Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
La vendita di biglietti che consentono la partecipazione a giochi o scommesse riservati dalla legge allo Stato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato integra il reato di cui all'art. 4, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver posto in vendita tagliandi non autorizzati relativi alla lotteria "gratta e vinci").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2015, n. 16339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16339 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1793
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 30509/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM RA, n. 15/03/1955 a Mogliano;
avverso la sentenza della Corte d'appello di ANCONA in data 18/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TI FR ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona emessa in data 18/11/2013, depositata in data 18/12/2013, con cui veniva confermata la sentenza emessa in data 5/05/2010 dal Tribunale di Macerata che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 per avere, nella qualità di titolare della ditta individuale HAVANA FOOD, posto in vendita biglietti di lotteria "Gratta e vinci", difformi da quelli distribuiti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (fatti contestati come accertati in data 31 marzo 2008); il ricorrente, in particolare, è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, con il concorso di attenuanti generiche, oltre alla confisca ed alla distruzione dei tagliandi in sequestro.
2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. S. Marini, viene dedotto un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 3. Deduce il ricorrente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. B), in particolare per l'errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art.
4. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver ritenuto configurabile il delitto in questione pur in assenza di prova dell'esistenza del necessario elemento organizzativo in capo al ricorrente;
secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, in particolare, PA è nella giurisprudenza di legittimità che la condotta contestata (peraltro non inserita, si osserva, tra quelle sanzionate dall'art. 4, comma 1 della citata Legge), richiede l'esistenza di un'organizzazione; più specificamente, ad essere punito non è qualsiasi esercizio del gioco o delle scommesse o concorsi, ma solo l'attività del loro esercizio in forma organizzata e diretta al pubblico, cioè accompagnata da una predisposizione di uomini e mezzi stabilmente rivolta all'esplicazione dell'attività, conformemente al fine perseguito, che è quello di impedire l'usurpazione da parte di soggetti non legittimati di attribuzioni connesse con funzioni riservate allo Stato o ad altri Enti Pubblici in regime di monopolio;
a sostegno di tale assunto difensivo, il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte (Cass. Pen., sez. 3, n. 1620/1996;
sez. 3, n. 3413/1998; sez. 3, n. 6111/1999), censurando nel contempo il richiamo operato dalla Corte territoriale ad altra decisione di questa Corte (Cass. Pen., sez. 3, n. 3816/2009), che invece ha ritenuto che la fattispecie contemplata dall'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1 della citata Legge, va interpretata nel senso di estendere la punibilità della condotta di chi vende senza autorizzazione dei Monopoli di Stato sia biglietti di lotterie nazionali che di analoghe manifestazioni di sorte di Stati Esteri;
a giudizio del ricorrente, tale interpretazione non sarebbe condivisibile in quanto si pretenderebbe che l'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1 si riferisca non già al periodo precedente (che contempla un reato contravvenzionale), ma al primo periodo del comma citato che prese invece l'ipotesi delittuosa;
in realtà la volontà del legislatore sarebbe chiara nell'unificare l'aspetto sanzionatorio solo tra le ipotesi del secondo e terzo periodo del comma 1, ma non certo quella di unificare sotto l'aspetto sanzionatorio le ipotesi di cui al primo ed al terzo periodo del medesimo comma 1; in ogni caso, pur prescindendo da quanto sopra, sarebbe innegabile la mancanza dell'elemento della organizzazione, come del resto sarebbe confermato anche dalla verifica concreta della fattispecie affrontata dalla Cassazione nella sentenza richiamata dalla Corte territoriale, in cui veniva in rilievo una società commerciale attiva nel settore editoriale cui era stata imputata la condotta concretizzatasi con l'aver prodotto e venduto biglietti "Gratta e vinci", avendo compiuto peraltro atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di ulteriori similari tagliandi;
anche in tal caso, si osserva in ricorso, la Corte Suprema è pervenuta a ritenere configurabile il reato ipotizzato, ma pur sempre in presenza di un'organizzazione, cosa che difetterebbe nel caso in esame, ove si discute di un soggetto, il ricorrente, gestore di una ditta individuale esercente una mostra attività di vendita al pubico di alimenti e bevande;
questi, quindi, si sarebbe limitato a vendere un numero limitato di tagliandi, attività assolutamente complementare e secondaria rispetto a quella principale, essendo questi risultato totalmente estraneo a qualsiasi attività di ideazione, produzione e distribuzione dei predetti tagliandi;
da qui, dunque, l'esclusione di qualsiasi prova dell'elemento organizzativo, presupposto necessario per la configurabilità del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
5. Ed infatti, il giudice di appello motiva l'impugnata sentenza pervenendo a conferma del giudizio di condanna del ricorrente, traendo elementi argomentativi dalla sentenza di questa Sezione n. 3816/2009, che ha ritenuto configurabile, com'è noto, il reato in esame nella condotta di chi ponga in vendita dei tagliandi "gratta e vinci".
Il ricorso, nel prospettare la violazione di legge per non aver la Corte d'appello tenuto conto della necessità dell'elemento organistico, carente nel caso in esame, non tiene tuttavia conto del fatto che il riferimento al requisito dell'organizzazione si giustifica ed ha una sua ragione logico - giuridica in riferimento all'ipotesi del comma 1, primo periodo, in cui è lo stesso legislatore a individuare le condotte penalmente sanzionate, in cui certamente non rientra quella oggetto di contestazione all'odierno ricorrente (ossia l'aver posto in vendita i biglietti della lotteria in questione). All'elemento organizzativo si richiama, inoltre, il secondo periodo del comma 1, sanzionando come contravvenzione le condotte ivi indicate riguardanti, in particolare, l'organizzazione di pubbliche scommesse. A diversa soluzione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla previsione del terzo periodo del comma 1, che prevede l'applicazione delle "stesse sanzioni", nei confronti di chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, biglietti di lotterie o analoghe manifestazioni di sorte, condotta infatti corrispondente a quella oggetto di contestazione nel presente processo. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, con la sentenza richiamata nell'impugnata sentenza, ha chiarito che tale condotta è ascrivibile anche a chi ponga in essere atti dello stesso tipo di quelli oggetto di contestazione all'odierno ricorrente. Che, del resto, la condotta di chi vende, anche in assenza di quella "organizzazione" invece richiesta dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1, primo e secondo periodo rientri nel campo di applicazione,
quanto alla previsione sanzionatoria, del primo periodo del comma 1, è stato a più riprese, anche di recente, ribadito da questa stessa Sezione.
6. Ritiene, sul punto, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento, da ultimo ribadito dalla sentenza di questa Sezione n. 7030/2012 (non ufficialmente massimata) che ha infatti ritenuto che la sanzione per la condotta di vendita di tagliandi "gratta e vinci" senza autorizzazione costituisca ipotesi delittuosa e non contravvenzionale.
Si evince dall'esame della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, che sanziona l'"Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa", che il legislatore ha configurato come delitto l'abusivo esercizio dell'organizzazione di giochi o scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro concessionario dello Stato, nonché l'abusivo esercizio dell'organizzazione di scommesse e concorsi pronostici su attività sportive gestite dal ON o da organizzazione da esso dipendenti e dall'IR (primo e secondo periodo del comma 1), mentre ha configurato come contravvenzione l'analogo esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse pubbliche su altre competizioni o giochi di abilità che la legge non riserva allo Stato o agli enti citati (terzo periodo del comma 1).
Ne discende, come già affermato dalla sentenza impugnata, che la vendita di biglietti che consentono la partecipazione a giochi o scommesse che la legge riserva allo Stato, senza l'autorizzazione della A.A.M.S., integra il delitto punito con la sanzione della reclusione di cui al primo periodo del comma 1 (per una completa disamina della questione, come detto: sez. 3, 14.10.2008 n. 3816 del 2009, Leone, RV 242823). Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nel quinto periodo del comma 1 che punisce con la medesima sanzione della reclusione anche la sola raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dalla A.A.M.S.. Orbene, l'TI era imputato per aver posto in vendita biglietti aventi le caratteristiche della lotteria istantanea, cosiddetta "gratta e vinci", che la legge riserva allo Stato ai sensi della L. 26 marzo 1990, n. 62, art. 6, cui è stata data attuazione mediante specifiche norme regolamentari di cui al D.M. 12 febbraio 1991, n. 183, art. 1 e ss. (cfr. sez. 3, 9.1.2008 n. 8324, Cosenza, RV 239292;
sez. 3, 28.9.2006 n. 42098, Vangelista, RV 235333). Ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., infatti, i biglietti per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea costituiscono "valori" e la loro stampa è riservata all'officina carte e valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il fatto ascritto all'imputato, pertanto, costituisce delitto, essendo punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
ne', peraltro, è richiesta dalla previsione del terzo periodo del comma 1 la necessaria esistenza del requisito organizzativo, avendo ritenuto il legislatore, nel caso in esame, sufficiente ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, il mero fatto di porre in vendita (o vendere, essendo ambedue le condotte dotate del medesimo disvalore penale agli effetti della fattispecie incriminatrice) tagliandi non autorizzati di lotterie istantanee, come quella in esame. A ritenere diversamente, infatti, dovrebbe sostenersi che solo la vendita, espressione di un'attività organizzata, e non anche quella occasionale (o marginale, come sostiene il ricorrente, rispetto all'attività principale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), integri la fattispecie penale, esegesi, tuttavia, non rispondente al chiaro costrutto normativo della fattispecie che prevede come reato comune (il riferimento alla punibilità di "chiunque", così identificato il soggetto attivo del reato di cui al terzo periodo del comma 1), il fatto di vendere tagliandi della lotteria, ivi inclusi quelli delle lotterie istantanee, senza autorizzazione dei Monopoli di Stato, senza richiedere l'esistenza di un'organizzazione.
7. Il ricorso dev'essere conclusivamente rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Sede della S.C. di Cassazione, il 12 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015