Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 736
CASS
Sentenza 23 gennaio 2002

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Massime1

In tema di sanzioni disciplinari, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, tenendo a tal fine conto sui delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore; l'apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge a censure in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato.

Commentario1

  • 1Può essere illegittimo il licenziamento del pubblico dipendente che abbia posto in essere fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento della…
    Spadone Luigi · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2010

    È questa la conclusione cui è giunto il Collegio del Tribunale di Verbania in data 04.09.2009 a seguito di reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede cautelare dal Giudice del Lavoro dello stesso Tribunale. Per il Collegio, infatti, il licenziamento dovrà essere sospeso e il dipendente reintegrato fino a che non sia nel concreto accertata la proporzionalità della sanzione inflittagli dall'Amministrazione Locale di appartenenza. Indipendentemente quindi dalla commissione o meno dei fatti ascritti, sarà, secondo il Collegio, il requisito della proporzionalità ad essere decisivo per la soluzione della controversia che nel frattempo sta proseguendo nella fase di merito. Al dipendente erano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 736
Data del deposito : 23 gennaio 2002

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