Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2005, n. 20585
CASS
Sentenza 23 marzo 2005

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Massime1

In tema di esame testimoniale, la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista; se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonchè le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse.

Commentari2

  • 1Le domande non ammissibili nella cross examination
    Andrea Amiranda · https://www.iusinitinere.it/

    Come è noto, la tecnica di assunzione della prova dichiarativa all'interno del processo penale è rappresentata dall'esame incrociato (art. 208 c.p.p.). La natura incrociata di tale strumento di acquisizione della prova è comprensibilmente ricollegabile alla sua tripartizione in ‘esame', ‘controesame' e ‘riesame'. Si tratta di una sorta di “tesi, antitesi e sintesi” di hegeliana memoria, i cui tempi sono scanditi dalle domande poste dalle parti e dagli interventi del presidente del collegio. Ma qual è l'oggetto delle domande cui è possibile sottoporre l'esaminato? E quali di queste sono da ritenere non ammissibili? A questi quesiti hanno cercato di rispondere dottrina e giurisprudenza. …

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  • 2Controesame verte su temi specificati nella lista testi (Cass. 54424/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2005, n. 20585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20585
Data del deposito : 23 marzo 2005

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