Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
In caso di opposizione a decreto penale di condanna non è consentito all'imputato presentare domanda di oblazione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, senza alcuna distinzione tra oblazione ordinaria ed oblazione discrezionale ex art. 162 bis cod. pen., atteso che in materia rilevano le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. (procedimento di oblazione) e le modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 agli artt. 464, comma terzo, e 557, comma secondo, cod. proc. pen., in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2006, n. 12939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12939 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 414
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 31778/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di MA VI, nato a [...] il 14 febbraio del 1972;
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 6 aprile del 2004;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 6 aprile del 2004, il Tribunale di Lodi condannava MA VI alla pena complessiva di Euro 17.200,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, quale responsabile di una serie di contravvenzioni, analiticamente indicate nel capo d'imputazione, ai decreti presidenziali nn. 547 del 1955 e 164 del 1956 nonché al D.Lgs. n. 626 del 1994. Fatti accertati in Somaglia il 20 dicembre del 2001 nel cantiere edile dell'imputato.
A seguito di un sopralluogo al cantiere edile dell'imputato, sito in Somaglia, contrada San Martino Pozzolana, dove stavano sorgendo dieci palazzine, si accertava che per ogni palazzina ricorrevano le stesse infrazioni alle norme antinfortunistiche. Più specificamente emergeva: che il ponteggio non era in regola con la normativa, in quanto presentava delle aperture e le ultime non erano protette ed era troppo distanziato dall'edificio con rischio di caduta;
che le scale ed i solai all'interno delle costruzioni non erano protetti;
che l'ultimo piano dove si costruiva il tetto non era provvisto di parapetto;
che le tavole dei piani di calpestio non erano idonee;
che mancavano le spine a verme per gli ancoraggi. Inoltre la macchina FO era priva di protezione degli organi lavoratori;
la piegaferri OG non disponeva di microinterruttore funzionante della protezione ed erano accessibili tutti gli ingranaggi di trasmissione del moto;
la sega circolare TSC aveva una lama distante dal coltello divisore superiore ai tre millimetri e non aveva la protezione frontale in plexiglas. Infine i ganci delle catene di sollevamento dei carichi erano sprovvisti di ganci di sicurezza e non risultava impartita ai lavoratori alcuna informazione in materia di sicurezza come previsto dalla L. n. 626 del 1994. Il Tribunale,dopo avere premesso che le prescrizioni imposte dall'ASL erano state parzialmente osservate e che erano state respinte due istanze di oblazione, la prima avanzata prima dell'apertura del dibattimento e la seconda prima della discussione, a fondamento della decisione osservava che i reati erano stati correttamente attribuiti all'imputato quale titolare dell'impresa;che era palese la colpa perché il prevenuto aveva il dovere di conoscere le norme applicabili e di ottemperare alle stesse per garantire la sicurezza del cantiere;
che l'adempimento parziale delle prescrizioni imposte dall'ASL non eliminava i reati essendo necessario anche il pagamento delle relative sanzioni pecuniarie che non risultavano corrisposte neppure parzialmente;
che, trattandosi di infrazioni colpose, non potevano essere unificate a norma dell'art. 81 cpv. c.p.. Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore sulla base di tre motivi.
IN DIRITTO
Con il primo motivo il difensore ripropone l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa indicazione degli articoli di legge che prevedono la sanzione non essendo sufficiente la specificazione delle condotte che si assumevano violate o l'indicazione degli articoli che prevedevano tali condotte. Con il secondo motivo,dopo avere premesso che in limine litis aveva presentato istanza di oblazione a norma dell'art. 162 bis c.p., ma la stessa era stata respinta per il numero delle infrazioni e dopo avere aggiunto che aveva reiterato la richiesta prima della discussione, allorché dal dibattimento era emerso che per molti capi d'imputazione aveva ottemperato alle prescrizioni imposte, ma in tale circostanza l'istanza era stata ritenuta inammissibile, deduce la violazione dell'art. 162 bis c.p. perché illegittimamente il Giudice aveva ritenuto che l'istanza di oblazione non potesse essere riproposta prima della discussione.
Con il terzo motivo deduce la violazione dei criteri di valutazione della prova nonché mancanza di qualsiasi accertamento sull'inottemperanza delle prescrizioni e mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Sostiene che dopo il sopralluogo aveva dovuto abbandonare il cantiere per l'inadempienza della committente e per tale ragione non aveva potuto pagare le sanzioni pecuniarie, che numerose prescrizioni erano state comunque adempiute;
che la sanzione era comunque sproporzionata.
I motivi sono infondati.
Con riferimento al primo si osserva che nella fattispecie sono state puntualmente indicate le condotte attribuite al prevenuto e gli articoli di legge che si assumevano violati, ma è stata omessa l'indicazione della norma che prevedeva la sanzione per le violazioni addebitate. Siffatta omissione non ha però determinato alcuna lesione del diritto di difesa poiché la norma che prevedeva la sanzione poteva essere facilmente individuata essendo stata indicata la legge ed i singoli articoli violati. In proposito le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la puntuale descrizione del fatto non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati o che prevedono la sanzione (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000, Franzo). Ugualmente infondato è anche il secondo poiché la reiterazione della richiesta di oblazione all'esito del dibattimento era inammissibile per un duplice profilo: sostanziale e formale. Dal punto di vista sostanziale si osserva che l'istanza era inammissibile perché, come risulta dalla sentenza impugnata e dalle parziali ammissioni delle stesso imputato, non erano state eliminate tutte le conseguenze dannose del reato nel senso che non tutte le prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa erano state osservate. L'oblazione facoltativa presuppone invece che siano eliminate tutte le conseguenze dannose.
Dal punto di vista formale si rileva che l'art. 162 bis c.p., introdotto con la L. n. 689 del 1981, si deve ritenere abrogato, in base al principio di cui all'art. 15 preleggi (lex posterior derogat priori), nella parte in cui risulti incompatibile con disposizioni adottate successivamente e più precisamente con le disposizioni di cui agli artt. 141 disp. att. c.p.p., art. 464 c.p.p., comma 3, art. 557 c.p.p., comma 2, e art. 555 c.p.p., comma 2.
Il legislatore con l'art. 141 disp. att. c.p.p., più che una norma attuativa, ha introdotto una norma integrativa del procedimento di oblazione che ora è regolato in modo tendenzialmente completo e omogeneo da tale norma. Di conseguenza il procedimento previsto dall'articolo 162 bis c.p., si deve ritenere abrogato nella parte in cui risulti incompatibile con quello delineato dall'articolo 141 disp. att. c.p.p. (Così Cass. sez. 1^, n. 14289 del 1999).
A seguito delle modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999, l'art. 464 c.p.p., comma 3, e art. 557 c.p.p., comma 2, prevedono che, qualora venga formulata opposizione al decreto penale, all'imputato non è consentito chiedere, nel giudizio instaurato a seguito di opposizione,nè il giudizio abbreviato ne' il patteggiamento ne' presentare domanda di oblazione. Pertanto, per effetto del disposto degli artt. 461 e 464 c.p.p., la domanda di oblazione, senza alcuna distinzione tra oblazione discrezionale ed oblazione obbligatoria, deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna contestualmente all'atto di opposizione. Diverso è il problema della reiterazione della richiesta respinta dal Giudice poiché la preclusione prevista dall'art. 464 c.p.p., comma 3, deve intendersi riferita alle ipotesi in cui l'imputato chiede per la prima volta davanti al Giudice del dibattimento il patteggiamento,il rito abbreviato o l'oblazione. In questi termini si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, con riferimento al rito abbreviato. Ma il problema si presenta negli stessi termini per l'oblazione.
Per quanto riguarda i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica, come quello in esame, l'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. f) fissa come termine ultimo entro cui accedere all'oblazione, senza alcuna distinzione tra oblazione obbligatoria e facoltativa, la fase antecedente alla "dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado". Il medesimo termine ultimo è stabilito anche nei procedimenti davanti al Giudice di pace dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 6.
L'articolo 555 c.p.p., comma 2, che è quello applicabile alla fattispecie, dispone che la richiesta dei riti alternativi e dell'oblazione deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento senza alcuna distinzione tra oblazione obbligatoria ed oblazione discrezionale.
Le norme dianzi richiamate hanno abrogato per incompatibilità l'articolo 162 bis c.p.p., nella parte in cui consente la riproposizione della domanda di oblazione davanti allo stesso Giudice fino al momento della discussione Invero l'articolo 141 disp. att. c.p.p., ha, come già accennato,compiutamente disciplinato la procedura d'oblazione, sia nell'ipotesi che la domanda venga presentata durante la fase delle indagini preliminari, sia allorché venga formulata a seguito dell'esercizio dell'azione penale, rinviando,per quanto concerne il termine di presentazione, alle norme del codice di rito. Tali disposizioni sono incompatibili con quanto sancito ab origine dal codice penale. D'altra parte l'articolo 162 bis c.p., comma 5, che prevedeva la possibilità di reiterare la domanda già respinta fino al momento della discussione, era stato introdotto, vigente il codice del 1930, per le ipotesi in cui la situazione di fatto subisse modificazioni favorevoli per l'imputato nel corso del dibattimento. Tale situazione attualmente è disciplinata dall'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, introdotto con la L. n. 479 del 1999, art. 53, in base al quale l'imputato è rimesso nei termini per proporre domanda di oblazione, se si tratta di reato oblazionabile, allorché l'imputazione originaria subisca modificazioni.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è il terzo motivo. In materia di igiene e sicurezza del lavoro l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata dal capo secondo del D.Lgs. n. 758 del 1994, è subordinato al verificarsi di due condizioni:l'adempimento tempestivo delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ed il pagamento in sede amministrativa, nel termine di gg 30 indicato dal D.Lgs. citato, art. 21, comma 2, di una somma di denaro pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (Cass. 40576 del 2002; 23921 del 2003). Nella fattispecie l'imputato non ha dimostrato, come era suo onere, l'adempimento delle prescrizioni ed il pagamento della somma stabilita, anzi, ammettendo di avere abbandonato il cantiere, ha implicitamente ammesso l'inosservanza delle prescrizioni ed il mancato pagamento delle somma stabilita dall'organo di vigilanza. In questa sede non rilevano le eventuali inadempienze del committente poiché l'appaltatore è tenuto ad adottare nel suo cantiere le misure di sicurezza previste dalla legge a prescindere dal puntuale adempimento degli obblighi assunti dal committente. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il Tribunale, avendo ritenuto le contravvenzioni di natura colposa, ha escluso l'applicabilità della continuazione e sul punto la sentenza non è stata censurata. Al prevenuto sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e la pena per ogni singola infrazione è stata contenuta nel minimo o in misura prossima al minimo.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006