Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l'"incidente", che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2017, n. 52539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52539 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
52539-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/11/2017 PATRIZIA PICCIALLI Presidente Sent. n. sez. 1946/2017 EUGENIA SERRAO Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.24530/2017 LOREDANA MICCICHE' FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO DR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. Davoli Vincenzo, che con delega orale sostituisce l'avv. Savi, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di SP RE in relazione ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 61 n.2 cod. pen. per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite TE RG e RU AS a seguito di incidente stradale avvenuto in Corridonia il 5 giugno 2010. 2. Ricorre per cassazione RE SP, a mezzo di difensore, censurando la sentenza impugnata con unico, articolato, motivo per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale in relazione agli artt.582 cod. pen., 24 Cost., 190,220,495, 507 e 586 cod. proc.pen. Il giudice di primo grado aveva revocato l'ordinanza ammissiva dei testimoni indicati dalla difesa ed il giudice di appello ha confermato tale ordinanza travisando gli atti processuali. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, che il teste AS RI era stato già sentito, con un riferimento ad un teste in relazione al quale la difesa non aveva svolto alcuna istanza di rinnovazione istruttoria;
si legge ancora che gli altri testimoni non erano presenti al fatto e che la difesa non avrebbe indicato su quali circostanze avrebbero fornito il loro apporto conoscitivo, sebbene la difesa avesse chiesto l'escussione di TE RG, ossia del soggetto asseritamente non soccorso, di ON EP, ossia della persona alla quale l'imputato aveva lasciato il suo numero di targa, e di SP CL e IN TA, che erano presenti quando l'imputato era tornato sul posto senza rinvenire alcuno e si erano fatti parte attiva per segnalare l'accaduto presso la Stazione dei Carabinieri di residenza e presso la compagnia assicurativa. Il sinistro non è stato causato dall'omessa precedenza da parte dell'imputato ed in materia di circolazione stradale opera il principio dell'affidamento, emergendo la decisiva incidenza del comportamento grandemente colposo del TE. Si contestano il concorso tra le due figure di reato e l'affermata sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la configurabilità dell'omissione di soccorso, segnatamente la presenza di segni indicativi della necessità di assistenza personale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima censura è infondata. 2 1.1. Con riguardo all'omessa escussione della persona offesa TE RG, correttamente la Corte di Appello neppure ha valutato la questione inerente alla violazione del diritto di difesa, trattandosi di prova dichiarativa dalla quale la parte era decaduta. Si rammenta che, quando una parte (nella specie, il pubblico ministero) abbia rinunciato all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015, Zappone, Rv. 26309501; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 23741101). La parte che non ha indicato il teste a suo favore non può, d'altro canto, porre domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista;
se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonchè le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse (Sez. 4, n. 20585 del 23/03/2005, Morotti, Rv. 23224301).
1.2. Con riguardo alla rilevanza delle prove non ammesse o ritenute superflue ai sensi dell'art.495, comma 4, cod.proc.pen., in linea di principio l'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale (c.d. capitolazione) è requisito dell'istanza istruttoria, previsto a pena d'inammissibilità dall'art.468 cod.proc.pen., tanto più stringente qualora la parte intenda provare fatti contrari a quelli descritti nel capo d'imputazione (Sez.4, n. 25523 del 10/05/2007, Boldrini, Rv. 23699001; Sez.5, n. 43361 del 05/10/2005, Grispo, Rv. 23297801). Il conseguente giudizio di rilevanza della prova è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla logicità e congruità della motivazione.
1.3. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha diffusamente argomentato in merito al solido impianto probatorio sul quale si era fondato il giudizio di primo grado;
ha, quindi, rimarcato che la difesa non aveva illustrato quale fosse il rilevante patrimonio conoscitivo in possesso dei testimoni la cui escussione era stata revocata in primo grado. A sostegno del motivo di ricorso la difesa ha evidenziato, genericamente e senza allegazione di atti, che le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere sentiti fossero state reiteratamente illustrate. Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo 3 ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201).
1.4. In tale situazione, ciò di cui in realtà si duole la difesa è che non sia stata accolta la tesi dalla medesima prospettata. Ma si tratta di una prospettiva non consentita in sede di legittimità. Né il ricorrente può fondatamente dolersi della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che, come già è stato chiarito (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 25992901; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 21572201) è legittima la motivazione della sentenza di appello che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte, come nella specie puntualmente ha rilevato la Corte di Appello, questioni già esaminate e risolte in primo grado, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem. Nel caso concreto, peraltro, il giudice di appello ha puntualmente replicato ad ogni censura.
2. La censura mediante la quale si contesta l'ascrivibilità della responsabilità del sinistro all'imputato è infondata.
2.1. Il ricorrente non tiene conto della differenza che intercorre tra la prova della riconducibilità del sinistro alla condotta dell'imputato e la prova della responsabilità del sinistro. Oggetto di contestazione è, infatti, un reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post, sicché una volta verificatosi l'antefatto previsto dall'art. 189, comma 1, cod. strada, da intendersi come sinistro connesso alla circolazione stradale, 4 sarebbe incompatibile con l'oggetto giuridico del reato e con la natura di reato di pericolo asserire che l'obbligo di attivarsi sia escluso per colui che, pur coinvolto nel sinistro, non ne sia responsabile. Simile interpretazione della norma condurrebbe all'assurda conseguenza per cui il dovere di attivarsi sarebbe escluso per ogni altro soggetto coinvolto nel sinistro, ove l'incidente fosse attribuibile in via esclusiva alla persona ferita che necessiti di assistenza.
2.2. Giova, in proposito, sinteticamente richiamare l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di concorso tra il reato di omissione di soccorso ed i reati di omicidio o lesioni personali. Rispetto al reato di omicidio doloso o di lesioni volontarie si è ritenuto che l'omesso soccorso della vittima costituisca post factum non punibile (Sez. 1, n. 31466 del 08/11/2012, dep. 22/07/2013, Fenza, Rv. 255749; Sez.5, n.1493 del 24/05/1984, Batissa, Rv.164638), mentre con riguardo alle corrispondenti ipotesi di reato nella forma colposa, non costituendo l'omissione di soccorso la normale prosecuzione dell'attività criminosa, la condotta omissiva è stata ritenuta autonomamente rilevante quale espressione di una nuova deliberazione criminosa, ed è stato ritenuto configurabile il concorso di reati.
2.3. Con specifico riguardo all'omissione di soccorso stradale, la previgente normativa (art.133, comma 3, d.P.R. 15 giugno 1959, n.393) prevedeva espressamente il concorso di tale reato con il delitto di lesioni colpose, distinguendo l'ipotesi in cui l'investimento derivasse da colpa dall'ipotesi in cui l'investimento dovesse considerarsi mero antefatto non ascrivibile a responsabilità di colui che, successivamente, aveva omesso di prestare il dovuto soccorso. Nella vigente disciplina, dettata dall'art. 189, comma 7, cod. strada, che non ha riprodotto la distinzione, è comunque pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è configurabile il concorso di reati tra omicidio o lesioni colposi ed omissione di soccorso stradale (Sez.4, n.8626 del 7/02/2008, Di Vece, Rv.23897301), dovendosi escludere che la correlativamente responsabilità del sinistro costituisca elemento costitutivo del delitto di omissione di soccorso stradale.
2.4. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque» riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne/ nell'immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall'ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all'integrità fisica. Come già affermato da questa Sezione, il combinato disposto dei commi 1, 6 e 7 dell'art.189 d.lgs. n.285/1992, non lega l'obbligo di assistenza alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo di assistenza è riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni l'esistenza dell'obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell'utente. All'evidenza, la sola condizione per la esigibilità della assistenza e la punibilità della sua omissione è posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell'utente della strada (Sez.4, n.34138 del 21/12/2011, dep. 2012, Cilardi, Rv. 25374501).
2.5. In definitiva, l'art.189, comma 1, cod. strada, disponendo che «L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona», ha inteso attribuire all'espressione incidente comunque ricollegabile al suo comportamento» il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell'utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l'obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.
3. Le censure inerenti al concorso formale tra i reati contestati ed alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 189, comma 7, cod. strada sono inammissibili perché genericamente formulate. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Confronto qui del tutto mancante. 6 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto consegue, i sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 9 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ре шеCap elle Eugenia Serrao Patrizia Picciǝlli Depositata in Cancelleria Oggi. 17 NOV. 2017 Il Funzionario Giudiziaric Patri Corra 7