Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma cod. proc. civ. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo - essendo venuta meno la pregiudizialità penale - all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 cod. proc. civ. rappresenti un "novum", tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
LD LL, elett. dom. in Roma, via del Viminale n.43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni che, unitamente all'avv. Francesco Zurlo, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notar Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. 56911, elett. dom. in Roma, via della Ripetta n. 22 presso l'avv. Gerardo Vesci che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Sulmona in data 27 marzo 2000, n. 105 (R.G.N. 198/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/1/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Mario Loria per delega dell'avv. Fabrio Lorenzoni nonché l'avv. Leonardo Bernardini per delega dell'avv. Gerardo Vesci.
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di L'Aquila, adito da LD LL dopo la pronuncia di difetto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, rigettava la domanda dello stesso, all'epoca dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, volta a fare dichiarare che la decorrenza della sua promozione a Segretario Superiore di 1^ classe, in seguito al superamento di concorso, era stata indebitamente posticipata rispetto alla data in cui si era verificata la vacanza organica disponibile.
Su gravame dello LL, il Tribunale locale confermava la decisione pretorile ma la detta sentenza veniva cassata dalla Corte di Cassazione con rinvio della causa al Tribunale di Sulmona. All'esito della riassunzione, quel Tribunale, con sentenza n. 16 del 25 gennaio 1995: dichiarava il diritto del dipendente, poi divenuto pensionato, alla retrodatazione della promozione, condannando la datrice di lavoro alla corresponsione di differenze stipendiali e pensionistiche;
dichiarava la falsità di quattro documenti che erano stati impugnati con querela proposta in via incidentale ex art. 221 e ss. c.p.c.; rigettava la richiesta di ristoro dei danni morali, patrimoniali e biologici relativi alla illecita retrodatazione della promozione.
Con successiva ordinanza del 2 novembre 1995, il Tribunale di Sulmona ordinava l'annotazione della riconosciuta falsità sui documenti contestati.
Lo LL adiva novellamente il Pretore del lavoro di Sulmona e, deducendo che la statuizione sulla falsità dei documenti, una volta acquisita forza di giudicato, costituiva titolo di ulteriore e distinta richiesta risarcitoria, chiedeva la condanna della s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento delle differenze di pensione dal 1^ ottobre 1993 e al risarcimento dei danni morali, patrimoniali e biologici consequenziali.
All'esito di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Pretore, con sentenza del 12 novembre 1998, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento in favore del dipendente-pensionato della somma di lire 166.913.337, oltre rivalutazione ed interessi dal 1^ ottobre 1993 al soddisfo, a titolo di differenze retributive, nonché alla corresponsione di quanto dovutogli per differenze di pensione;
rigettava le domande di risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici. Su gravame dello LL il Tribunale locale, con sentenza del 27 marzo 2000, confermava la decisione pretorile. Lo LL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Lo LL ha prodotto ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione degli artt. 221 e ss. c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere opposto alla richiesta di risarcimento dei danni in esame l'eccezione del "ne bis in idem" sul rilievo che fosse stata già data sentenza sul titolo avanzato, quale costituito dalla falsità documentale in discussione, senza considerare che, con la sentenza n. 16 del 1995, il Tribunale di Sulmona aveva negato di pronunciare esclusivamente perché non era stata allegata, quale fonte di responsabilità delle Ferrovie, un fatto-reato dal quale solo sarebbe potuta derivare una condanna. Nè, per la parte relativa al falso, lo LL poteva avvalersi dell'art. 2059 c.c. e proporre appello avverso la sentenza n. 16 del 1995, in quanto la cognizione del fatto-reato dipendeva dall'immutabilità dell'accertamento in ordine alla falsità dei documenti impugnati e quindi non poteva che seguire al formarsi del giudicato.
Peraltro il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: il provvedimento relativo al giudizio sulla querela di falso in via incidentale ex art. 221 c.p.c. segue lo schema dell'ordinario processo di cognizione;
nella specie le Ferrovie, interpellate ai sensi dell'art. 222 c.p.c., avevano manifestato l'intenzione di utilizzare i documenti impugnati, onde l'aspettativa dell'appello delle stesse avverso la sentenza che aveva dichiarato la falsità dei documenti usati in giudizio;
depositati gli atti in cancelleria, sentito il P.M. ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 16 del 1995 - divenuta esecutiva con provvedimento del 4 novembre 1995 -, aveva dichiarato la falsità di tali atti, ai sensi degli artt. 226 e 537 c.p.c.; con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, era venuto meno il principio della pregiudizialità penale rispetto al giudizio civile e, conseguentemente, per il giudizio civile di falso non era più sancita la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. fino a che sull'azione penale di falso non vi fosse stata pronuncia definitiva, essendo stata prevista la possibilità di due giudizi separati;
l'art. 227 c.p.c. condiziona l'esecutività delle sentenze di appello al passaggio in giudicato per la parte che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso ed a quelli direttamente consequenziali;
nello stesso giudizio in cui si chiede l'accertamento di un fatto illecito può essere chiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, non essendo necessario per proporre l'istanza di risarcimento che sia divenuta definitiva la sentenza che accerti l'illecito; a seguito del provvedimento del 4 novembre 1995, con cui il Tribunale di Sulmona aveva reso esecutiva la sentenza n. 16 del 1995, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva instaurato procedimento penale a carico dei quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato responsabili di falso ideologico. In definitiva i il titolo risarcitorio derivante dal giudicato di falsità non poteva essere fatto valere nel medesimo giudizio al cui esito soltanto si sarebbe formato il giudicato stesso, sicché non poteva darsi appello sulla sentenza da cui si intendeva far valere l'effetto del giudicato per derivarne il distinto titolo risarcitorio.
Il motivo va rigettato perché infondato.
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (fra le tante, Cass., 16 aprile 1999, n. 3795; vedi anche Cass., 28 settembre 1994, n. 7890, sul significato di giudicato implicito;
Cass. S.U. - 28 aprile 1999, n. 277, sulla interpretazione del giudicato esterno). Dall'altro si ricorda che. a seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art.3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi. La mancanza di una pronuncia penale affermativa di responsabilità non impedisce, pertanto, al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato (Cass., 2 agosto 1997, n. 7178; Cass., 22 luglio 1996, n. 6527; vedi anche Cass., 14 febbraio 2000, n. 1643;
Cass., 10 febbraio 1999, n. 1135). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha ritenuto che: sulla pronuncia del 25 gennaio 1995 del Tribunale di Sulmona, nella parte relativa al rigetto delle domande di risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici, si era formato il giudicato per mancata impugnazione dell'interessato; la pronuncia sulla falsità dei quattro documenti aveva rappresentato la premessa indispensabile per il riconoscimento allo LL del diritto alla retrodatazione della promozione;
l'esecuzione della sentenza relativa alla dichiarazione di falsità dei documenti non aveva perciò rappresentato un "novum", tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni, già a suo tempo disattesa;
l'art. 227 c.p.c., laddove prevede che l'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può avere luogo prima che siano passate in giudicato, va riferito all'attuazione delle pronunce accessorie indicate nell'art. 226, comma 2, c.p.c., non trattandosi di un'esecuzione della sentenza in senso proprio;
solo tale esecuzione ex artt. 537 e 675 c.p.c. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, ma non l'autorità di accertamento - positivo o negativo - del falso;
diversamente il collegio, investito anche del merito della causa, avrebbe dovuto sospenderne il giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza sul falso;
sarebbe stato onere dell'appellante impugnare la decisione n. 16 del 1995, che aveva rigettato la domanda di risarcimento de qua per inesistenza del fatto reato;
ai fini del risarcimento in oggetto, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituiva impedimento all'accertamento "incidenter tantum", da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate finiscono con l'opporre in via assiomatica una diversa ed inammissibile interpretazione del giudicato formatosi sulla anzidetta sentenza del Tribunale di Sulmona.
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno perciò poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 36.000= oltre lire quattromilioni per onorari. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001