Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5746
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma cod. proc. civ. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo - essendo venuta meno la pregiudizialità penale - all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 cod. proc. civ. rappresenti un "novum", tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5746
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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