Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, non vi è l'interesse concreto dell'estradando a eccepire, in sede di ricorso per cassazione, l'omessa notifica al rappresentante dello Stato richiedente del decreto di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla corte d'appello.
In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello non è tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso lo Stato richiedente, quando il supplemento istruttorio sollecitato dall'estradando non incida direttamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione esecutiva richiesta dalla Romania, in cui il ricorrente non aveva offerto alcun elemento di prova in ordine alla definizione di una procedura che sarebbe stata promossa nel suo interesse per la declaratoria di estinzione della pena dinanzi alle autorità giudiziarie di quel Paese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2008, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 19/11/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2594
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 027401/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TABACELEA FLORIN N. IL 11/04/1972;
avverso SENTENZA del 17/07/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi E., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Salerno G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 17/7/2008, dichiarava sussistere le condizioni per l'estradizione verso la Romania di Tabacelea Florin, colpito da mandato di cattura 1/8/2001 dell'Autorità giudiziaria rumena per l'esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna 2/11/2000, emessa dal Tribunale di Caras Severin, alla pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati di furto aggravato, contrabbando ed immigrazione clandestina, commessi tra il 5 e il 6 gennaio 2000.
La Corte territoriale, dopo avere dato atto che lo Stato richiedente aveva regolarmente trasmesso la documentazione prevista dalla Convenzione Europea di Estradizione applicabile nella specie, evidenziava che non sussistevano ragioni ostative all'accoglimento della richiesta e che ogni questione relativa all'esecuzione della pena inflitta, che sarebbe stata in parte scontata in sede di custodia preventiva, al di là del rilievo che non era stato offerto alcun valido elemento di prova al riguardo, non rilevava ai fini della decisione sulla richiesta di estradizione.
Ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 704 c.p.p., comma 1 per omessa notifica al rappresentante dello Stato richiedente del decreto di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte d'Appello; 2) erronea applicazione dell'art. 704 c.p.p., comma 2, per non essersi dato corso all'integrazione istruttoria, attraverso l'assunzione di informazioni presso l'Autorità Giudiziaria rumena in ordine alla definizione della procedura in quel Paese promossa per la declaratoria di estinzione della pena di cui alla citata sentenza di condanna. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.
Rileva la Corte che la prima doglianza è priva di consistenza sotto un duplice profilo: a) non è dato ravvisare il concreto interesse dell'estradando ad eccepire il mancato avviso al rappresentante dello Stato richiedente della fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Corte territoriale;
b) tale omissione, peraltro, non è sanzionata da alcuna nullità anche perché il nostro sistema prevede la mera "facoltà" per lo Stato richiedente (art. 702 c.p.p.) di intervenire, in qualsiasi momento, nella procedura di estradizione, della quale ben conosce la pendenza.
Il supplemento istruttorio sollecitato, non incidendo direttamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'estradizione, non obbligava il Giudice a quo a disporlo. Nè, d'altra parte, tale obbligo riveste carattere di attualità in questa sede, in cui pure può teoricamente darsi spazio ad indagini di merito, non avendo il ricorrente offerto alcun elemento di prova in ordine all'esito della procedura che sarebbe stata promossa nel suo interesse, per la declaratoria di estinzione della pena, dinanzi all'Autorità Giudiziaria rumena, che avrebbe dovuto decidere, secondo l'assunto dello stesso ricorrente, lo scorso 21 agosto. Ricorrono, inoltre, tutte le condizioni, previste dalla disciplina convenzionale e non oggetto di specifica contestazione, per farsi luogo alla sollecitata estradizione: principio della doppia incriminabilità; i reati oggetto della condanna non sono di natura politica;
difetta qualunque elemento per ritenere che la richiesta sia finalizzata a perseguire o punire la persona reclamata per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche;
il processo celebrato in Romania a carico del Tabacelea ha assicurato il rispetto dei diritti fondamentali della persona e la pronuncia conclusiva non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
non si ha motivo di ritenere che l'estradando, in sede di esecuzione della pena, possa subire trattamenti disumani o degradanti. Va dato atto che l'estradando, è stato arrestato - al fine di garantirne la consegna - l'11/3/2008 ed è stato posto, dal 28 marzo successivo, agli arresti domiciliari, condizione quest'ultima tuttora in atto.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009