Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
L'ipotesi dell'illecita organizzazione di concorsi pronostici, prevista dall'art. 4 delle legge 12 dicembre 1989 n. 401, sussiste qualora risulti che taluno coordini la raccolta della partecipazione di altre persone a detti concorsi, con una organizzazione che, benché fondata essenzialmente sull'impegno personale dell'autore e consistente nell'utilizzazione di mezzi limitati, si dimostri pur sempre efficiente rispetto alla realizzazione delle finalità illecita, la gestione delle scommesse clandestine; da questa deve tenersi distinta l'attività pertinente al diverso reato di partecipazione abusiva a concorsi pronostici da parte di più persone, caratterizzata dalla presenza di più giocate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/1999, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.ri Udienza pubblica
Dr. Pietro GIAMMANCO Presidente del 18.03.99
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 920
Dr. IN DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo FIALE Consigliere N. 36418/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE RD CE
contro la sentenza della Corte d'appello di Roma 3 aprile 1998 n. 2144, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Roma 30 novembre 1995 da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art.4 L. 13 dicembre 1989 n. 401, accertato a Roma il 6 maggio 1992, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sopra indicata sentenza per aver esercitato abusivamente l'organizzazione di scommesse su incontri di calcio, concorsi pronostici che la legge riserva al Comitato Olimpico Nazionale, IN De DO propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in quanto i giudici partendo, in base al rinvenimento nella sua abitazione di uno scritto costituente una giocata clandestina al toto nero, dall'ipotesi di partecipazione a gioco clandestino, a seguito del sequestro presso altro imputato di n. 3 foglietti di diverso colore e di denaro, hanno ritenuto l'ipotesi più grave di organizzazione di gioco clandestino, legata però all'esercizio delle scommesse in forma organizzata e diretta al pubblico, cioè accompagnata da una predisposizione di uomini e mezzi stabilmente rivolta all'esplicazione di quell'attività;
2. Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., perché il Giudice di secondo grado ha negato la parziale rinnovazione del dibattimento, inibendo al ricorrente la possibilità di produrre documentazione idonea a giustificare il possesso di denaro anche in quantità ingente.
3. Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (motivo nuovo, dedotto dal ricorrente il 25 febbraio 1999), in quanto erroneamente la madre del ricorrente è stata ritenuta beneficiaria degli assegni, invece che traente, quale titolare del conto corrente su cui i predetti assegni venivano emessi;
tale circostanza è inconciliabile con l'imputazione di organizzazione del gioco clandestino, essendo inverosimile che un genitore possa scommettere sul gioco organizzato dal proprio figlio;
inoltre, i foglietti di diversi colori, recanti accanto all'indicazione di ciascuna partita cifre concernenti le quote le quote per ciascuno dei tre risultati pronosticabili, sono stati considerati dal Giudice di appello come prospetti delle quote destinate agli scommettitori e, quindi, utilizzate dal De DO per promuovere il giuoco, mentre l'ipotesi più logica era che la presenza di più foglietti di diverso colore gli servissero per effettuare un giudizio di comparazione delle quote per poi scegliere l'organizzatore miglior offerente (Ranieri, Picchio o Macano). Si ravvisa, preliminarmente, la priorità logica del secondo motivo di ricorso in quanto, mentre il primo riguarda la qualificazione giuridica del fatto secondo l'una piuttosto che l'altra norma incriminatrice, quello si riferisce alla prova della colpevolezza dell'imputato, determinando, perciò, la necessità di invertire l'ordine della trattazione.
Prendendo, quindi, in considerazione il secondo motivo d'impugnazione, si osserva come sia principio generalmente condiviso che l'error in procedendo previsto dall'art. 606 c.1 lett. d) si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova decisiva, cioè una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa (Cass., Sez. VI, 10 novembre 1967 n. 10109, ric. Abatini;
Sez. IV, 5 settembre 1997 n. 8189, ric. Pinotti e altro;
Sez. II, 2 luglio 1997 n. 6403, ric. Papini, Cass., Sez. III, 17 febbraio 1999 n. 4140, ric. Sabato). Questo avviene quando la prova abbia per oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, porti a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, quale risultava sulla base delle prove in precedenza raccolte, ma non già quando l'elemento nuovo, che si chiede di provare, sia costituito da una circostanza che per la sua genericità non è in grado di influire sulla ricostruzione della fattispecie concreta, modificandone la portata rispetto alla norma incriminatrice contestata. Così, quando - come nella specie - sussistano prove, consistenti in documenti specifici e somme di denaro cospicue, in contanti e in assegni, di cui l'imputato è stato trovato in possesso a seguito di ispezione eseguita nella camera da lui occupata insieme alla moglie nell'abitazione in comune col padre, palesemente riferibili ad un'attività illecita di organizzazione clandestina di concorsi pronostici che l'art. 4 L. 12 dicembre 1989 n. 401 sanziona penalmente, non può ritenersi decisiva la prova, dedotta in vista di una versione alternativa, dell'appartenenza del denaro sequestrato a un congiunto dell'imputato con lui convivente, che non è tale da incidere sul contesto probatorio già acquisito sia perché parziale, in quanto riferita al denaro e non agli assegni;
sia perché contraddittoria, perché preceduta dall'attribuzione della provenienza della somma in contanti a un residuo del prezzo di vendita di un fondo imprecisato, che risultava alienato nel 1988, cioè quattro anni prima;
e comunque, generica, in quanto rapportata ad un'attività di procacciamento di affari per conto di una certa società Schetter, non altrimenti indicata, ed anche perché, malgrado la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello per produrre documentazione relativa alla predetta società, restano imprecisate la natura e l'effettiva sussistenza del rapporto di collaborazione che il congiunto dell'imputato avrebbe con la medesima.
Nella motivazione della sentenza impugnata si rinviene un'attenta valutazione della ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, fondata sull'analisi degli oggetti rinvenuti sequestrati, cioè - oltre a banconote divise in mazzetti dell'importo complessivo di L. 37.700.000 e n. 3 assegni per la somma complessiva di L. 46 milioni - anche di n.3 foglietti, uno rosso e due gialli, con su scritto l'elenco delle partite dei campionati di calcio nazionali in programma nella giornata del 3 maggio 1992 e l'annotazione, accanto a ciascuna partita, di cifre indicanti le quote per ciascuno dei tre risultati pronosticabili (vittoria, pareggio, sconfitta), nonché di n. 2 fogli rosa con l'indicazione di singole squadre e partite e, accanto a ciascuna, di somme in milioni o centinaia di migliaia di lire con accanto a ciascuna nomi di persona o sigle (Ranieri, Picchio, Macano o Macallo).
Correttamente il Giudice di merito ha ricondotto documenti e somme all'esercizio di un'attività di scommesse clandestine (Toto nero), rilevandone lo stretto collegamento in un complesso funzionale e probatorio complessivo sul quale non poteva incidere, per le ragioni sopra dette, la prova alternativa - contraddittoria e, in ogni modo, generica - dedotta dall'imputato.
Pertanto il vizio lamentato in realtà non sussiste e il ricorso per questo aspetto risulta privo di fondamento.
Altrettanto infondato è l'altro motivo d'impugnazione, incentrato sulla presunta contraddizione in cui, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa ritenendo inizialmente sussistente l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. 1989 n. 401 (partecipazione a concorso pronostico abusivo) e poi orientandosi verso quella del primo comma del medesimo articolo.
In realtà, il Giudice di secondo grado ha proceduto all'identificazione di uno dei documenti sequestrati (il foglio bianco recante l'indicazione delle partite dei campionati di calcio nazionali delle tre serie con apposizione accanto a talune di esse i segni pronostici di 1 ed x), riconoscendovi una schedina contenente una giocata clandestina al Toto nero e negando, conseguentemente, l'idoneità di prova di organizzazione del concorso pronostico. Successivamente ha considerato gli altri elementi di prova, che attestavano, invece, l'esistenza di tale organizzazione. Nella motivazione così articolata non si rinviene alcuna contraddizione.
Infatti, esattamente viene ritenuta in concreto sussistente l'ipotesi dell'illecita organizzazione di concorsi pronostici prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. 1989 n. 401 qualora risulti che taluno coordini la raccolta della partecipazione di altre persone a detti concorsi, con un'organizzazione che, benché fondata essenzialmente sull'impegno personale dell'autore e consistente nell'utilizzazione di mezzi limitati, risulti pur sempre efficiente rispetto alla consecuzione della finalità illecita, la gestione delle scommesse clandestine, dalla quale deve tenersi distinta l'attività pertinente al diverso reato di partecipazione abusiva a concorsi pronostici da parte di più persone, caratterizzata dalla presenza di singole giocate.
Nel caso concreto, si è dedotto dagli elementi di prova raccolti che l'imputato distribuiva i prospetti con gli elenchi delle partite e delle relative quote (i n.3 foglietti, uno rosso e due gialli), riceveva le schedine (foglietto bianco) e riscuoteva le somme puntate (le rilevanti somme in contanti e in assegni), tenendo il calcolo delle scommesse (foglietti rosa) e questa organizzazione, benché embrionale, è stata correttamente riferita dai Giudici di merito alla fattispecie astratta prevista dal primo comma dell'art. 4 L. 1989 n. 401.
Pertanto anche per questo profilo il ricorso dev'essere rigettato. Lo stesso è a dire per il motivo nuovo, col quale si deducono ipotesi alternative che per un verso richiedono acquisizioni e giudizi in fatto preclusi in sede di legittimità, e per altro verso ripropongono sotto il profilo dell'illogicità della motivazione, interpretazioni dei fatti già valutate negli altri due motivi d'impugnazione.
Il vizio della motivazione è, peraltro, dedotto in base alla prospettazione di mere ipotesi, una delle quali - relativa alla circostanza, di per sè per nulla indicativa ai fini della qualificazione del fatto sotto l'una o l'altra figura di reato, che la madre fosse traente o beneficiaria degli assegni - è del tutto ininfluente, mentre l'altra consiste nella riproposizione della questione relativa alla possibile valenza alternativa delle prove raccolte, laddove, come si è detto, il quadro probatorio non si presta a questo risultato, restando insuperabile nell'argomentazione offerta il fatto che i tre foglietti sopra citati riproducevano tutti le partite della stessa giornata (il 3 maggio 1992) e le medesime quote, per cui non potevano provenire da diversi organizzatori del giuoco, bensì da un unico organizzatore, qual era appunto il De DO.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999