Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2008, n. 3926
CASS
Sentenza 19 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di estradizione per l'estero, non vi è l'interesse concreto dell'estradando a eccepire, in sede di ricorso per cassazione, l'omessa notifica al rappresentante dello Stato richiedente del decreto di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla corte d'appello.

In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello non è tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso lo Stato richiedente, quando il supplemento istruttorio sollecitato dall'estradando non incida direttamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione esecutiva richiesta dalla Romania, in cui il ricorrente non aveva offerto alcun elemento di prova in ordine alla definizione di una procedura che sarebbe stata promossa nel suo interesse per la declaratoria di estinzione della pena dinanzi alle autorità giudiziarie di quel Paese).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2008, n. 3926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3926
    Data del deposito : 19 novembre 2008

    Testo completo