Sentenza 2 febbraio 2011
Massime • 1
Ai fini della tempestività dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale occorre fare riferimento alle regole del processo civile (art. 2947, comma primo, cod. civ.), con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato, in quanto la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell'art. 100 cod. proc. pen., si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica. Ne deriva che, l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione soltanto allorquando sia tempestivamente esercitata e, dunque, nei limiti temporali di cui al succitato art. 2947 cod. civ.. Pertanto, pur in pendenza di giudizio penale, il mancato esercizio dell'azione civile nei termini di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2943 cod. civ. determina il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio agli effetti civili la sentenza con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere, in ordine al reato di ingiuria, per intervenuta prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituitesi nel processo penale al di fuori del termine quinquennale suindicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 14460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14460 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 02/02/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 350
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 27647/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AE N. IL 01/05/1930;
avverso la sentenza n. 4171/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l?annullamento con rinvio al giudice civile;
udito il difensore avv. PETRONCINI Antonio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza 10 luglio 2009, ha riformato la sentenza del Tribunale di Bologna del 22 marzo 2007 con la quale NI EL era stato condannato per i delitti di ingiuria nei confronti di BI EN e di diffamazione in danno di BI ZO, pronunciando, da un lato, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
di converso, l?imputato e?
stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l?imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone una violazione di legge in ordine alla ritenuta tempestivita? dell?azione civile, posta in essere con la costituzione delle parti lese. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e? fondato e merita accoglimento.
2. La questione sottoposta all?esame di questa Corte attiene esclusivamente alla tempestivita? o meno dell?azione civile, posta in essere dalle parti civili, nell?ambito del processo penale in danno dell?odierno imputato.
In fatto, giova premettere come la data di commissione del reato sia quella del 18 novembre 1999 (v. pagina 6 della decisione della Corte di Appello) per cui l?azione risarcitoria civile, di cui oggi si discute, avrebbe dovuto essere proposta, secondo le regole proprie del processo civile (v. art. 2947 c.c., comma 1), nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si sia verificato giacche? la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell?art.100 c.p.p., si muove nel processo penale nell?ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica (v. Cass. Sez. Un.27 ottobre 2004 n. 44712).
Le parti civili, viceversa, si sono costituite nel processo penale soltanto in data 1 febbraio 2006 e, pertanto, al di la? del termine quinquennale dianzi indicato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale e?, comunque, la costituzione di parte civile il momento che costituisce il discrimine per affermare la tempestivita? o meno dell?azione civile anche nel processo penale.
Fondamentale a tal proposito e? la citata decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte dell?8 novembre 1997 n. 1479 (ribadita a Sezioni Semplici con la sentenza della Prima Sezione del 2 marzo 2009 n. 5009) che ha affermato come allorquando "il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione piu? lunga, quest?ultima si applica anche all?azione civile, ma eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno" aggiungendo poi come l?unico atto del processo penale rilevante ai fini della interruzione della prescrizione civile fosse la costituzione di parte civile.
La giurisprudenza di legittimita? penale evidenziata dalla Corte territoriale (Sez. 1^ 20 dicembre 2007 n. 3601) non si pone, inoltre, in contrasto con gli evidenziati principi, in quanto postula esclusivamente il corretto principio che l?azione civile inserita nel processo penale soggiaccia alle regole della prescrizione penale e delle relative cause d?interruzione e di sospensione ma soltanto allorquando l?azione civile sia stata esercitata tempestivamente e, pertanto, nei limiti temporali del dianzi citato art. 2947 c.c.. In altri termini, la Corte territoriale ha voluto far dire alla giurisprudenza di legittimita? penale qualcosa di diverso da quello in effetti voluto e cioe? che basterebbe comunque l?esercizio dell?azione penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile e quindi dalla manifestazione di volonta? dell?unico interessato, per interrompere in ogni caso anche la prescrizione civile. Il che non puo? essere anche a cagione della ontologica differenza tra prescrizione civile e prescrizione del reato: pur avendo in comune il decorso del tempo, infatti, la prescrizione civile presuppone l?inerzia del titolare del diritto, mentre la prescrizione del reato riposa sul mancato esercizio della pretesa punitiva dell?ordinamento.
Ancorare, in ogni caso, il corretto e tempestivo esercizio dell?azione civile di risarcimento del danno alla mera pendenza del giudizio di accertamento della responsabilita? penale dell?imputato e? un?operazione contrastante con le dianzi evidenziate diverse nature degli istituti della prescrizione dell?azione civile e della prescrizione del reato.
Viceversa, pur in pendenza di giudizio penale il mancato esercizio dell?azione civile nei termini di prescrizione della naturale azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non puo? che determinare il venir meno del diritto alla tutela giurisdizionale.
3. l?impugnata sentenza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio posto che non e? neppure applicabile il disposto di cui all?art. 578 c.p.p. in quanto, a seguito del detto annullamento ed essendo la decisione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria, non esiste alcuna sentenza di condanna idonea a determinare una decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
P.T.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011