Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A CANCELLERIA 0.2575 /0 1 REFOBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE In nome del popolo italiano Richiesta copia studio LA CORTE DI CASSAZIONE dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE per diritti L. 300 21 FEB. 2001 Sezione Lavoro il Oggetto: Lavoro IL CANCELLIERE Composta dai magistrati: R.G.N. 409/1998 Dott. Marino Donato Santojanni Presidente 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 6666 Stefano Maria Evangelista Rep. 6666 Pasquale Picone Relatore Cron. 5245 66" Gabriella Coletti Ud. 21.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 5611 NA IA, domiciliata per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Domenico con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito mediante deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 240 in data 30 maggio 1997 (R.G. 1446/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
x udito l'avv. Giovanna Biondi per delega dell'avv. Cerioni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede e rigettato la domanda con la quale IA AS aveva chiesto il pagamento dell'indennità di maternità. Nella controversia, l'Inps aveva contestato che la ricorrente, bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici, avesse svolto attività lavorativa subordinata. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova che la AS, ancorché regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici delle braccianti agricole, avesse (1) prestato attività lavorativa di carattere subordinato, risultando piuttosto collaborato alla coltivazione del fondo di proprietà della madre in forza del vincolo familiare. сд (1) che avvera La cassazione della sentenza è chiesta da IA AS con ricorso per un unico motivo. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e dell'art. 116 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la prova testimoniale aveva comprovato la sussistenza degli indici della subordinazione e il Tribunale ingiustificatamente ne aveva svalutato i risultati sulla base della relazione degli ispettori dell'Inps, in contrasto altresì con la regolare iscrizione negli elenchi anagrafici quale bracciante agricola. Il ricorso va respinto. 8 Il principio di diritto applicabile alla fattispecie, come enunciato dalle sezioni unite della Corte (sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000) a composizione dei contrasti manifestati dagli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, è il seguente: Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni, o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni resda terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Pertanto, concorrendo a formare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale sia la sussistenza del rapporto di lavoro che l'iscrizione negli elenchi (ancorché non ancora materialmente avvenuta ma solo domandata, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 1995, n. 483), le contestazioni dell'Istituto previdenziale che investono l'esecuzione delle prestazioni lavorative concernono la fattispecie costitutiva del diritto e non certo elementi che determinano l'inefficacia degli stessi fatti costitutivi a norma dell'art. 2697 c.c., né, ovviamente, l'avvenuta iscrizione concreta un presunzione legale dell'esistenza dell'altro, diverso elemento, della fattispecie costitutiva. In altri termini, il regime assicurativo dei lavoratori agricoli diverge da quello comune nella parte in cui il principio di automatismo della tutela previdenziale è parzialmente attenuato perché non basta il fatto di aver prestato attività lavorativa per conseguire il diritto alle prestazioni ma è necessario anche che il fatto stesso sia "denunziato" (cfr. Corte cost. 483/1995, cit.) all'amministrazione onde essere inseriti nell'apposito elenco con effetti di certezza legale e finalità di controllo. Ma, per il resto, operano le regole di diritto comune, sicché l'avvenuta iscrizione altro non attesta che la presentazione di dichiarazioni di parte circa l'esistenza del rapporto di lavoro. Invero, più volte la giurisprudenza della Corte ha precisato, in linea con il 8 principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e con riferimento alle controversie relative a diritti previdenziali che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, che le specifiche contestazioni dell'Inps circa l'esistenza di un rapporto di lavoro e degli elementi propri della subordinazione, idonee ad inficiare le risultanze della certificazione, determinano per il richiedente l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 21 gennaio 1993, n. 729; 20 gennaio 1993, n. 1097; 4 gennaio 1995, n. 70; 27 luglio 1999, n. 8132; 5 aprile 2000, n. 4232). Alla stregua dei principi esposti la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione. Con motivazione sufficiente e logica, e pertanto non sindacabile in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che non fosse provata la prestazione di lavoro subordinato: ciò, in primo luogo, per lo stretto vincolo familiare esistente fra le parti (madre e figlia) e, ancora, per le dichiarazioni rese dalle stesse parti agli ispettori, secondo le quali la pretesa lavoratrice si organizzava autonomamente, non aveva obblighi di orario e di presenza, riceveva saltuariamente compensi in danaro, sicché doveva fondatamente dubitarsi dell'attendibilità dei due testimoni escussi nel giudizio di primo grado, secondo i quali la pretesa datrice di lavoro era anche presente sul fondo, dava ordini e controllava il lavoro, circostanza altresì in contrasto con la malattia che da lunghi anni la teneva assente dai luoghi di lavoro. In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il PresidenteMarino Saurojanei Il Consigliere estensore Тожил соли Chall IL COLLABORATORE DI CANCELLERA I Depositata in Cancelieria D A 0 , S 1 3 S O 3 oggi, 21 FEB 2001 . A L 5 T T L , R O . A A B ' N S IL COLLABORATORE I L E L D P 3 DI CANCELLERIA E S 7 A I D - T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E E L R E O D