Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
All'errata applicazione in eccesso dell'indulto, determinata da svista o erronea interpretazione normativa del giudice della cognizione, si può porre rimedio solo attraverso tempestiva impugnazione del P.M., non in sede esecutiva con la procedura di correzione dell'errore materiale, ostandovi la preclusione del giudicato. (Fattispecie relativa a indulto applicato per intero, a norma della L. n. 241 del 2006, su pena pecuniaria di euro 12.500).
Commentario • 1
- 1. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indultohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41938 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - N. 2643
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17654/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG UL, N. IL 16/05/1948;
avverso l'ordinanza n. 190/2008 TRIBUNALE di MACERATA, del 17/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA, CRISTINA SIOTTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Iannelli Mario, che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza del 17/12/2008 il Tribunale di Macerata, in accoglimento della richiesta di correzione del dispositivo della sentenza 12/2/2007 emessa nei confronti di IU ON, ha revocato limitatamente alla somma di Euro 2.500,00 di ammenda l'indulto a quest'ultimo concesso con la citata sentenza, confermando il beneficio per la residua somma di Euro 10.000,00. Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato come erroneamente il Giudice della cognizione avesse applicato il beneficio in questione per somma di maggiore entità rispetto a quella prevista dal provvedimento di clemenza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il ON deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza, in particolare rilevando come il Tribunale di Macerata avesse utilizzato il procedimento di correzione di errori materiali al di fuori delle ipotesi previste. Il ricorso merita accoglimento, seppure per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate dal difensore, essendo il Tribunale di Macerata pervenuto alla revoca parziale del beneficio dell'indulto, in precedenza applicato in favore di IU ON, al di fuori delle ipotesi normativamente previste.
Così come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte, infatti, l'errore in cui il Tribunale è incorso nel dichiarare la pena di Euro 12.500 di ammenda - inflitta con la sentenza 12/2/2007 - condonata per intero, anziché nella misura corrispondente al limite massimo stabilito dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, non poteva essere riparato dal Giudice dell'esecuzione con la revoca in executivis del beneficio per la somma eccedente, ma solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione, che il P.M. ha - nella specie - omesso di attivare, ostando alla riduzione in sede esecutiva dell'indulto applicato in eccesso la preclusione del giudicato. Nè poteva ritenersi tale preclusione non operante, come nelle diverse ipotesi in cui l'eccesso fosse derivato dall'applicazione del beneficio ad opera di giudici diversi, l'uno all'insaputa dell'altro, ovvero in cui emergesse la sussistenza a carico del soggetto di condanne ostative non potuta apprezzare per le più varie cause dal Giudice della cognizione, valendo in questi casi il principio della "immutabilità rebus sic stantibus" della applicazione del beneficio ed intervenendo legittime cause di revoca ai sensi di legge (causa di revoca sopravvenuta o causa di revoca preesistente ma non conosciuta) non ravvisabili nel caso de quo in cui la errata applicazione in eccesso del beneficio è stata determinata da svista od erronea l'interpretazione di norma commessi dal Giudice della cognizione, emendabili solo attraverso tempestiva impugnazione in sede cognitiva. Diversamente opinando, i termini di impugnazione avrebbero un ambito ingiustificabilmente allargato ed il giudizio di esecuzione si trasformerebbe in un ulteriore inammissibile grado di impugnazione rispetto al giudizio di cognizione.
Alla stregua di quanto sopra si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009