Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
La sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni prevista dalla L. 1° agosto 2003 n. 207 non può trovare applicazione nei confronti di soggetti a carico dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna non ancora divenuta irrevocabile alla data di entrata in vigore della medesima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 48151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48151 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3123
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019203/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE ZI, N. IL 02/12/1967;
avverso ORDINANZA del 09/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo G., che ha chiesto il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il 9 aprile 2008 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso rigettava il reclamo proposto da IZ AR avverso l'ordinanza in data 1 febbraio 2008 del locale Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione della sospensione condizionata della pena, rilevando che l'istante era in espiazione di pena anche per una sentenza passata in giudicato dopo il 22 agosto 2003 (ossia in data successiva alla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2003, n. 207 (22 agosto 2003), ricompresa nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il 10 maggio 2007.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta erronea interpretazione e violazione della L. n. 207 del 2003, in quanto le disposizioni in essa contenute si applicano, ai sensi dell'art. 7, ai condannati, categoria in cui devono essere ricompresi non solo i soggetti in stato di detenzione in virtù di sentenza irrevocabile, ma anche quelli in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali della funzione rieducativa della pena, della proporzione e della individualizzazione della pena, principi sottesi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 2006 che ha parificato l'istituto dell'"indultino" alle misure alternative alla detenzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. L'irrevocabilità della sentenza di condanna e, quindi, la sua esecutività costituisce il presupposto indefettibile ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di sospensione condizionata della pena, formulata ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207. A favore di tale interpretazione militano plurime considerazioni di ordine letterale e sistematico: a) il titolo della legge circoscrive l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni in tema di sospensione condizionata della esecuzione della pena detentiva;
b) l'art. 1 consente, nei confronti del condannato che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva, la sospensione condizionata per la parte residua nel limite di due anni (salvo quanto previsto dal cit. art. 1, commi 2 e 3); c) l'art. 1, comma 2, disciplina i limiti di concedibilità del beneficio, avuto riguardo al titolo esecutivo emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 663 c.p.p. in relazione a sentenze di condanna definitive e all'eventuale decurtazione della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, applicabile solo a sanzioni irrogate con pronunzie di condanna irrevocabili;
d) il cit. art. 1, comma 3, lett. d), esclude l'applicabilità dell'istituto della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato ammesso alle misure alternative alla detenzione;
e) la competenza in ordine all'applicazione e alla revoca della sospensione condizionata della pena appartiene rispettivamente, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 6, al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza.
2. In questo articolato contesto normativo non è condivisibile l'interpretazione della L. n. 207 del 2003, art. 7 prospettata dal ricorrente.
La disposizione in esame, infatti, si limita a contemplare alternativamente due ipotesi che attengono esclusivamente allo status del soggetto (già detenuto o in attesa di esecuzione della pena) che abbia riportato una o più sentenze di condanna irrevocabili al momento di entrata in vigore della legge.
Pur essendo indubbio che la L. n. 207 del 2003 fa più volte rinvio alle disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione ed al principio di meritevolezza, caratteristico delle misure alternative disciplinate dall'ordinamento penitenziario, occorre considerare che l'istituto dell'"indultino" ha una natura peculiare, del tutto temporanea, che, a norma della L. n. 207 del 2003, art. 7, si applica soltanto ai condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge più volte citata.
Sotto tale aspetto, qualora siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della L. n. 207 del 2003, come nel caso in esame, è necessario regolare il concorso tra le due modalità di esecuzione, fra di loro incompatibili, nell'ambito di un unitario ed immodificato rapporto esecutivo e non già operare una scissione "ideale" delle pene concorrenti per determinare su quali, e in quale misura, opera la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ricomponendo all'esito il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto stia espiando la pena nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione delle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa, fermo restando che il tempo precedentemente trascorso in regime di sospensione condizionata va computato come pena espiata. Il concorso delle pene non può infatti in tal caso essere regolato facendo riferimento all'istituto dello scioglimento del cumulo, ammesso dalla giurisprudenza ad altri fini e per altri istituti penitenziari, essendo la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena un provvedimento legato ad un preciso momento temporale e ad un preciso limite di pena (L. n. 207 del 2003, artt. 1 e 7), il cui superamento lo esclude in toto, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 8, che richiama gli artt. 51 bis e 51 ter dell'ordinamento penitenziario relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, 3 aprile 2007, n. 16740, rv. 236438; Cass., Sez. 1, 21 novembre 2007, n. 253, rv. 238843) che ha specificamente rilevato come la sospensione condizionata della pena presenti elementi specializzanti rispetto ad altri benefici, come ad esempio l'indulto, che comporta la eliminazione secca di una parte della pena, mentre il regime di cui alla L. n. 207 del 2003 non incide sulla durata della pena, bensì sulle modalità dell'esecuzione, che avviene non nel luogo di detenzione, ma in stato di libertà, peraltro limitato (art. 4) da consistenti obblighi mutuati in parte da misure coercitive previste dal codice di rito ed in parte dalla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e cioè con modalità incompatibili con la detenzione, per cui, se sopravviene un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, questa deve cessare in quanto incompatibile con la esecuzione ordinaria.
Alla luce di tali considerazioni la dedotta questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dal ricorrente è manifestamente infondata e si deve conclusivamente affermare che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni non può trovare applicazione nei confronti di soggetti a carico dei quali sia stata pronunziata sentenza di condanna non ancora definitiva al momento di entrata in vigore della L. 1 agosto 2003, n. 207 (Cass., Sez. 1, 19 novembre 2004, n. 189, rv. 230537). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008