Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6974
CASS
Sentenza 14 maggio 2002

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In tema di licenziamento disciplinare è irrilevante che i comportamenti addebitati al lavoratore (nella specie, assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni)abbiano o meno nuociuto all'organizzazione aziendale, in quanto l'esistenza di un danno non è elemento costitutivo della fattispecie di inadempimento che legittima il licenziamento.

In tema di licenziamento disciplinare, l'affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro costituisce formalità necessaria solo quando al lavoratore vengano contestate violazioni di doveri che discendono da disposizioni del datore di lavoro o del contratto collettivo, non quando essi traggano direttamente origine dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore a causa di una assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni).

Il fatto che un contratto collettivo non preveda, a differenza di quanto accade in altri settori, la durata minima dell'assenza ingiustificata, oltre la quale il datore di lavoro è facultato a recedere dal rapporto, non preclude al giudice di merito di valutare la gravità dell'inadempienza del lavoratore, al fine di giudicare sulla legittimità del licenziamento intimato, appunto, per assenza ingiustificata (nella specie, protrattasi per tre giorni).

Commentari2

  • 1Pubblicità del codice disciplinare
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2012

    A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione. Va ante omnia osservato, sulle orme, peraltro, di un autorevole ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, come, a mente del perspicuo disposto – art. 7, comma 1, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisca l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione (a pena di nullità insanabile della stessa: cfr., in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984; Cass. civ., n. …

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  • 2Cassazione: Legittimo il licenziamento anche senza affissione del codice disciplinare
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 marzo 2012

    La sentenza della Suprema Corte n. 3060/2012 dell' 8 febbraio 2012 affronta il caso di un dipendente delle Poste Italiane, che aveva impugnato il licenziamento intimatogli per assenza ingiustificata protrattasi per cinquanta giorni, sull'assunto che la predetta sanzione disciplinare era stata irrogata per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva, ma, dal momento che il codice disciplinare non era stato affisso, tale licenziamento doveva ritenersi illegittimo. Sia il giudice di prime cure che il giudice di appello, condividendo le motivazioni dedotte nel ricorso, avevano accolto la domanda del dipendente, per cui la società datrice di lavoro proponeva ricorso per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6974
Data del deposito : 14 maggio 2002

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