Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni disciplinari, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, tenendo a tal fine conto sui delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore; l'apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge a censure in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Può essere illegittimo il licenziamento del pubblico dipendente che abbia posto in essere fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento della…Spadone Luigi · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2010
È questa la conclusione cui è giunto il Collegio del Tribunale di Verbania in data 04.09.2009 a seguito di reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede cautelare dal Giudice del Lavoro dello stesso Tribunale. Per il Collegio, infatti, il licenziamento dovrà essere sospeso e il dipendente reintegrato fino a che non sia nel concreto accertata la proporzionalità della sanzione inflittagli dall'Amministrazione Locale di appartenenza. Indipendentemente quindi dalla commissione o meno dei fatti ascritti, sarà, secondo il Collegio, il requisito della proporzionalità ad essere decisivo per la soluzione della controversia che nel frattempo sta proseguendo nella fase di merito. Al dipendente erano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ED e GU NT,IL CANCELLIERE rappresentate e difese dagli avv.ti Giulio Prosperetti e Paola Emilia Carlini, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 88, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MY LUNCH s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Roccaporena n. 34, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
FIAT AUTO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Italico Perlini e Raffaele De Luca Tamajo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Roccaporena n. 34, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 753198 del 21 dicembre 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 126211996).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Giulio Prosperetti, Raffaele De Luca Tamajo e italico Perlini
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi ex art. 433 cod. proc. civ. al Tribunale di Cassino (quale Giudice del lavoro di secondo grado) NE TO e NT D'GU impugnavano la sentenza del ET Giudice del lavoro di Cassino con la quale era stato rigettato il ricorso introduttivo ex art. 414 cod. proc. civ. di esse appellanti, dichiarando così legittimi tanto il provvedimento disciplinare di sospensione che il provvedimento di trasferimento per esigenze aziendali dallo stabilimento di Piedimonte San Germano della "FIAT Auto" s.p.a. (dove le stesse prestavano servizio alle dipendenze della "My Lunch" s.p.a., società appaltatrice dei servizi di ristorazione aziendale) a quello di Trezzano sul Naviglio, adottato nei loro confronti dalla "My Lunch", con compensazione tra le parti delle spese di lite.
A sostegno della cennata impugnativa le appellanti deducevano:
a) la TO la carenza assoluta di motivazione in riferimento alla questione della illegittimità del trasferimento per aver omesso la società datrice di chiedere il nulla osta ex art. 22 della legge n. 30011971 alla organizzazione sindacale di appartenenza, svolgendo ella funzioni di "rappresentante sindacale aziendale"; b) entrambe, la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione sulle prove in ordine alla responsabilità delle lavoratrici relativamente alle vendite di prodotti a prezzi maggiorati (sulle quali il provvedimento di sospensione si fondava e per le quali la "Fiat Auto" s.p.a. aveva loro revocato il permesso di accesso presso lo stabilimento, impedendo in tal modo che le stesse potessero effettuare la prestazione lavorativa in favore della "My Lunch" avendo il ET solo accennato alle fonti di prova, senza valutarne la attendibilità, e senza valutare in alcun modo le prove a discarico;
c) la sommarietà della istruttoria pretorile, laddove il giudice aveva omesso di acquisire i "listini prezzo" in vigore all'epoca dei fatti, non essendo stata raggiunta la prova della fondatezza degli addebiti contestati alle dipendenti;
d) la inesistenza del nesso di proporzionalità tra la sanzione irrogata ed i fatti contestati.
Si costituivano nel giudizio di secondo grado sia la "My Lunch" s.p.a. che la "FIAT Auto" s.p.a. (nei cui confronti il ET aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio) che concludevano per il rigetto integrale degli appelli con ogni relativa conseguenza. Il Tribunale di Cassino - riuniti gli appelli ex art. 335 cod. proc. civ. - "rigetta(va) l'appello, compensando integralmente tra tutte le parti anche le spese del grado".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: A) "quanto al motivo di gravarne sollevato in limine dall'appellante TO NE - e relativo alla nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccezione sollevata ex art. 22 della legge n. 300/1970 - la questione, avanzata in sede cautelare, non risulta essere stata riproposta nell'atto introduttivo della fase di merito: il ET, pertanto, non poteva e doveva pronunciarsi sull'eccezione essendo il 'dovere decisoriò circoscritto entro i limiti della domanda ('principio dispositivò)"; B) "la impugnata sentenza indica chiaramente le fonti del convincimento del giudice, con specifica argomentazione in ordine alla attendibilità delle prove testimoniali;
prove, peraltro, articolate dalle parti, e da ritenersi senz'altro necessarie e sufficienti in ordine all'accertamento dei fatti in contestazione: le unanimi e convergenti dichiarazioni dei testi, peraltro, dispensano il giudicante in ordine alla indicazione delle affermazioni di ciascuno, siccome concordanti"; C) "alla luce delle considerazioni esposte ed in assenza di elementi positivi di riscontro di un interesse persecutorio reale e concreto, deve esprimersi un giudizio di attendibilità delle prove escusse e, quindi, deve ritenersi provata la circostanza della vendita a prezzi maggiorati da parte di entrambe le appellanti"; D) "deve ritenersi provato che le appellanti abbiano commesso gravi violazioni degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro: da ciò discende la legittimità tanto delle sanzioni disciplinari adottate dalla società datrice nei confronti delle predette, che dell'atto di revoca del permesso di ingresso adottato dalla 'Fiat Auto', e quindi del relativo provvedimento di trasferimento adottato, in conseguenza, dalla My Lunch".
Per la cassazione di tale sentenza NE TO e NT D'GU hanno proposto con ricorso sostenuto da tre motivi. Resistono le intimate "My Lunch" s.p.a. e "FIAT Auto" s.p.a. con separati controricorsi.
Le ricorrenti e la controricorrente "My Lunch" s.p.a. hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti - denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970 e dell'art. 2106 cod. civ.;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia" - addebitano al Tribunale di Cassino di "avere ritenuto, nella sentenza impugnata, in modo del tutto erroneo, peraltro senza addurre, a sostegno delle sue apodittiche affermazioni, alcuna adeguata motivazione, sussistente la responsabilità delle ricorrenti per i fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari successivamente irrogati alle stesse, (per cui) la sanzione irrogata alle ricorrenti di cinque giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione appare del tutto sproporzionata rispetto ai fatti presuntivamente addebitati alle stesse in violazione del combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970 e 2106 cod. civ".
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2103 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 4 Cost.; nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia", in quanto "il potere direttivo sorge soltanto in capo al datore di lavoro, e cioè nel nostro caso in capo alla My Lunch s.p.a., e non in capo al diverso soggetto Fiat Auto s.p.a., che è legato da rapporti contrattuali, nella specie da un contratto d'appalto per il servizio mensa, soltanto con la società My Lunch, non avendo alcun tipo di rapporto e quindi di potere nei confronti dei singoli dipendenti della società di ristorazione;
e, inoltre, dare rilievo al 'gradimento' del terzo finisce con il limitare la stessa libertà di lavorare" sancita dall'art. 4 della Costituzione che impone, a tutela del lavoratore, "l'altrui astensione da qualsiasi intervento rivolto ad impedire l'attività del lavoro, la scelta ed il modo di esercizio di essa" e un tale intervento di un soggetto estraneo al rapporto finisce evidentemente per ostacolare l'attività lavorativa e per far 'saltare' a danno delle ricorrenti le garanzie proprie del diritto del lavoro in violazione anche dei precetti costituzionali in tema di eguaglianza e di non discriminazione ex art. 3 Cost.". Con il terzo motivo le ricorrenti - denunziando "violazione e falsa applicazione sotto altro profilo di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 2103 cod. civ.;
nonché omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia sulla cd. 'incompatibilita' ambientalè" - rilevano che "nella specie, manca qualsiasi elemento da cui possa evincersi una presumibile situazione di 'incompatibilita' ambientalè delle due ricorrenti nei confronti dei colleghi di lavoro, (per cui) anche sotto questo possibile profilo, il trasferimento deve essere considerato illegittimo, mancando la possibilità di qualificarlo e quindi di ritenerlo giustificabile per motivazioni diverse rispetto al suddetto 'gradimento del terzo', che per quanto detto risulta essere una valutazione assolutamente inammissibile". 2. - Il primo motivo come dinanzi proposto si appalesa infondato e, comunque, inammissibile.
Sulla questione, sollevata delle ricorrenti, della proporzionalità tra infrazioni contestate e sanzioni irrogate si rileva - in linea generale - che già nell'originaria disciplina sul potere disciplinare contenuta nell'art. 2106 cod. civ. (nella materia ora regolamentata in prevalenza dall'art. 7 della legge n. 300/1970) viene affermato il fondamentale principio in base al quale l'irrogazione della sanzione deve rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della infrazione. Il cennato principio di proporzionalità deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare (Cass. n. 4119/1975). In proposito è stato precisato che, in tema di sanzioni disciplinari, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione ì rrogatagli (Cass. n. 3514/1987). Ai fini della suddetta valutazione il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e quindi della legittimità della sanzione stessa (Cass. n. 4470/1986). L'apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure in sede di legittimità se la valutazione del giudice di merito è sorretta da adeguata e logica motivazione.
Nella specie il Tribunale di Cassino - dopo avere accertato, con disamina specifica delle risultanze probatorie processualmente acquisite, che le ricorrenti (addette alla mensa aziendale) avevano proceduto alla vendita di prodotti della ristorazione a prezzi maggiorati rispetto al listino - ha ritenuto la legittimità delle sanzioni della "sospensione di cinque giorni dal lavoro e dalla retribuzione" per avere le lavoratrici commesso gravi violazioni degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro. Valutazione questa senz'altro corretta sul piano dell'applicazione dei principi summenzionati e che non è stata oggetto di precise critiche sul piano logico-giuridico da parte delle ricorrenti, per cui - essendo stata condotta non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed all'entità della mancanza - la stessa si è risolta su un apprezzamento di fatto che, essendo sorretto da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, resta incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6984/1996, Cass. n. 1144/2000, Cass. n. 2176/2000: decisioni riferite all'ipotesi di conferma della ben più grave sanzione del licenziamento disciplinare).
In tale ambito sono, quindi, da considerare inammissibili le censure concernenti pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova delle infrazioni disciplinari commesse ed alla legittimità delle relative sanzioni irrogate.
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, le ricorrenti - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerata vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Cassino - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle argomentazioni difensive delle ricorrenti - non sono proponibili in sede di legittimità censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Cassino - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti" (Cass. n. 1274911993).
3. - Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi specie con riferimento all'eccezione di "novità" delle relative censure nella presente sede di legittimità - si appalesano inammissibili. Al riguardo si rileva che: a) con i cennati mezzi le ricorrenti hanno censurato la sentenza del Tribunale di Cassino per avere dichiarato "la legittimità dell'atto di revoca del permesso di ingresso adottato dalla FIAT AUTO contro le sig.re TO e D'GU" (secondo motivo di ricorso) e "la legittimità del trasferimento per l'insorta situazione di 'incompatibilita' ambientalè conseguente agli episodi in contestazione" (terzo motivo di ricorso); b) che le controricorrenti hanno eccepito la "novità delle cennate censure, in quanto "la statuizione sul punto della revoca del permesso di ingresso, non oggetto di specifico motivo di gravarne in sede di appello, è ormai divenuto cosa giudicata" e "con il terzo motivo viene introdotto un argomento del tutto estraneo alla causa, mai proposto nei precedenti gradi di giudizio, quale quello della 'incompatibilita' ambientalè"; c) con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e in sede di discussione la difesa delle ricorrenti ha osservato, in replica a tali eccezioni, che "alle pagg. 20/21 del ricorso in appello vi era una espressa domanda in ordine all'illegittimo diniego di accesso agli stabilimenti da parte della FIAT s.p.a." e che "nelle difese in grado di appello la My Lunch s.p.a. si era difesa sostenendo l'opportunità del trasferimento per l'insorta situazione di incompatibilità ambientale". In relazione alla specifica situazione processuale come testè descritta e con riferimento ai limiti che alla deduzione delle censure proponibili scaturiscono dalla funzione e dalla struttura del giudizio di cassazione alla stregua del principio relativo alla preclusione della proposizione di nuove questioni o di nuovi temi di contestazione in sede di legittimità, si deve procedere - rientrando la materia concernente "la novità delle questioni" in sede di legittimità nell'ambito della categoria degli errores in procedendo - alla disamina diretta degli atti processuali della fase di merito. Da tale disamina si evince che effettivamente le ricorrenti non avevano sollevato nel giudizio di appello specifiche rituali doglianze in ordine alla "revoca del permesso di ingresso nello stabilimento FIAT" e al "profilo dell'incompatibilità ambientale conseguente alle infrazioni disciplinari". A tale riguardo il ricorso in appello, così come ritualmente proposto, si sostanzia esclusivamente nell'impugnativa della sentenza pretorile di conferma della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione, in quanto il brano di detto ricorso - richiamato dalle ricorrenti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - si riferiva espressamente alla "legittimità della chiamata in causa della s.p.a. FIAT AUTO", per cui - a parte l'estraneità della questione 64pacifica" della "chiamata in causa" rispetto a quella individuata dal secondo motivo - detto riferimento non può certo considerarsi un motivo di impugnativa sul quale il giudice di appello aveva l'obbligo di pronunziarsi specificatamente ed in relazione alla cui (mancata) decisione sarebbe stata ammissibile un'impugnativa in sede di legittimità. Pervero, su tale punto, il requisito della specificità dei motivi d'appello ex art. 434 cod. proc. civ., che assolve la duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame demandato e di indicare le ragioni concrete del medesimo, postula l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado: per cui la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest'ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità (cfr. Cass. sezioni unite n. 2303/1992, Cass. n. 11934/1995). Ciò a conferma del principio a mente del quale i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di censure specificamente dedotte nei motivi del ricorso in appello: con la conseguenza che i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello, come evincibile dalla previsione dell'onere di specificazione in tale atto dei motivi stessi, sancito dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con i motivi specificati nel ricorso in appello, il quale fissa i limiti della deduzione della controversia in sede di gravame;
con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità, in sede di ricorso per cassazione, di cd. "motivi" (recte, nella specie, generici rilievi) attinenti a questioni non comprese negli effettivi specifici motivi dell'atto di appello.
Parimenti ininfluenti appaiono le considerazioni in merito al rilievo che il contenuto delle difese (recte, taluna parte degli scritti defensionali) delle appellate determinerebbe al fine di ampliare il thema decidendum nel giudizio di appello, che resta inequivocabilmente delimitato dai motivi del ricorso in appello. Risultano, pertanto, fondate le eccezioni di "novità", come dinanzi sollevate, in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni (cfr. Cass. n. 11062/1994); in particolare, in sede di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi attinenti a questioni non comprese nell'atto di appello ed irritualmente dedotte nel corso del giudizio di secondo grado (Cass. n. 9960/11 94): per cui - conclusivamente - resta confermata l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso. 4. - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002