Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/1999, n. 1541
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Sentenza 23 febbraio 1999

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Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo, per converso, realizzarsi anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo (nella specie, in forza di una convenzione stipulata in esecuzione di una delibera di giunta tra un comune ed un professionista, quest'ultimo aveva redatto il progetto affidatogli e, all'esito dell'inadempimento dell'ente ai propri obblighi di pagamento, aveva promosso procedimento arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione medesima, che recava, peraltro, la sua sola firma, poiché soltanto successivamente il sindaco, con lettera raccomandata personalmente sottoscritta, gli aveva comunicato l'approvazione tutoria della delibera, invitandolo a consegnare al più presto l'elaborato previsto dalla convenzione. La S.C., nel ritenere l'inscindibile collegamento tra la lettera sottoscritta dal sindaco e la convenzione "de qua", ha ritenuto legittima l'instaurazione del giudizio arbitrale, sancendo il principio di diritto di cui in massima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/1999, n. 1541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1541
    Data del deposito : 23 febbraio 1999

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