Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 8407 02 Aula "B" REPUBBLICA ITALIAN Reg. gen. n. 11710/96 CRON:4587 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 13. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Massimo Genghini Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor Raffaele Foglia Consigliere 5. Dottor Paolo Stile Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di ND NT, elettivamente do- miciliato in Roma in via dei Gonzaga 37 presso Battaglia Salvatore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Modica giusta delega a margine del ricorso;
contro il Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 120 presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
4384 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo del 21 settembre 1995, depositata il 7 ottobre 1995, numero 2549, r.g. 359/94; Udita la relazione svolta nell'udienza del 13 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata, il tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Di ND NT avversO quella di primo grado del 5 luglio 1993 del locale pretore che aveva respinto la domanda della stessa di riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con conseguente con- danna del Ministero dell'Interno a erogarle il relativo as- segno mensile. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla Di ND con ricorso sostenuto da due motivi. Il Mi- nistero intimato resiste con controricorso. Entrambe le par- ti hanno depositato memoria. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione del decreto ministeriale 25 luglio 1980, dell'arti- colo 2 della legge 11 febbraio 1980 numero 118 e della legge 29 dicembre 1990 numero 407, nonchè vizi della motivazione la ricorrente deduce che il tribunale si è limitato a rece- pire acriticamente le conclusioni espresse dal consulente tecnico senza assolutamente tenere conto delle critiche da 2 essa svolte nei confronti delle conclusioni stesse anche con riferimento alla mancata analitica classificazione delle pa- tologie secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 5 settembre 1992. Con il secondo motivo si espone che, in violazione dell'ar- ticolo 441 del codice di procedura civile in relazione anche all'articolo 149 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, il tribunale ha immotivatamente omesso di di- sporre l'indagine medico-legale espressamente richiesta al fine di accertare la reale gravità della cardiopatia ische- mica ipertensiva sofferta dalla ricorrente e gli eventuali aggravamenti delle altre infermità. Le due ragioni di censura che vanno esaminate congiunta- mente in quanto tra loro connesse sono infondate. E inve- ro, il ricorrente non svolge alcuna contestazione nei con- fronti della motivazione della sentenza del giudice di meri- to, della quale forma parte integrante la relazione di con- sulenza tecnica di ufficio alla quale il tribunale espressa- mente rinvia per dare conto del perchè della insussistenza di infermità di gravità tale da legittimare il riconoscimen- to di uno stato invalidante con conseguente godimento del beneficio assistenziale, limitandosi lo stesso, nella SO- stanza, a contestare l'esattezza delle conclusioni, per lui negative, cui anche la seconda indagine medico-legale (con- formemente alla prima) è pervenuta, opponendo non obiezioni valide dal punto di vista scientifico a infirmare il parere dell'ausiliare del giudice ma, semplicemente una immotivata 3 accusa di non completezza degli accertamenti e prospettando, e-in linea meramente probabilistica, la possibilità di un ventuale diverso giudizio sulla effettiva gravità delle in- fermità. Per quanto poi attiene alla accusa mossa al giudice di se- condo grado di avere omesso l'esame delle critiche svolte, nei confronti della pronuncia di primo grado, con l'atto di appello, è anzitutto da osservare che il contenuto dello stesso, al quale il ricorrente fa un semplice rinvio, non è stato trascritto nel ricorso, sicchè, essendo stato violato il principio di autosufficienza di quest'ultimo, già di per sè è inammissibile la relativa censura, che, in ogni caso, è palesemente infondata, in altro non traducendosi le doglian- ze se non nella richiesta di una ulteriore consulenza al fi- ne di una rivisitazione del parere espresso all'esito della prima, richiesta che venne accolta dal giudice dell'impugna- zione. Circa la denuncia mossa all'operato del consulente per avere lo stesso omesso di valutare le varie patologie, e in parti- colare le affezioni all'apparato cardiovascolare e a quello osteoarticolare, tenendo conto della incidenza aggravatrice sulle stesse da parte dello stato di obesità della ricorren- te, è sufficiente osservare che, diversamente da quanto pro- spettato, tutte le affezioni vennero considerate singolar- mente e complessivamente, esprimendosi, all'esito degli ac- certamenti, l'avviso della sussistenza di una modesta inci- denza funzionale, nel soggetto obeso, sia della artrosi ver- 4 Jir tebrale, e della ipertensione arteriosa instabile Nè infine risponde al vero che il tribunale non abbia tenuto conto, nella valutazione della gravità delle patologie, dei criteri dettati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1992, essendosi invece espressamente dato atto, nella motivazione della sentenza, della presenza di "un grado di invalidità (accertato) inferiore al minimo richiesto (con riferimento ма m. 5. 2. 1992", derivando quindi anche alla) tabella del d. che dei parametri invalidanti fissati dallo specifico prov- vedimento il giudice ha tenuto conto, conformandosi all'ac- certamento sanitario secondo il quale "l'invalidità globale della periziata, in base alla prima tabella (d. m. 25 luglio 1980) è pari al 57% (e tale) valutazione del grado di inva- lidità fatta sulla scorta della tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al d.m. 5/2/ 1992 è grosso modo sovrapponibile a quella prima riportata". In conclusione, quindi, deve dichiararsi la infondatezza del ricorso. In applicazione della regola dettata dall'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non deve statuirsi sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudi- zio. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. Il presidente Il consigliere estensore вичейшо редній mil's. 3 0 A I 1 3 S D S . 5 , T A . O T R , Shll L N A L A ' L O S 3 L E B I 9 P E : D S D 9 I : I A 5 IL CANCSUUERE N 1 S T 1 G S N Deposticta O E O seller E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T SLUIER E I T A T R S L I I N L G E D E E S B R E O