Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
Elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 4, comma primo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (esercizio abusivo di giuoco clandestino) è un organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati ed utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più' soggetti che gestiscono il gioco, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità, o comunque la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per una singola manifestazione cui è collegato un concorso pronostico riservato alla Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/1998, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Dinacci Ugo Presidente del 10.02.1998
1. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
2. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 445
3. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N. 23330/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RR VI n. a Caserta il 14.09.1945
avverso la sentenza 29.04.1997 della Corte di Appello di Napoli Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Squassoni.
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Albano Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18.3.1996, il Tribunale di Napoli ha ritenuto tra l'altro, RR VI responsabile del reato previsto dall'art.4 c.1^L.401/1989 ( perché, con persone non identificate, organizzava scommesse su attività sportive gestite dall'UNIRE) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
La decisione dei primi Giudici è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
In sunto rileva che la condotta posta in essere era equivoca (il RR, all'interno di un ippodromo, dopo avere visionato le quote delle corse, si è appartato con una persona dalla quale ha ricevuto una somma di denaro); comunque non realizzava l'elemento materiale del contestato illecito in quanto non appalesava l'esistenza di quella organizzazione permanente volta al giuoco illegale necessaria per l'integrazione del reato. Le censure del ricorrente, a parere della Corte, sono fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento. L'art.4 c.1^ citato, nel disegno legge originario, puniva "chiunque abusivamente esercita un'attività organizzata e diretta al pubblico di gestione del giuoco ......"
La locuzione è stata modificata nel testo normativo approvato, che usa un'espressione lessicalmente non felice ("chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco..."), ma chiara. La norma, invero, appalesa l'intento del legislatore di evidenziare che elemento costitutivo della fattispecie è una organizzazione e di colpire, con una pesante sanzione, non qualsiasi esercizio del giuoco, ma quello che si estrinseca con tale peculiare modalità. Pertanto l'espressione esercitare l'organizzazione del giuoco deve essere intesa come gestire il lotto, le scommesse o i concorsi riservati allo Stato in forma organizzata cioè con predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati ed utilizzati a tale fine.
L'attività, inoltre, deve essere diretta al pubblico, nel senso che deve avere un riscontro esterno;
la previsione non è stato inserita espressamente nel testo definitivo, in quanto è superflua, essendo un requisito implicito della fattispecie.
Di norma il reato implica e presuppone la unione più soggetti che gestiscono il giuoco benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione diffusa.
Il reato non richiede, invece, l'abitualità o, comunque, la reiterazione della condotta tipicizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per una singola manifestazione cui, è collegato un concorso prognostico riservato allo Stato.
La proposta esegesi oltre ad essere aderente alla lettera della legge, è in sintonia con la ratio della norma che è quella di impedire l'usurpazione da parte di soggetti non legittimati di attribuzioni connesse con funzioni riservate allo Stato o ad altri Enti pubblici in regime di monopolio. (Cass.Sez.3^,Cc 3,4,1996,Moauro).
Tanto premesso, la sentenza oggetto non ha affrontato il problema delle concrete modalità tramite le quali il giuoco veniva di fatto esercitato ed, in particolare, non ha esaminato se l'attività illecita fosse svolta in forma organizzata e diretta al pubblico. Per tale carenza motivazionale, la Corte ritiene annullare la impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998