Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2003, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
I 0 3 0 04 / 03 X REPUBBLICA ITALIANA A D IZ ZN ZZ LA CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto incisdizione and. 1 gin SEZIONI UNITE CIVILI Frib. canoni di deft Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Id: seque refle Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. R.G.N. 1708/02 Cron. 6849 Dott. Giovanni OLLA - Presidente di sezione Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Rep. - Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere- Ud. 07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA QUINTO PEDIO elettivamente RAG. 28, presso 10 studio dell'avvocato] LUCIANO PARRINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI LALLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2002 RISI ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1245 -1- DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3170/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 21/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Luigi DI LALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per | l'accoglimento del motivo con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento 1. - della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue e la somma stata chiesta per gli anni compresi tra il 1994 ed il 1999. 2. L'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata 1'11.6.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato la sentenza 21.9.2001. 3. - Ha dichiarato che conoscere della domanda relativa ai canoni servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava del nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e mentre per il periodo depurazione avevano natura tributaria, avevano assunto natura di corrispettivo del servizio successivo idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma 3 aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace ha poi affrontato talune questioni di rito. In particolare, ha rigettato un'istanza di riunione del procedimento con quelli relativi а cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. Ha stabilito che nulla era dovuto per nolo del contatore e dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dovute, perché il Comune le liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei aveva servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato 1'ammontare con criteri conformi a legge. Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione della sentenza. 4. - L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene nove motivi. 4 Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base al codice di all'art. 142 delle disposizioni di attuazione procedura, prendere in considerazione il terzo, il primo e nono motivo: gli ultimi due in quanto riguardano la giurisdizione, l'altro perché relativo ad una questione pregiudiziale circa la validità della citazione.
2. Il terzo motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza, 4 cod. proc. per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. civ., in relazione agli artt. 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non è fondato. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso О risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 13. Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 nel solco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di diritto per cui il canone del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la anteriormente al 3 ottobre 2000, data di disciplina vigente entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della disciplina relativa alla liquidazione della misura del tributo dovuto. - L'accoglimento del primo motivo determina 3.1. l'assorbimento del nono ed ultimo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio. perciò cassata in riferimento alle statuizioni 4. La sentenza è - a proposito del canone del servizio di fognatura e rese depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito l'ultimo; dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza in rimette per l'esame degli altrirelazione al motivo accolto;
presidente per l'assegnazione ad una sezione motivi al primo semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. partitfu Il Presidente. Il relatore ed estensore ропти IL CANCELLIERECT Giovanni TT Depositata in Cancelleria 27 FEB 2003 ELLIERE C1 Giovanni IA