Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 2
Non è soggetta a revoca "in executivis" la sentenza di condanna intervenuta per reato aggravato da circostanza dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente al suo passaggio in giudicato né è consentito al giudice dell'esecuzione dichiarare non eseguibile la porzione di pena corrispondente.
L'art. 30, comma quarto, della l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., che ne ha completamente assorbito la disciplina.
Commentari • 6
- 1. Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all'esecuzione diGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Il (superato) limite del giudicato e l'ampiezza dei poteri delNicola Canzian · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Incostituzionalità dell'art. 73 TU stup: qualche conseguenza su prescrizione, giudicato, patteggiamenti pendentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Tutte le pene fondate sul ?nuovo ed incostituzionale? art. 73 d.p.r. 309/1990, devono essere riportate nei limiti del vecchio quarto comma dell?art. 73 d.p.r. 309/1990? titolo originale Siamo alle solite, tocca a noi Luca Semeraro (Giudice Tribunale Perugia) 20 febbraio 2014 http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=342 (link al .pdf in fondo alla pagina) Siamo tutti in trepidante attesa della motivazione della sentenza del 12.2.2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l?illegittimità costituzionale ? per violazione dell?art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge ? degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del …
Leggi di più… - 4. Ergastolo, CEDU e giudicato penale (Cass. pen., SSUU, 18821/14 Ercolano)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Di fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già stigmatizzate in sede Europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo ad un intervento dell'ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della intangibilità del giudicato. Il principio di retroattività in mitius, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, è un corollario di quello di legalità, consacrato dall'art. 7 della CEDU, …
Leggi di più… - 5. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2012, n. 27640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27640 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/01/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 121
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 29169/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VERONA;
nei confronti di:
1) MR AZ EN DI N. IL 02/02/1967 C/;
avverso l'ordinanza n. 401/2011 TRIBUNALE di VERONA, del 22/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. CEDRANGOLO Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente alla parte gravata, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 22 giugno 2011 e depositata il 24 giugno 2011, il Tribunale ordinario di Verona, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, per quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di "revoca parziale" - in relazione alla ritenuta aggravante infra indicata e al conseguente trattamento sanzionatorio - della sentenza di quello stesso Tribunale, 12 novembre 2009 (irrevocabile dal 23 marzo 2011), di condanna alla pena della reclusione in quattro anni e due mesi e della multa in Euro 18.000, per i delitti, aggravanti ai sensi dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 11 bis, di traffico di stupefacenti e di resistenza a un pubblico ufficiale, motivando: l'art. 673 cod. proc. pen. contempla la possibilità della revoca della condanna solo nel caso della abolitio criminis;
la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 11 bis, non incide sul giudicato, che resta "intangibile", non essendo ammessa "la scissione della sentenza per punti".
2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, mediante atto recante la data del 1 luglio 2011, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), inosservanza della legge penale, deducendo: la "necessaria integrazione" della circostanza aggravante (dichiarata costituzionalmente illegittima) nella fattispecie penale, comporta che il reato debba definirsi "astrattamente diverso da quello ravvisato inizialmente per effetto della abrogazione"; non pare sussistere alcuna plausibile ragione di differenziare la "eliminazione della aggravante" rispetto alla abrogazione della norma incriminatrice;
lo scopo dell'art. 673 cod. proc. pen. consiste nel "portare anche nella fase esecutiva le modifiche di previsione normativa naturalmente operanti nella cognizione"; la Corte costituzionale ha considerato anche il profilo della esecuzione avendo dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, cod. proc. pen. in parte de qua;
la "interpretazione estensiva e analogica" dell'art. 673 cod. proc. pen. è "imposta dall'ordinamento", risultando favorevole al condannato;
la contraria opinione comporta ingiustificata disparità di trattamento tra imputati e condannati, in violazione dell'art. 3 Cost.. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 21 settembre 2011, ha osservato:
"l'effetto abolitivo dell'art. 61 c.p., n. 11 bis, prodotto dalla sentenza numero 249/2010 della Corte costituzionale, si estende ai profili di natura esecutiva".
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - La tesi del ricorrente in punto di ermeneutica dell'art. 673 cod. proc. pen., colla postulazione, invero, indiscriminata (e,
piuttosto, confusa) di una interpretazione "estensiva" e - al tempo stesso - "analogica", è priva di giuridico pregio.
Gli argomenti addotti a) illegittimità costituzionale dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a); b) la ingiustificata disparità
di trattamento in violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., sono destituiti di fondamento. 4.2 - Il riferimento all'arresto del Giudice delle leggi non è pertinente.
E affatto ovvio che, se la legge connette uno specifico effetto, riguardo alla disciplina della esecuzione, al titolo del reato pel quale è stata inflitta la pena espianda, in relazione ad una determinata aggravante ritenuta nella sentenza di condanna (come appunto stabiliva l'art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a), escludendo dalla sospensione della esecuzione le condanne per reato aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 11 bis), la declaratoria della illegittimità costituzionale della disposizione, recante la previsione della aggravante, non consente di applicare la relativa norma (e ne comporta la declaratoria di illegittimità in via consequenziale).
Affatto diverso è, invece, il tema della incidenza sul giudicato della dichiarazione di incostituzionalità delle norme penali sostanziali, diverse dalla norma incriminatrice, applicate nel giudizio.
4.3 - La evocazione del principio di uguaglianza, in relazione allo sperequato trattamento sanzionatorio di analoghe condotte, a seconda che la pronuncia della illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale (diversa da quella incriminatrice), incidente sulla determinazione della pena, intervenga prima ovvero dopo la formazione del giudicato, è - alla evidenza - mal posta. Invero, nell'ordinamento giuridico, la res iudicata costituisce fondamento affatto ragionevole del discrimen tra situazioni uguali. Il criterio è codificato nella disciplina del diritto intertemporale della legge penale, in quanto (fatta salva la eccezione stabilita dall'art. 2 cod. pen., comma 3) la pena inflitta colla condanna irrevocabile resta affatto insensibile alla sopravvenuta modificazione, in senso favorevole al reo, delle disposizioni penali, cd. lex mitior (art. 4 cod. pen., comma 4), con la conseguenza - in ipotesi - della doverosa espiazione di una pena addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla norma incriminatrice successivamente novellata.
4.4 - L'art. 673 cod. proc. pen., comma 1, dispone: "Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice della esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. La Relazione al progetto preliminare del codice di rito laconicamente osserva: "L'articolo 664 - corrispondente all'attuale art. 673 del testo vigente del codice - che disciplina le ipotesi di revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis non pone particolari problemi interpretativi".
La norma concerne pacificamente il caso della abolitio crimini s, cioè della radicale obliterazione del carattere della illiceità penale della condotta, già tipizzata, per effetto della eliminazione di ogni pena relativa. In claris non fit interpretatio. Epperò alla succitata disposizione non è sussumibile, in virtù di interpretazione estensiva, ne' assimilabile, col ricorso alla analogia o ai principi generali dell'ordinamento, il caso della sopravvenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale della previsione di una circostanza aggravante, ritenuta dal giudice e influente sul trattamento sanzionatorio inflitto colla condanna irrevocabile.
In proposito, questa Corte, di recente, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale la deposizione di cui all'art. 673 cod. proc. pen. "non si presta ad essere interpretata nel senso di consentire la scissione del singolo capo d'accusa e la risoluzione del giudicato formale in relazione ad aspetti meramente circostanziali o sanzionatori ad esso interni" (Cass., Sez. 1^, 27 ottobre 2011, n. 3475, Hauhu). 4.5 - Il rilievo che precede non esaurisce, tuttavia, lo scrutinio della quaestio iuris innescato dal ricorso.
Invero il Collegio non ignora che l'arresto, testè citato, dopo aver negativamente risolto la questione della applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. al caso analogo a quello in esame, ha, quindi,
affermato che "gli articoli 136 della Costituzione e 30, commi terzo e quarto, della L. 11 marzo 1953, n, 87, ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima ad opera del giudice della cognizione" e, sulla scorta di siffatta premessa, ha concluso che "spetta al giudice dell'esecuzione determinare detta porzione di pena, ove la sentenza abbia omesso di individuarla specificamente ovvero abbia proceduto a giudizio di bilanciamento".
4.6 - La premessa e la conclusione, in parola, non sono condivisibili.
Nè la norma costituzionale, ne' le norme contenute negli ultimi due commi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, ostano alla esecuzione della pena, quando sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (cristallizzato dal giudicato) ha influito una disposizione (come nella specie la aggravante dell'art. 61 cod. pen., comma 1, n. 11 bis) successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. 4.6.1 - L'art. 136 Cost., comma 1, recita: "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".
Tanto comporta la retroattività della efficacia della pronuncia di illegittimità costituzionale in quanto la norma illegittima non può trovare (ulteriormente) applicazione neppure in relazione ai fatti anteriori alla decisione del Giudice delle leggi.
Al riguardo, dottrina e giurisprudenza sono, poi, assolutamente concordi e consolidate nel ritenere che le situazioni giuridi-che esaurite nella vigenza della legge incostituzionale (facta praeterita), e la res iudicata costituiscono il limite invalicabile alla applicazione retroattiva della pronuncia della illegittimità costituzionale di una norma.
E, se pur comprensibili incertezze caratterizzano la individuazione delle situazioni giuridiche esaurite (in specie nella materia processuale), è, tuttavia, ben certo che il giudicato rappresenta 'HI punto di arresto" alla espansione della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Ed è appena il caso di ricordare l'autorevole monito, rivolto il 16 gennaio 1990 dal Presidente della Corte costituzionale, nella allocuzione ai giornalisti accreditati, circa la "la applicazione radicale e generalizzata" della efficacia ex tunc delle sentenze di accoglimento, foriera di "di gravi inconvenienti" e di "effetti profondamente sconvolgenti".
Si impone, pertanto, la conclusione che l'articolo 136 della Costituzione non offre alcun addentellato che suffraghi l'assunto che la dichiarazione della illegittimità costituzionale (della previsione) di una circostanza aggravante osti alla esecuzione, in parte de qua, della pena inflitta per effetto dell'applicazione della circostanza in parola.
4.6.2 - La L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, dispone: "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". La disposizione ricalca il testo dell'art. 136 Cost., comma 1. Epperò non possono annettersi alla suddetta norma portata e valenza diverse da quella speculare contenuta nella Costituzione. E, nel ribadire, pertanto, le considerazioni espresse nel paragrafo che precede in ordine alla negativa conclusione tratta a confutazione della tesi avversata, giova ulteriormente considerare che, colla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, si esaurisce la "applicazione" di ogni norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, laddove la esecuzione della pena trova esclusivamente titolo nel relativo provvedimento di irrogazione dalla sanzione, il quale, in virtù della efficacia preclusiva del giudicato, è affatto insensibile a ogni questione circa la "applicazione" della norma definitivamente operata dal giudice.
Sicché in executivis non si pone - alla evidenza - alcuna questione di (ulteriore) applicazione della norma penale in parola. 4.6.3 - La L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, statuisce:
"Quando in applicazione delle norme dichiarate illegittime è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effe11i penali".
A differenza delle disposizioni contenuti nei precedenti commi, tutte di carattere attuativo dell'art. 136 Cost., la succitata norma ordinaria, nel contemplare, tra i presupposti degli effetti stabiliti, la pronuncia della sentenza di illegittimità costituzionale, ne espande, invero, l'efficacia oltre l'ambito previsto dal legislatore costituente, sicché la declaratoria di illegittimità della norma penale (incriminatrice) viene a incidere - comportandone la cessazione - sulla esecuzione del giudicato di condanna, altrimenti insensibile (alla esclusiva stregua dell'art.136 Cost.) alla decisione del Giudice delle leggi.
4.6.4 - La mancata indicazione espressa, nel testo del quarto comma dell'articolo 30, cit., della natura incriminatrice della norma penale dichiarata illegittima da adito alla questione interpretativa, circa il contenuto della disposizione, risolta dal citato arresto di questa Corte nel senso della (supposta) inclusione nella previsione normativa di tutte indiscriminatamente le norme penali sostanziali, e, pertanto, anche di quelle "non incriminatrici".
4.6.5 - Ma siffatta conclusione è resistita dalla contraria giurisprudenza di tutta la giurisprudenza di legittimità, assolutamente univoca e uniformemente consolidatasi nell'arco degli ultimi cinquanta anni.
Ha, infatti, stabilito questa Corte suprema di cassazione: "L'ultimo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che dispone la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in base a norma dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali" (Sez. 5^, 21 gennaio 1968, n. 296, Manenti, massima n. 106904; cui adde, nel senso della irrilevanza sulla esecuzione della pena della pronuncia di illegittimità costituzionale di norme, diverse da quella incriminatrice, in applicazione delle quali è stata pronunciata la condanna irrevocabile: Sez. 1^, 30 maggio 1970, n. 1794, Visconti, massima n. 115441; Sez. 3^, 16 novembre 1970, n. 1287, Soranno, massima n. 116239; Sez. 3^, 2 marzo 1972, n. 7522, Confalonieri, massima n. 122298; Sez. 3^, 19 gennaio 1973, n. 4611, Sgobba, massima n. 124336; Sez. 2^, 27 gennaio 1976, n. 228, De Michele, massima n. 132712; Sez. 5^, 26 giugno 1978, Iammella, massima n. 140030; Sez. 1^, 1 luglio 1983, n. 1375, Giaeomelli, massima n. 160030; Sez. 3^, 26 settembre 1984, n. 10190, Saccuzzo, massima n. 166746; Sez. 5^, 21 giugno 1985, n. 6676, Bossa, massima n. 170006; e Sez. 6^, 25 gennaio 1995, n. 3577, Neglia, massima n. 200707). Nè è condivisibile la valutazione riduttiva della citata giurisprudenza di questa Corte sulla base del rilievo che il principio riportato sarebbe stato affermato senza adeguato discernimento tra le norme incriminatrici, "complete di precetto e sanzione, costitutive di una fattispecie di reato" e le altre norme penali "che si riferiscono a elementi accessori (circostanze del reato)", sicché le sentenze si sarebbero (impropriamente) "riferite alle norme incriminatrici per lo più solo alfine di distinguere da esse le norme processuali" ovvero "nell'ambito di decisioni che avevano a oggetto, in realtà, il problema di situazioni da considerare a tutti gli effetti, anche esecutivi, esaurite". Invero la Corte ha affrontato ex professo, nell'esercizio del magistero nomofilattico, la questione della ermeneutica della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4. E gli arresti censiti hanno ribadito il principio che la norma in parola "si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali" anche con riferimento alla declaratoria della illegittimità costituzionale di norme penali (diverse da quelle incriminatrici), incidenti sul trattamento sanzionatorio, e, proprio in termini, nella specifica materia delle ipotesi aggravate, già punite dall'art. 186, commi 2 e ultimo, e art. 189 c.p.m.p., comma 1, (nel testo previgente alla novella del 26 novembre 1985, n. 689), oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 20 maggio 1982, n. 103. 4.6.6 - La ricognizione dell'univoco indirizzo giurisprudenziale che assume specifico rilievo agli effetti infra indicati nel paragrafo che segue sub 6., non esime l'interprete dall'approfondimento del tema.
Orbene la conclusione che la previsione della norma in esame è circoscritta alle (sole) norme incriminatrici è suffragata dalla analisi della oggettiva disciplina giuridica stabilita dalla disposizione.
Invero l'effetto della cessazione (non solo della esecuzione, ma anche congiuntamente e perentoriamente) di "tutti gli effetti penali" della "sentenza irrevocabile di condanna" implica necessariamente - alla evidenza - il radicale presupposto della abolitio criminis. E, per vero, non è d'uopo indugiare sul punto della patente inconciliabilità del regime della cessazione di "tutti" gli effetti penali della condanna irrevocabile colla dichiarazione della illegittimità costituzionale di una mera circostanza aggravante del reato giudicato.
5. - La conclusione raggiunta, circa il contenuto e la portata della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, comporta, peraltro, la ulteriore conseguenza che, per effetto della entrata in vigore dell'art. 673 cod. proc. pen., deve ritenersi implicitamente abrogata la succitata disposizione (della cessazione della esecuzione della condanna irrevocabile e di tutti gli effetti penali in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice), essendo la relativa disciplina ormai completamente assorbita in quella della norma codicistica la quale opera in radice la revoca della sentenza di condanna (e, quindi, indefettibilmente anche la cessazione della relativa esecuzione e di tutti gli effetti penali).
6. - In relazione alla difformità incorsa nella soluzione nella medesima quaestio iuris, rispetto al precedente arresto di questa stessa Sezione del 27 ottobre 2011, il Collegio non ritiene di dover investire le Sezioni Unite à sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., non ravvisando un vero e proprio contrasto di giurisprudenza in quanto la succitata pronuncia difforme è affatto isolata e resistita dal costante, concorde indirizzo di questa Corte suprema, consolidato in senso contrario, che la presente decisione fa proprio e ribadisce. 7. - Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012