Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3120
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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Nel caso di revoca della pensione di invalidità, il giudice adito dall'assicurato per il ripristino della prestazione, prima di affidare al consulente tecnico l'incarico di accertare le condizioni di salute del medesimo assicurato, deve preventivamente stabilire se la pensione sia stata concessa sulla base dell'art. 10 D.L. n. 636 del 1939, convertito in legge n. 1272 del 1939, ovvero sulla base dell'art. 24 legge n. 160 del 1975, posto che la revoca del beneficio può essere legittima solo per il venir meno dei requisiti che furono necessari al tempo in cui la liquidazione della prestazione previdenziale venne disposta, con la conseguenza che, ove l'attribuzione della pensione sia anteriore alla legge n. 160 del 1975, occorre riferirsi al limite della metà della capacità di guadagno, stabilito dall'art. 10 D.L. n. 636 del 1939.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3120
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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