Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
La detenzione di zanne di elefante, attualmente incluse nell'allegato A, appendice I, del Regolamento C.E. n. 338/1997, costituisce illecita detenzione di esemplare di specie protetta, ed integra il reato di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992 n. 150, che ha dato attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/1998, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.11.1998
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.3088
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.23675/98 +
N.24115/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.- IN IV, n. a Livraga (LO), l'8.6.1966
2.- IN NI, n. a Livraga (LO), il 6.8.1940 avverso l'ordinanza 20.5.1998 del Tribunale per il riesame di Lodi Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. A. ALBANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
In data 28 aprile 1998 militari della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo sottoponevano a sequestro n. 4 statue ricavate da zanne di avorio rinvenute in una cassaforte sita nei locali della S.a.s. "Centro Abbigliamento Pellicceria IV NI & C." La medesima NI dichiarava ai militari operanti che quegli oggetti appartenevano a suo padre NI e questi, a sua volta, affermava di esserne proprietario da oltre venti anni e di averli, per motivi di sicurezza, depositati in custodia nella cassaforte del negozio gestito dalla figlia.
Il sequestro veniva quindi convalidato dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lodi, con provvedimento del 29.4.1998, in relazione all'ipotizzata violazione degli artt. 1 e 2 della legge 7.2.1992, n. 150. Il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 20.5.1998, rigettava poi le istanze di riesame proposte da NI IV e NI NI. Avverso tale ordinanza hanno proposto separati ricorsi gli indagati, i quali hanno eccepito:
a)che le quattro statue ricavate da zanne di avorio sequestrate, frutto di un notevole lavoro artigianale, non possono considerarsi "esemplari" ne' "parti" di animali protetti, bensì "oggetti ad uso personale o domestico" la cui detenzione non è penalmente sanzionata ai sensi del l'art. 5 bis, lo comma, della legge n. 150/1992, introdotto all'art. 4 del D.L. 12.1.1993, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 13.3.1993, n. 59. Il Tribunale, in proposito avrebbe dovuto tenere conto, invece, delle definizioni espresse sia dall'art. 8 sexies della legge n. 150/1992, introdotto dall'art. 10 della legge n. 59/1993, sia dall'art. 2, lett. j), del Regolamento C.E. n. 338/97;
b)che il sequestro probatorio in oggetto non risulta correlato ad una specifica ipotesi criminosa, poiché il provvedimento di convalida fa generico riferimento alla violazione sia dell'art. 1 sia dell'art. 2 della legge n. 150/1992, "norme che tuttavia sanzionano fattispecie diverse ed incompatibili tra loro rispetto allo stesso bene";
c)che il Tribunale aveva omesso di valutare le eccezioni difensive riferite alla vigenza attuale degli stessi artt. 1 e 2 della legge n.150/1992, "norme penali in bianco" che, richiamando ricettiziamente il Regolamento C.E.E. n. 3626/82, non potrebbero trovare più applicazione (se non violando il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale) in seguito all'abrogazione di detto testo normativo comunitario disposta dal successivo Regolamento C.E.E. n. 338/97, che ha sostituito e non modificato il precedente;
d)che, in ogni caso, sarebbe ravvisabile un'ipotesi "di oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato, in quanto non si capirebbe come il comune cittadino, pur animato da fervido spirito di informazione, avrebbe potuto avere compiuta conoscenza di tutte quelle norme integrative del precetto penale in bianco che risultano racchiuse negli oscuri regolamenti C.E. che neppure il Tribunale ha trovato".
Questa Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi, per l'identità della materia.
Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, poiché tutte le doglianze sono infondate.
1. All'esame della vicenda deve premettersi che - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi - nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro".
Nella fattispecie in esame sono stati ipotizzati i reati di cui:
- all'art. 1 della legge 7.2.1992, n. 150 che, al primo comma, sanziona penalmente i comportamenti di "chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del Regolamento (C.E.E.) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni";
all'art. 2 della stessa legge n. 150/1992 che, al primo comma, sanziona penalmente i comportamenti di "chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1, e nell'allegato C, parte 2, del Regolamento (C.E.E.) n. 3626182 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni".
Le due previsioni normative (la prima delle quali è
caratterizzata dalla maggiore gravità del regime sanzionatorio) si distinguono tra loro per il riferimento a specie diverse degli "esemplari" protetti e soltanto l'art. 1 punisce anche la mera detenzione delle specie cui appresta tutela.
L'allegato A del Regolamento n. 3626/82 del Consiglio C.E.E., quanto ai generi ID (proboscidati) ed TI (elefantidi), includeva nell'appendice I l'HA IM (elefante indiano o asiatico) e nell'appendice II la XO RI (elefante africano). Entrambe le specie anzidette, invece, sono ricomprese nell'appendice I del Regolamento n. 338/97 del Consiglio C.E. (non modificato, in proposito dal successivo Regolamento n. 938/97). In tema di sequestro del "corpo di reato", l'ipotesi di illecito addebitata, verificabile sotto il profilo probatorio alla conclusione del procedimento di cognizione, deve, nei termini delineati dall'accusa, corrispondere ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato;
ne consegue che il "fumus", cioè la probabilità di commissione, riguarda la verificazione del fatto e non l'applicabilità di una determinata norma penale ai fini dell'esatta qualificazione giuridica.
Nella fattispecie viene ipotizzata, quanto meno, una condotta di illecita detenzione di "esemplare di specie protetta" (zanne di elefante), attualmente inclusa nell'allegato A, appendice I, del Regolamento C.E. n. 338/97, e tale condotta è sicuramente prevista dalla legge come reato dall'art. 1 della legge n. 150/1992. La duplice indicazione normativa contenuta nel provvedimento di convalida non integra mancata specificazione del "fatto" per il quale si procede ad indagini investigative e non incide, pertanto, in alcun modo sul corretto esercizio dei diritti di difesa.
2. Un particolare "regime differenziato" è stato inserito nell'impianto originario della legge n. 150/1992 dal D.L. 12.1.1993, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 13.3.1993, n. 59, al fine di evitare che venisse sottoposto a sanzione penale pure chi fosse stato trovato in possesso di un oggetto confezionato con qualche parte di animale in via di estinzione, senza essere magari neanche a conoscenza della composizione: è stato previsto, pertanto, che costituiscano solo illeciti amministrativi l'importazione di "oggetti ad uso personale o domestico" derivati da esemplari di specie protette senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l'offerta o l'esposizione in vendita degli oggetti medesimi non previamente denunciati ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta (artt. 5 e 5 bis della legge n. 150/1992). L'art. 8 sexies della stessa legge n. 150, ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, specifica che:
- "esemplare" deve considerarsi "qualsiasi animale o pianta, vivo o morto delle specie elencate nelle appendici I, II e III della Convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte I e 2, del Regolamento (C.E.E.) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie" (lett. b);
- "oggetto ad uso personale o domestico" deve considerarsi, invece, il "prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III e nell'allegato C, parte 1 e 2, del Regolamento (C.E.E.) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio" (lett. c).
L'art. 2 del Regolamento n. 338/97, emanato dal Consiglio C.E. il 9.12.1996, definisce a sua volta:
- "esemplare", "qualsiasi pianta o animale, vivo o morto delle specie elencate negli allegati da A a D;
qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie" (lett. t);
- "oggetti personali o domestici", "esemplari morti, parti o prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali" (lett. j).
In sostanza l'esemplare, descritto alla lett. b) dell'art. 8 sexies, è quell'animale, o quella parte di esso o prodotto che da esso derivi, che resta sempre "facilmente identificabile" nonostante r eventuale lavorazione cui sia stato sottoposto, mentre l'oggetto ad uso personale o domestico, di cui alla successiva lett. c), per effetto delle lavorazioni e trasformazioni subite, non è più simile all'originario animale di specie protetta (o ad una parte di esso), tanto da venire definito "prodotto derivato" (vedi Cass., Sez. III:
24.4.1997, n. 3859, ric. Pozzi;
12.2.1997, n. 1252, ric. Gerevini;
1.10.1993, n. 2034, ric. Piccinni).
Nella fattispecie in esame le zanne di elefante sequestrate, in quanto facilmente identificabili come tali nonostante il lavoro di decoro e di intaglio sulle stesse eseguito, costituiscono pertanto pur sempre parti di animale di specie protetta e non prodotto di mera derivazione animale.
3. Negli artt. 1 e 2 della legge n. 150/1992 il riferimento al D.M. 31.12.1983 del Ministro del commercio con l'estero, nonché al Regolamento n.3626/82 del Consiglio C.E.E. e successive modificazioni non viola il principio della riserva di legge in materia penale, fissato dall'art. 25 della Costituzione, poiché tali fonti normative secondarie non stabiliscono quali comportamenti debbano essere sanzionati (al legislatore è rimasta la scelta di fondo relativa all'incriminazione), ma si limitano a specificare, dal punto di vista tecnico ed esecutivo, il contenuto di elementi della fattispecie già configurata dalla norma di legge incriminatrice.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che il Regolamento del Consiglio C.E.E. n. 3626/82 ha dato applicazione, nella attuale Unione Europea, a decorrere dal Ì gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata in Italia con la legge 19.12.1975, n. 874, il cui dichiarato obiettivo è quello di proteggere tali specie, nonché di assicurare la loro conservazione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di esse. È vero che detto Regolamento è stato "sostituito", con decorrenza dal 1^ giugno 1997, dal Regolamento del Consiglio C.E. n. 338/97 (come testualmente indicato al n. 2 della premessa di quest'ultimo testo normativo comunitario) ma non si deve dimenticare:
- che la legge n. 150/1992 costituisce applicazione della Convenzione di Washington (che, nei rispettivi allegati, già elenca le specie protette) e dei Regolamenti comunitari attuativi di detta Convenzione - e che la sostituzione del Regolamento n. 3 )626/82 non ha ovviamente introdotto modifiche alla Convenzione ed ha avuto il dichiarato scopo "di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un (nuovo) Regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi", anche attraverso "l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità" (n. 2 della premessa del Regolamento n. 338/97).
4. Per il sequestro probatorio (e per le misure cautelari reali) il codice di rito non richiede la sussistenza delle condizioni previste dall'artt. 273 c.p.p., sicché tali misure prescindono totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza" ed il controllo del giudice, come già si è detto, una volta verificata l'astratta possibilità di ricomprendere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, non può estendersi alla verifica della concreta fondatezza dell'accusa. Ne consegue che esula dal procedimento incidentale ogni questione riferita alla coscienza e volontà dei comportamenti ed alla prospettata ignoranza inevitabile della legge penale.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999