Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso di revoca della pensione di invalidità, il giudice adito dall'assicurato per il ripristino della prestazione, prima di affidare al consulente tecnico l'incarico di accertare le condizioni di salute del medesimo assicurato, deve preventivamente stabilire se la pensione sia stata concessa sulla base dell'art. 10 D.L. n. 636 del 1939, convertito in legge n. 1272 del 1939, ovvero sulla base dell'art. 24 legge n. 160 del 1975, posto che la revoca del beneficio può essere legittima solo per il venir meno dei requisiti che furono necessari al tempo in cui la liquidazione della prestazione previdenziale venne disposta, con la conseguenza che, ove l'attribuzione della pensione sia anteriore alla legge n. 160 del 1975, occorre riferirsi al limite della metà della capacità di guadagno, stabilito dall'art. 10 D.L. n. 636 del 1939.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' м F REPUBBLICA ITALIANA E DE POPO ITALIANO031-20/0 1 LA COR SO REMADI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15091/98 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Cron. 6512 Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. CAPITANIO Rel. Consigliere- Dott. Natale Ud.31/10/00 - ConsigliereDott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente 712 SENTENZA sul ricorso proposto da: NA UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato DE 다 BENEDICTIS CATALDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRA ROBERTO, giusta delega 없 in atti;
ricorrente -
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4517 -1- 7. POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato · avverso la sentenza n. 8922/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/05/98 R.G.N. 32672/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e assorbimento del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 16.12.1992 il Pretore di Roma riconosceva a LU EN il diritto alla pensione di inabilità, che affermava essere stata illegittimamente revocata dall'INPS con decorrenza dal 1° ottobre 1985. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 10.10.1997/14 maggio 1998, riformava la sentenza pretorile, appellata dall'INPS, osservando che, а seguito della nuova consulenza tecnica disposta in sede di gravame, l'assicurata risultava affetta da esiti di mastectomia radicale destra senza linfodema dell'arto superiore destro on platerale e ✓ Croarticol con lievi limitazione dell'apparato osteoarticolare を senza deficit del tono e del trofismo muscolare, in un quadro morboso complessivo che evidenziava una regressione delle precedenti patologie,obiettiva costituite dal pregresso carcinoma accompagnato da sindrome ansioso depressiva, er quindi, non rapportabile in atto, alla percentuale invalidante richiesta dalla legge. ricorso per cassazione La EN propone sostenuto da due motivi. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la EN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.L. 14.4.1939 n. 635, convertito in legge 6.7.1939 n. 1272, come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 28.6/6.7.1971 n. 160, rilevando che nel 1970, epoca a cui risaliva la decorrenza della sua pensione, era richiesta una riduzione della capacità di guadagno a meno della metà e che tale limite, diversificato tra impiegati e operai (con una più alta soglia richiesta per questi ultimi) era stato Modificato per tutti alla soglia invalidante più bassa a seguito della citata sentenza 6.7.1971 della Corten. 160 del Costituzionale, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima tale diversi- ficazione. Pertanto il consulente tecnico nominato dal Tribunale e 10 stesso Tribunale, che aveva condiviso il parere espresso dal suo ausiliare, avevano erroneamente fatto riferimento, al fine di ritenere legittima la revoca della pensione disposta dall'INPS, alla più alta soglia invalidante di oltre due terzi della capacità di lavoro richiesta dalla successiva legge n. 222 del 1984 anziché quella più bassa prevista dalla legislazione vigente al tempo in cui era stata concessa alla ricorrente la pensione di invalidità, in tal modo violando e disapplicando la normativa : invocata. : Il dedotto motivo è fondato. Poiché la vicenda del diritto alle prestazioni previdenziali costituisce un "unicum" anche quando susseguono le fasi dellasi sospensione, della rettifica e della revoca, ove non sia previsto dallaesplicitamente ed espressamente legge, per dette fasi valgono le norme in vigore nel tempo nelle gestione alle quali fanno carico. Nella specie, il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto tener conto, versandosi in materia di revoca di pensione di invalidità (e non già di pensione di inabilità) che, all'epoca in cui tale pensione era stata concessa, era prevista una normativa diversa, in forza della quale veniva richiesta una riduzione della capacità di guadagno a meno della metà (art. convertito in legge10 D.L. 14.4.1939 n. 636, 6.7.1939 n. 1272) о a meno di un terzo (art. 24 legge 3.6.1975 n. 160), a seconda che la pensione fosse stata concessa prima о dopo l'entrata in vigore di tale ultima legge, che all'art. 10 aveva mantenuto ferma per le pensioni liquidate 5 anteriormente la previgente più favorevole normativa. Tale disciplina, del 1939 (con una più ridotta soglia invalidante) e quella del 1975, (con l'adottata nozione di capacità di guadagno, che esige un minor margine di attitudine lavorativa e, quindi, una misura di valutazione più favorevole per la concessione del beneficio rispetto alla capacità di lavoro riferita all'idoneità per qualsiasi attività lavorativa) erano entrambe più favorevoli all'assicurato rispetto alla legge 12 giugno 1984 n. 222. Anche quest'ultima normativa con l'art. 12, primo comma, ha fatto salve le discipline che regolavano le prestazioni liquidate anteriormente, avendo stabilito che essa ha effetto soltanto per le prestazioni previdenziali liquidate successivamente alla sua entrata in vigore. Ne consegue, pertanto, che il giudice, versandosi in una ipotesi di revoca della pensione di invalidità, prima di affidare al consulente tecnico l'incarico di accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato, deve preventivamente stabilire se la pensione sia stata concessa sulla D.L. n. 636 del 1939, base dell'art. 10 del convertito nella legge n. 1272 dello stesso anno 1 e fatto salvo dalla successiva modifica di cui alla legge 3.6.1975 n. 160 con l'art. 24 di detta legge) ovvero sulla base della citata legge n. 160 (art. 24, primo comma), posto che la revoca del beneficio può essere legittima soltanto per il venir meno dei requisiti che furono necessari al tempo in cui la liquidazione della prestazione previdenziale venne disposta>>. Il Tribunale, invece, facendo riferimento, nell'affidamento dell'incarico al C.T.U. e nella conseguente valutazione delle infermità, ai fini dell'accertamento della legittimità della revoca della pensione di invalidità, ai requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, ha violato e disapplicato sia l'art. 10 del D.L. 14.4.1939 n. 636, convertito nella legge n. 1272 dello stesso anno e sia l'art. 24 della legge 3.6.1975 n. 160. Perciò, in accoglimento per quanto di ragione, del 40 proposto ricorso, avuto riguardo anche al secondo motivo, con il quale sono state censurate le valutazioni della disposta consulenza tecnica condivisa dal Tribunale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma, la quale si uniformerà al sopra indicato e virgolato principio 7 di diritto, disponendo, eventualmente, nuova consulenza tecnica.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000. se Presidente: Vinceuses ress Cogitoria Il PresidenterMatule II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depocitata in Cancelleria Oggi, 23 MAR, 2001 IL LABORATORE INCELLERIA I A D 0 3 S 1 , S 3 . O 5 A L T T L . R , O A N A ' B S L E I L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - T N S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E G A , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D