). Ne deriva che la regressione del processo alla fase delle indagini, disposta nel caso in esame dal GIP, si appalesa indebita e tale da determinare una stasi del procedimento non essendo il P.M. tenuto ad eseguire un ordine illegittimamente posto ma non potendo neppure restituire gli atti al GIP, il che costituisce chiaro sintomo della abnormità del provvedimento che la ha determinata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Gorizia per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004