Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo, per converso, realizzarsi anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo (nella specie, in forza di una convenzione stipulata in esecuzione di una delibera di giunta tra un comune ed un professionista, quest'ultimo aveva redatto il progetto affidatogli e, all'esito dell'inadempimento dell'ente ai propri obblighi di pagamento, aveva promosso procedimento arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione medesima, che recava, peraltro, la sua sola firma, poiché soltanto successivamente il sindaco, con lettera raccomandata personalmente sottoscritta, gli aveva comunicato l'approvazione tutoria della delibera, invitandolo a consegnare al più presto l'elaborato previsto dalla convenzione. La S.C., nel ritenere l'inscindibile collegamento tra la lettera sottoscritta dal sindaco e la convenzione "de qua", ha ritenuto legittima l'instaurazione del giudizio arbitrale, sancendo il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/1999, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE Di PLOAGHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso l'avvocato RAIMONDO DETTORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE STARA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SS IO, AN LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato PAOLO PACIFICT, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO CUALBU, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 36/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 29/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il resistente, l'Avvocato Pacifici, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.3.1994 il Comune di Ploaghe, premesso:
- che l'arch. GI US e l'ing. AT NN assumevano di aver ricevuto, in forza di convenzione stipulata in esecuzione della deliberazione 1.8.1987 della Giunta municipale, l'incarico di elaborare un piano generale per il dimensionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere del centro abitato;
- che, redatto e consegnato il progetto, i due professionisti avevano promosso, in virtù della clausola compromissoria con tenuta nella convenzione, il procedimento arbitrale per chiedere la condanna del Comune al pagamento degli onorari;
- che il collegio arbitrale, con lodo 27.11.1992, dichiarato esecutivo con decreto 11.3.1993 del Pretore di Sassari, aveva condannato il Comune al pagamento della somma di L. 82.940.126, con interessi legali dal 15.3.1991;
tanto premesso, il Comune di Ploaghe conveniva l'arch. US e l'ing. NN dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, per sentir dichiarare la nullità del loro arbitrale, sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità della clausola compromissoria, in quanto contenuta in un semplice schema negoziale approvato dalla Giunta municipale, mai riprodotto in una effettiva convenzione, stipulata e sottoscritta dal sindaco e dai due professionisti;
2) inosservanza delle forme prescritte per il giudizio sotto pena di nullità, per avere il collegio: a) posto a fondamento della decisione prove e documenti non proposti dalle parti;
b) determinato il compenso dovuto ai professionisti con riferimento ad un importo dei lavori (L. 7.527.250.000) non preventivato e di gran lunga eccedente quello 1.500.000.000) previsto nella convenzione;
3) inosservanza delle norme sul contraddittorio, avendo il collegio arbitrale ritenuto legittimato ad agire anche l'ing. NN, quantunque, ai sensi dell'art. 11 della convenzione, i pagamenti delle competenze professionali dovessero essere effettuati soltanto a favore dell'arch. US;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362/1371 c.c., non avendo il collegio arbitrale considerato che, ai sensi dell'art. 13 della convenzione, le parti potevano adire gli arbitri solo nel caso di mancata composizione della controversia in via amministrativa;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 c.c. e 115 c.p.c., per avere il collegio arbitrale fatto decorrere gli interessi dal 15.3.1991, pur in difetto di costituzione in mora. Con sentenza 15.12.1995/29.2.1996, la Corte d'appello rigettava l'impugnazione, osservando:
- quanto al primo motivo, che, quantunque la convenzione in atti (del tutto conforme, come incontestato tra le parti, allo schema negoziale approvato con la delibera 1.8.1987 della Giunta municipale di conferimento dell'incarico) recasse in calce soltanto la firma dell'arch. US e dell'ing. NN, risultava che il sindaco, con raccomandata 29.9.1987 da lui sottoscritta, aveva comunicato ai due professionisti che la citata delibera della Giunta municipale aveva ottenuto la prescritta approvazione tutoria e li aveva invitati a dar corso all'elaborazione del progetto, da consegnare al più presto e, comunque, nei termini fissati dalla convenzione: ciò equivaleva all'accettazione scritta della convenzione da parte del sindaco, così consentendo di ritenere validamente perfezionato ed impegnativo tra le parti il contratto d'opera professionale e, in particolare, operativa la clausola compromissoria di cui all'art. 13;
- quanto agli ulteriori motivi, che andava innanzi tutto rilevato come la decisione degli arbitri, pur dovendo essere emessa secondo le regole di diritto, non fosse "soggetta a gravame";
- che ciò rendeva inammissibili i motivi concernenti dedotti "errores in iudicando", come la determinazione del compenso sulla base di un importo dei lavori superiore a quello indicato nella convenzione, la decorrenza degli interessi, e la legittimazione attiva dell'ing. NN;
- che non erano ravvisabili i lamentati "errores in procedendo", non essendo il preventivo tentativo di composizione in via amministrativa prescritto a pena di nullità, e non risultando dimostrato che il collegio arbitrale avesse desunto l'importo dei lavori dal pro- memoria dei professionisti, anziché dal progetto, come affermato nel lodo.
Avverso tale sentenza il Comune di Ploaghe propone ricorso, corredato da memoria.
Resistono con controricorso l'arch. GI US e l'ing. AT NN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni d'inammissibilità del ricorso avanzate dal resistente in relazione, rispettivamente, all'asserita acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione, da parte del Comune (per avere questi pagato le somme dovute in base al lodo arbitrale), alla nullità della procura ed al difetto di sottoscrizione del ricorso.
Tutte le eccezioni sono prive di fondamento.
Quanto alla prima, è noto infatti che l'acquiescenza ad una sentenza di condanna, con conseguenti effetti preclusivi dell'impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. L'acquiescenza tacita non è perciò ravvisabile quando il soccombente abbia provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorché sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione ovvero l'intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poiché l'avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l'esecuzione forzata (ex plurimis: Cass. 250/95; 942/95; 1616/97; 363/98; 5118/98). Quanto alla seconda, la nullità della procura deriverebbe, ad avviso del resistente, dall'essere la procura stessa redatta con generica formula a stampa, relativa ad un giudizio di primo grado, mentre, quanto alla terza, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe dall'essere il medesimo sottoscritto da un solo avvocato, pur in presenza di procura conferita a due difensori.
Ora, il requisito di specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c., deve ritenersi soddisfatto, nel caso di procura a margine del ricorso, quando dal tenore della stessa si evinca il conferimento per il giudizio cui inerisce l'atto, senza che rilevi in contrario la menzione di successive fasi del giudizio (Cass. 8372/96; 8896/96) e, più in generale, deve ritenersi sussistente quando, nonostante l'uso di espressioni generiche non appropria te, il tenore della procura non contenga termini che chiaramente ed univocamente escludano la volontà di proporre ricorso per cassazione (Cass. 10498/96). Qualora, poi, nella procura siano indicati contestualmente due avvocati, senza peraltro (come nella specie) l'espressa previsione che il mandato ha carattere congiunto, ciascuno di essi ha pieni poteri di rappresentanza processuale: con la conseguenza che il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo dei due (Cass. 5389/97; 11556/95; 9979/93). Deve quindi passarsi all'esame del ricorso.
1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 829, 1 comma n. 1, 807, 808 c.p.c., 17 legge di contabilità dello Stato, 66 D.P.R.
4.10.1986 n. 902, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che, pur concordando nella possibilità che il contratto d'opera si sia concluso mediante due distinte scritture, deve essere negata l'operatività, nella specie, della clausola compro missoria, poiché nella lettera del sindaco di adesione alla convenzione non era contenuta l'espressa accettazione della clausola compromissoria, che sarebbe stata necessaria per rendere vincolante la clausola stessa nei confronti del Comune.
La censura è infondata.
occorre puntualizzare, innanzi tutto, lo svolgimento della vicenda, cosi, come ricostruito nella sentenza della Corte d'appello. Con deliberazione 1.8.1987 la Giunta municipale del Comune di Ploaghe ha conferito all'arch. US ed all'ing. NN l'incarico di elaborare un piano generale per il dimensionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere dell'abitato comunale, contestualmente approvando uno "schema di convenzione" allegato alla deliberazione per formarne "parte integrante e sostanziale". La convenzione, perfettamente coincidente con lo schema approvato dalla Giunta e contenente la clausola compromissoria, è stata sottoscritta soltanto dall'ing. NN e dall'arch. US. Con lettera 29.9.1987 il sindaco del Comune di Ploaghe ha comunicato ai due professionisti l'approvazione della citata delibera della Giunta da parte dell'organo tutorio, e li ha invitati a dar corso all'elaborazione del progetto, consegnandolo al più presto e, comunque, "nei termini fissati dalla con venzione". Ciò posto, appare fuor di luogo il rilievo del ricorrente circa la mancata espressa accettazione, da parte del Comune, del la clausola compromissoria contenuta nella convenzione.
Ed invero, poiché lo schema di convenzione, contenente la clausola compromissoria, era stato approvato dalla Giunta municipale, non può dirsi che per l'operatività della clausola stessa fosse necessaria un'ulteriore espressa manifestazione di volontà da parte del Comune, poiché la "proposta" in tal senso era già stata trasmessa dal Comune ai professionisti, che l'avevano accettata con la sottoscrizione della convenzione.
La lettera inviata e sottoscritta dal sindaco, con l'espresso riferimento alla convenzione, fornisce l'elemento documentale necessario per integrare il requisito della forma scritta, idoneo a rendere vincolante ed operativa tra le parti la convenzione in tutti i suoi patti, ivi compresa la clausola compromissoria. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto che, anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione di entrambe le parti, ma deve ritenersi soddisfatto anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo (Cass. 4856/95 ed altre analoghe). E, nella specie, l'inscindibile collegamento è ravvisabile nell'espresso riferimento, contenuto nella lettera sottoscritta dal sindaco, alla convenzione, approvata dalla Giunta municipale e sottoscritta dai due professionisti.
Vanno ora esaminati gli altri motivi, che possono essere enunciati come segue.
2^ motivo - Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 829, 1 comma nn. 4 e 7, 112, 113, 115, 116 c.p.c., 97 disp. att. c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d'appello, nel confermare la determinazione del compenso sulla base dell'importo dei lavori di L.. 7.572.250.000, sia incorsa in ultrapetizione, poiché nella convenzione l'importo era previsto in L.. 1.500.000.000, mentre per le prestazionì di cui alle lettere C, E, F, l'onorario era conglobato forfettariamente in L.. 2.000.000.
3^ motivo - Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 829, II comma, c.p.c., contesta che la clausola compromissoria, contenendo la previsione di non assoggettabilità a gravame della decisione del collegio arbitrale, avesse precluso la possibilità di impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto, poiché tale limitazione pattizia all'impugnabilità sarebbe dovuta risultare da espressa ed univoca manifestazione di volontà delle parti, nella specie non sussistente attesa la mancata sottoscrizione della convenzione da parte del sindaco. 4^ motivo - Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362/1371 c.c., nonché omessa motivazione, censura in particolare due statuizioni: l'esclusione del vizio di nullità, per mancato preventivo esperimento del tentativo di composizione in via amministrativa, e la decorrenza degli interessi dal 15 marzo 1991, in assenza di costituzione in mora.
L'esame del terzo motivo appare logicamente prioritario. La sentenza impugnata, rilevato che, secondo la specifica previsione della clausola compromissoria, la decisione arbitrale non sarebbe stata "soggetta a gravame", ha ritenuto preclusa la facoltà di impugnazione del lodo per "errores in iudicando".
Il rilievo è esatto, in base alla disposizione dell'art. 829, 2^ comma, c.p.c., secondo cui l'impugnazione per nullità del lodo è
ammessa per inosservanza delle regole di diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
Il ricorrente reitera in proposito la medesima contestazione già avanzata nel primo motivo, sostenendo che la mancata sottoscrizione della convenzione da parte del sindaco, implicando la mancata accettazione della clausola compromissoria, non avrebbe reso operante la preclusione all'impugnabilità del lodo.
Le osservazioni svolte nell'esame del primo motivo valgono a dimostrare l'infondatezza anche di questa censura. La clausola compromissoria, infatti, contenuta nella convenzione deve considerarsi valida ed operativa tra le parti, nel suo complesso ed in tutte le singole previsioni che la compongono, ivi compresa, quindi, la previsione di non assoggettabilità a gravame della decisione del collegio arbitrale.
Ciò comporta - come correttamente osservato nella sentenza impugnata - l'inammissibilità delle censure volte a denunciare la nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto. Coerentemente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto l'inammissibilità delle censure concernenti l'importo dei lavori preso a base per la determinazione del compenso e la data di decorrenza degli interessi. Con la prima, infatti, si denuncia non una pronuncia "ultra petita" (cioè una pronuncia non richiesta nei quesiti), ma una pronuncia asseritamente viziata, per avere il collegio arbitrale preso a base, per il calcolo dell'onorario, un importo dei lavori superiore a quello indicato nella convenzione, mentre con la seconda si lamenta l'assenza di valida costituzione in mora, idonea a fissare la data di decorrenza degli interessi. L'ulteriore censura, riguardando invece un dedotto "error in procedendo", va ritenuta ammissibile, ma infondata. Il preventivo esperimento di composizione in via amministrativa della vertenza non risulta infatti, come puntualizzato nella sentenza impugnata, una norma procedurale prevista a pena di nullità. Ed invero, la clausola compromissoria (direttamente verificabile da questa Corte, incidendo il suo contenuto sulla risoluzione del problema processuale oggetto d'esame), prevede il deferimento ad un collegio arbitrale di qualunque controversia "non composta in via amministrativa" , ma non contempla l'obbligo, a pena di nullità, di esperire preventivamente una procedura amministrativa, prima di promuovere il giudizio arbitrale.
Ora, l'art. 819, II comma, n. 7 c.p.c. sancisce la nullità del lodo per inosservanza delle "forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilito l'osservanza a norma dell'art. 816": in mancanza, quindi, di espressa previsione pattizia, l'inosservanza di forme procedurali non comporta nullità del lodo arbitrale.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 5.125.800, di cui L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999